Per vostra informazione
INIZIATIVA DELLO SPORTELLO GIURIDICO LEGISLATIVO DELL’AMBIENTE DEL FORUMENERGIA
Ricorso avverso decreto del Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 febbraio 2006
Non c’è dubbio che il decreto del 6 febbraio 2006, che ha modificato il decreto del 28 luglio 2005, peggiorando la convenienza economica per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, possa essere dichiarato illegittimo dall’Autorità Giudiziaria per vari aspetti che qui di seguito sinteticamente esponiamo.
Per evitare tali conseguenze pregiudizievoli è necessario che gli interessati provvedano ad impugnare entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – a pena di decadenza – tale decreto ministeriale nonché gli atti applicativi dell’Autorità per l’Energia elettrice e il gas proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente (v. Consiglio di Stato Sez. VI 25.11.1998 n. 1601).
Tale ricorso appare essere indispensabile, sia per coloro che hanno già ottenuto l’assenso dal Gestore del Sistema Elettrico alla realizzazione dell’impianto, sia per i soggetti aspiranti a tale procedura, in quanto la nuova previsione regolamentare riduce del tutto immotivatamente ed in modo assolutamente irragionevole i criteri di aggiornamento delle tariffe incentivanti già contemplate dal precedente decreto del 28 luglio 2005, penalizzando così notevolmente i margini di profitto dei vari operatori e, di conseguenza, l’incentivazione al fotovoltaico.
E ciò non è possibile.
Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 18 dicembre 2000 n. 6770, infatti, ha già affermato che l’interpretazione che attribuisce efficacia retroattiva a tali atti è illegittima e, pertanto, tale interpretazione può essere “demolita” tramite il ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente.
IMPORTANTE
Ribadiamo che il ricorso dovrà essere proposto nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, ovvero dal 15 febbraio 2006, precisando che, decorso tale termine, la questione non potrà essere più riproposta e i diritti resteranno per sempre pregiudicati.
Di seguito si indicano delle fasce per numero di persone interessate al ricorso con l’indicazione dei corrispettivi (tenuto conto che vi è da corrispondere allo Stato un contributo fisso per iniziare la vertenza) necessari per procedere all’instaurazione dello stesso. E’, quindi, necessario un rimborso spese al momento della sottoscrizione del mandato ed un saldo alla conclusione della causa.
N. di persone Acconto Saldo Totale
Da 10 a 20 persone €uro 200,00 €uro 300,00 €uro 500,00
Oltre 20 €uro 200,00 €uro 200,00 €uro 400,00
Per numeri inferiori l’importo verrà concordato con gli interessati.
Si avverte inoltre che tutte le persone interessate dovranno NECESSARIAMENTE inviare una e-mail allo SGLA - Sportello Giuridico Legislativo dell’Ambiente (sportello@studiolegalecnttv.191.it) per dare il proprio assenso al ricorso ENTRO E NON OLTRE IL 5 APRILE 2006.
A seguito della predetta e-mail sarete contattati individualmente con le indicazioni di tutte le istruzioni necessarie.
Saluti
Andrea Mansoldo
P.S.
Per ulteriori informazioni e' in internet al seguente indirizzo
http://www.forumenergia.net/archivio.asp?ID=136
il sito informativo per l'azione legale in oggetto
Saluti
Andrea
INIZIATIVA DELLO SPORTELLO GIURIDICO LEGISLATIVO DELL’AMBIENTE DEL FORUMENERGIA
Ricorso avverso decreto del Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 febbraio 2006
Non c’è dubbio che il decreto del 6 febbraio 2006, che ha modificato il decreto del 28 luglio 2005, peggiorando la convenienza economica per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, possa essere dichiarato illegittimo dall’Autorità Giudiziaria per vari aspetti che qui di seguito sinteticamente esponiamo.
Per evitare tali conseguenze pregiudizievoli è necessario che gli interessati provvedano ad impugnare entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – a pena di decadenza – tale decreto ministeriale nonché gli atti applicativi dell’Autorità per l’Energia elettrice e il gas proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente (v. Consiglio di Stato Sez. VI 25.11.1998 n. 1601).
Tale ricorso appare essere indispensabile, sia per coloro che hanno già ottenuto l’assenso dal Gestore del Sistema Elettrico alla realizzazione dell’impianto, sia per i soggetti aspiranti a tale procedura, in quanto la nuova previsione regolamentare riduce del tutto immotivatamente ed in modo assolutamente irragionevole i criteri di aggiornamento delle tariffe incentivanti già contemplate dal precedente decreto del 28 luglio 2005, penalizzando così notevolmente i margini di profitto dei vari operatori e, di conseguenza, l’incentivazione al fotovoltaico.
E ciò non è possibile.
Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 18 dicembre 2000 n. 6770, infatti, ha già affermato che l’interpretazione che attribuisce efficacia retroattiva a tali atti è illegittima e, pertanto, tale interpretazione può essere “demolita” tramite il ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente.
IMPORTANTE
Ribadiamo che il ricorso dovrà essere proposto nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, ovvero dal 15 febbraio 2006, precisando che, decorso tale termine, la questione non potrà essere più riproposta e i diritti resteranno per sempre pregiudicati.
Di seguito si indicano delle fasce per numero di persone interessate al ricorso con l’indicazione dei corrispettivi (tenuto conto che vi è da corrispondere allo Stato un contributo fisso per iniziare la vertenza) necessari per procedere all’instaurazione dello stesso. E’, quindi, necessario un rimborso spese al momento della sottoscrizione del mandato ed un saldo alla conclusione della causa.
N. di persone Acconto Saldo Totale
Da 10 a 20 persone €uro 200,00 €uro 300,00 €uro 500,00
Oltre 20 €uro 200,00 €uro 200,00 €uro 400,00
Per numeri inferiori l’importo verrà concordato con gli interessati.
Si avverte inoltre che tutte le persone interessate dovranno NECESSARIAMENTE inviare una e-mail allo SGLA - Sportello Giuridico Legislativo dell’Ambiente (sportello@studiolegalecnttv.191.it) per dare il proprio assenso al ricorso ENTRO E NON OLTRE IL 5 APRILE 2006.
A seguito della predetta e-mail sarete contattati individualmente con le indicazioni di tutte le istruzioni necessarie.
Saluti
Andrea Mansoldo
P.S.

http://www.forumenergia.net/archivio.asp?ID=136
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Saluti
Andrea
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