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impianti senza DIA se "a servizio degli edifici"

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  • impianti senza DIA se "a servizio degli edifici"

    Ciao a tutti. Ho postato questo mio dubbio ieri come risposta a un'altra discussione, ma mi permetto di inserirlo anche in questo nuovo thread nella speranza di avere qualche chiarimento.

    Con la conversione del DL 40/2010 è stata abolita, su tutto il territorio nazionale, la DIA per alcune opere tra cui: "i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".

    Cosa si intende con la dizione "a servizio degli edifici" ?
    Il mio dubbio è se sia riferita alla modalità di installazione (a terra / su edificio) o all'uso dell'energia prodotta (per autoconsumo / cessione parziale / cessione totale / SSP).

    Realizzando un impianto fotovoltaico con moduli inclinati di 30° sul tetto di un capannone, finalizzato alla cessione totale dell'energia prodotta, si ricade nella casistica per la quale è stata abolita la DIA ?

    Grazie anticipatamente a quanti vorranno rispondere.

  • #2
    Ho lo stesso dubbio

    A distanza di tempo ho lo stesso dubbio per un impianto in aderenza alla copertura, ove il propietario vorrebbe fare un contratto di vendita diretta.
    Andreamaestro hai risolto il quesito? Qualcuno ha saputo qualcosa?
    Grazie

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    • #3
      Originariamente inviato da pietro48 Visualizza il messaggio
      A distanza di tempo ho lo stesso dubbio per un impianto in aderenza alla copertura, ove il propietario vorrebbe fare un contratto di vendita diretta.
      Andreamaestro hai risolto il quesito? Qualcuno ha saputo qualcosa?
      Grazie
      nel DM 10 settembre 2010 linee guida per l'autorizzazione degli impianti fer è stato precisato al punto 11.8 che per impianti a servizio degli edifici si intendono quelli realizzati su edifici esistenti e con potenza compatibile con il regime di scambio sul posto

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      • #4
        grazie

        Originariamente inviato da andreamaestro Visualizza il messaggio
        nel DM 10 settembre 2010 linee guida per l'autorizzazione degli impianti fer è stato precisato al punto 11.8 che per impianti a servizio degli edifici si intendono quelli realizzati su edifici esistenti e con potenza compatibile con il regime di scambio sul posto
        Grazie, risolto ogni dubbio.

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        • #5
          Al servizio dell'edificio significa che usi l'energia prodotta direttamente in loco per l'utenza, quindi è sottointeso fare SSP o RID con autoconsumo. Con la vendita non vale al servizio degli edifici

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          • #6
            Art. 11.8 DM 10 settembre 2010

            Sono andato a vedere il DM 10 settembre 2010 e dice testualmente all'art. 11.8:
            "La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli
            edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto."

            Così come è scritto mi sembra voglia dire che il regime non conta, visto che non se ne parla, ma conta solo la potenza installata, limitata a quella ammissibile con lo scambio sul posto, quindi fino a 200 kW.

            Altrimenti bisognerebbe scegliere un Ritiro Dedicato con un autoconsumo anche piccolo.

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            • #7
              Scusate a proposito di pannelli solari a servizio degli edifici mi è venuto un dubbio; gli impianti da 1 kWp "obbligatori" per le costruzioni fatte ex finanziaria 2009 e poi 2010 possono usufruire della tariffa incentivante o solo dello SSP? salutoni
              Marco Marai d'Erme

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              • #8
                Originariamente inviato da pietro48 Visualizza il messaggio
                Sono andato a vedere il DM 10 settembre 2010 e dice testualmente all'art. 11.8:
                "La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli
                edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto."
                Così come è scritto mi sembra voglia dire che il regime non conta, visto che non se ne parla, ma conta solo la potenza installata, limitata a quella ammissibile con lo scambio sul posto, quindi fino a 200 kW.
                Io la intendo così (forse come te ma non so se ho capito bene quello che vuoi dire):
                Un impianto fv se installato su edificio esistente o sua pertinenza è considerabile al servizio dell'edificio se di potenza <= 200 kWp e quindi compatibile con lo SSP (anche se per esempio l'impianto non è in SSP).
                Ne discende che un impianto (almeno semi-integrato) su un edificio esistente o sua pertinenza, di potenza <= 200 kWp è relizzabile semplicemente in edilizia libera (mediante comunicazione) sempre che non ricada in aree protette, zone A o espressamente vietate dai PRGC.
                A me sembra chiaro.

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