Vi do una gran bella notizia che non fa altro che confermare quello che sostenevo sui certificati "falsi" non possono essere addebitati sic et simpliciter a noi produttori/acquirenti , il Consiglio di Stato ha già fatto i primi distinguo e ha annullato la revoca dell'incentivo ad un malcapitato.
Se solo si usasse il cervello nello scrivere certe sanzioni da olio di ricino ( che resta il desiderio di molti italiani nel comminarlo).
Con la recentissima sentenza n. 2006 del 18 maggio 2016 , il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi del collegio difensivo composto dagli Avvocati Prof. Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, e Prof. Francesco Saverio Marini, ha finalmente dettato dei principi certi a favore dei titolari di impianti ammessi al regime di incentivazione che si siano trovati, loro malgrado, implicati nella truffa di cui si discute.La vicenda, foriera di notevole eco istituzionale e mediatica – essendo stata argomento anche di trasmissioni televisive – ha coinvolto centinaia di operatori del settore, truffati da alcuni produttori di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi, spacciando pannelli di fattura altrui come di propria produzione, specificamente italiana (o europea), avevano fornito ai titolari degli impianti documenti e certificati falsi assertivamente attestanti il rispetto delle normative europee, esponendoli così, a distanza di anni, a provvedimenti di decadenza irrogati dal GSE e ai conseguenti atti di recupero delle somme medio tempore riconosciute a titolo di incentivi…………………..
………………Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, in corso di causa era stato accertato che le dichiarazioni inesatte rese nella domanda di accesso agli incentivi non erano imputabili a dolo o colpa della società, indotta in errore dal produttore dei pannelli, e che in ogni caso tali pannelli, benché di paternità diversa da quella dichiarata, possedevano tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche richieste per accedere agli incentivi.Di conseguenza, la violazione ascritta alla società appellante è stata ritenuta irrilevante ai fini del conseguimento dei benefici, e i provvedimenti di decadenza e recupero del GSE sono stati giudicati illegittimi e dunque annullati.
Quindi nel caso di certificati dal numero "modificato" penso non ci sia da preoccuparsi più di tanto e avere la "scatola" differente non altera il profilo del pannello perciò per una volta diciamo :
giustizia è fatta!!!!
Anche chi ha avuto la revoca degli incentivi può chiederne la restituzione appellandosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 18/5/2016
Aggiungo che la sentenza ha anche compensato le spese per cui il GSE ( con i nostri soldi) deve pagarsi il suo avvocato ( non posso allegarla perché è 6,8Mb)