Comuqnue mi pare c'era anche il caso degli Axial (o nome simile), che avevano certificato FI che non corrispondeva...per cui se non erano CE, ma erano CEI e tutto il resto, si perde solo il +10%...pace...
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 18 maggio 2016, n. 2006
SENTENZA
Punta Cugno Solare Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48;
contro
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 11706/2015, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico sito nel Comune di Augusta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici Gse Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Malinconico e Marini (anche su delega di Sticchi Damiani);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Al fine del riconoscimento della maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 1 lett. d) del citato D.M., spettante in caso di utilizzo di componenti prodotti all’interno dell’Unione Europea, la società allegava alla richiesta di incentivo l’attestato di Factory Inspection n. 11-PPI-006209/03-L01-TIC, fornito dalla ditta Zuccotti s.r.l., fornitrice dei pannelli fotovoltaici.
Nell’ambito dell’istruttoria per l’ammissione dell’impianto al regime di incentivazione, il GSE riscontrava, con nota del 16 maggio 2012, la non conformità delle matricole poste al di sotto del vetro dei pannelli acquistati dalla Sim Solar s.r.l. (composte da 17 caratteri del tipo “S6Pxxxxxxxxxxxxxx”), rispetto alla regola sequenziale, conforme a normativa CEI/EN 61215, indicata nell’Attestato di Factory Inspection (consistente in una lettera A seguita da 7 cifre numeriche, del tipo “Annnnnnn”).
Per tale ragione, il Gestore per i Servizi Energetici invitava la società istante ad integrare la documentazione fornita, domandando in particolare la produzione del certificato dei moduli fotovoltaici conforme alle regole CEI/EN 61215, nonché il documento attestante la garanzia dei moduli fotovoltaici e i certificati di ispezione di fabbrica degli stabilimenti produttivi, dei moduli e degli inverter.
In riscontro alla suddetta richiesta, la Sim Solar forniva al GSE una dichiarazione della Zuccotti s.r.l. con cui si dichiarava che l’elenco in precedenza trasmesso dalla fornitrice dei pannelli era errato. Veniva inoltre comunicato l’elenco matricole corretto, recante il codice alfanumerico corrispondente all’Attestato di Factory Inspection.
Con provvedimento del 12 giugno 2012 (prot. FTV_506033) il GSE comunicava pertanto alla Sim Solar il riconoscimento della tariffa incentivante, nella misura di 0,189 €/kWh, comprensiva del premio previsto dall’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 5/5/2011.
In data 2 luglio 2012 la società informava il GSE del passaggio nella titolarità dell’impianto della Punta Cugno Solare s.r.l., chiedendo la formalizzazione del subentro del cessionario nella convenzione.
Con successiva nota prot. P20130143892 del 5 luglio 2013, il GSE comunicava l’avvio del procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 5 marzo 2011 n. 28 e dell’art. 21 D.M. 5/5/2011, procedendo successivamente ad effettuare un sopralluogo presso l’impianto “Sebastiano” in data 11 luglio 2013.
Le risultanze dell’attività di controllo venivano in seguito descritte con nota prot. GSE/P20140031324 del 13 marzo 2014, che possono così sintetizzarsi: a) le etichette inamovibili poste, su ciascun modulo fotovoltaico, al di sotto del vetro, risultavano composte da 17 caratteri e dunque non corrispondevano alla struttura delle matricole riportata nell’Attestato di Factory Inspection, allegato alla richiesta di incentivazione dell’impianto di produzione; b) i medesimi moduli presentavano sul retro due etichette amovibili: una, di 17 caratteri, identica a quella posta al di sotto del vetro e l’altra, di 8 caratteri, del medesimo formato dell’Attestato di Factory Inspection, ma, in ragione della propria amovibilità, non conforme alla disciplina CEI/EN 50380; c) il certificato n. 11-PPV-0006209/03-L02-TIC, di conformità alla normativa CEI/EN 61215, non si riferiva pertanto ai moduli che componevano l’impianto, identificabili esclusivamente sulla base dei dati contenuti sulle etichette inamovibili, che pertanto non risultavano riconducibili allo stabilimento della Zuccotti s.r.l.; d) l’Attestato n. 11-PPI-0006209/03-L01-TIC, allegato alla richiesta di incentivazione, riportava nel campo Annual Capacity la dicitura “XX MW”, mentre il medesimo certificato inviato al GSE dall’Ente di certificazione recava il valore di “15 MW”.
Il GSE disponeva pertanto la sospensione in via cautelativa dell’erogazione degli incentivi, sino all’esito della procedura di verifica, e invitava il responsabile dell’impianto a presentare osservazioni nei dieci giorni successivi.
In risposta, la Punta Cugno inviava, in data 18 marzo 2014, osservazioni e documenti, successivamente integrati con note del 9 e del 17 aprile 2014, affermando, da un lato, che la difformità dei numeri di serie rilevati sui moduli fotovoltaici sarebbe stata imputabile esclusivamente ad un errore dell’azienda produttrice e, dall’altro, che la dicitura riportata sul campo denominato “Annual Capacity” fosse dipesa da un mero refuso, riconosciuto dalla stessa Zuccotti s.r.l., del certificato inserito nel sito internet del fornitore.
Non ritenendo le argomentazioni fornite dalla società idonee a spiegare le difformità riscontrate in sede di verifica, il GSE procedeva, con provvedimento prot. P20140052923 del 29 maggio 2014, a disporre la decadenza della Punta Cugno dal diritto alle tariffe incentivanti e l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle stesse.
Con il medesimo atto, veniva inoltre richiesta al soggetto responsabile la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a € 341.013,89, entro il termine di 30 giorni.
Con ricorso notificato in data 24 luglio 2014, la Punta Cugno Solare s.r.l. impugnava dinanzi al T.AR. del Lazio le richiamate risultanze del procedimento di verifica del GSE del 13 marzo 2014 ed il provvedimento di decadenza del 29 maggio 2014, chiedendo l’annullamento degli stessi.
Nello specifico, il ricorso verteva essenzialmente su tre profili.
Con il primo motivo di impugnazione, veniva dedotta la violazione degli artt. 11 e 14 del D.M. 5/5/2011, nonché la falsa applicazione ovvero violazione dell’art. 42, c. 3 D.L.gs. n. 28/2011, per non avere il GSE tenuto conto dell’assoluta assenza di colpa della Punta Cugno, nella redazione della richiesta di ammissione agli incentivi e pertanto nella presentazione di dati e documenti non veritieri, attività sanzionata ai sensi dell’art. 21 D.M. 5/5/2011. La circostanza, a dire della ricorrente, avrebbe escluso in radice l’irrogazione della sanzione punitiva rappresentata dalla decadenza dagli incentivi e la restituzione delle somme già corrisposte.
Il secondo profilo di ricorso, invece, atteneva alla conformità dei pannelli solari utilizzati nell’impianto della Punta Cugno ai requisiti previsti dal D.M. 5/5/2011, fatto che avrebbe dovuto comportare, fermo restando il mancato diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 1 lett. d) del medesimo Decreto Ministeriale, la legittimità degli incentivi ordinari, previsti dal Quarto Conto Energia, riconosciuti dal GSE con il provvedimento del 12 giugno 2012. La circostanza veniva supportata da perizia di parte, la quale accertava altresì che i pannelli solari installati nell’impianto della ricorrente erano stati prodotti in Cina, dalla ditta Chaungzhou Sunrise Solartech Co. Ltd.
Infine, veniva lamentata la carenza dei presupposti di diritto per procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/90, del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, per carenza nel caso di specie di un interesse pubblico al ripristino della legalità, prevalente rispetto ai contrapposti interessi dei privati.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì la nota prot. GSE/P20150005381 del 4 febbraio 2015, con cui veniva comunicato il trattenimento delle somme dovute, in pagamento delle fatture per l’energia ceduta dalla Punta Cugno in regime di “ritiro dedicato”, sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti della società, per effetto del provvedimento di decadenza dagli incentivi e di recupero di quanto già corrisposto.
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