Da LavoriPubblici:
Autorizzazione paesaggistica semplificata: razionalizzate le procedure gli interventi di lieve entità
Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. È questo l'obiettivo dello schema di Regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri n. 120 del 15 giugno 2016. Il Regolamento individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Entrando nel dettaglio, il regolamento definisce gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra i quali:
installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
QUI l'articolo completo
FINALMENTE uno strumento per combattere contro l'ottuso ostruzionismo dei comuni!
L'ultimo che mi è capitato, impianto 6kw a Lecce, immobile in campagna SENZA ALCUNA VALENZA CARATERISTICA
l'impianto sarà realizzato sull'edificio con hmax inferiore ad h parapetto
l'immobile ricade in un solo vincolo, "aree e immobili di notevole interesse", un vincolo blando ed estesissimo (TUTTA la parte nordest di Lecce vi ricade, in pratica dalla città alla costa adriatica) che per gli impianti FV prevede ESPLICITAMENTE:
Sono quindi ammessi QUALSIASI tipo di impianto, come taglia e altezza dei moduli, purchè siano sugli edifici e la loro superficie sia inferiore a quella dell'edificio che lo ospita.
Al comune di Lecce mi hanno chiesto la paesaggistica ordinaria, 250€ di spese e 5-6 mesi per l'autorizzazione!!!!
Ora si attaccheranno...
Autorizzazione paesaggistica semplificata: razionalizzate le procedure gli interventi di lieve entità
Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. È questo l'obiettivo dello schema di Regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri n. 120 del 15 giugno 2016. Il Regolamento individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Entrando nel dettaglio, il regolamento definisce gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra i quali:
installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
QUI l'articolo completo
FINALMENTE uno strumento per combattere contro l'ottuso ostruzionismo dei comuni!
L'ultimo che mi è capitato, impianto 6kw a Lecce, immobile in campagna SENZA ALCUNA VALENZA CARATERISTICA
l'impianto sarà realizzato sull'edificio con hmax inferiore ad h parapetto
l'immobile ricade in un solo vincolo, "aree e immobili di notevole interesse", un vincolo blando ed estesissimo (TUTTA la parte nordest di Lecce vi ricade, in pratica dalla città alla costa adriatica) che per gli impianti FV prevede ESPLICITAMENTE:
BP -? Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici ;
b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio o delle loro pertinenza sul quale i moduli sono collocati.
Queste tipologie di impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.
Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).
Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici ;
b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio o delle loro pertinenza sul quale i moduli sono collocati.
Queste tipologie di impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.
Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).
Al comune di Lecce mi hanno chiesto la paesaggistica ordinaria, 250€ di spese e 5-6 mesi per l'autorizzazione!!!!
Ora si attaccheranno...

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