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conto energia e incentivazione fiscale

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  • conto energia e incentivazione fiscale

    Volevo sapere se la nuova legge finanziaria oltre a prevedere il conto energia, da’ anche la possibilita’ di cumulare la detrazione del 55% del costo dell’impianto dall’irpef?

    Se si , per chi vale , per singoli, aziende e pubblici, indipendentemente della potenza installata?

    In quanti anni si ammortizza?

    E’ vero e' stato gia’ raggiunto il limite per il 2007? Adesso bisogna aspettare il 2008 per la detrazione dei nuovi impianti?

    Grazie




  • #2
    le detrazioni valgono per il solare termico, che è diverso dal fotovoltaico.
    si tratta di due agevolazioni diverse per due tecnologie diverse.
    FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico

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    • #3
      grazie mille

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      • #4
        CITAZIONE (panamericana @ 17/10/2007, 09:15)
        le detrazioni valgono per il solare termico, che è diverso dal fotovoltaico.
        si tratta di due agevolazioni diverse per due tecnologie diverse.

        ..concordo...niente IRPEF per fotovoltaico!

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        • #5
          Ok ma se uno rinuncia al conto energia può detrarre dall'irpef il 55% e in tal caso può solo vendere l'energia prodotto al prezzo stabilito dall'AEEG?

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          • #6
            La detrazione IRPEF non è prevista per il fotovoltaico, quindi anche rinunciando al C.E. niente detrazione in quanto nel calcolo del consumo energetico del fabbricato non viene tenuto in considerazione il consumo di energia elettrica....quindi un eventuale impianto FV, da solo, non contribuirebbe a migliorare il fabb. energetico secondo termini di legge!!

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            • #7
              @rico79

              Rinunciando al nuovoCE e beneficiando della finanziaria 2002 si può avere la detrazione del 36% infatti la finanziaria 2007 recita:

              Par. 387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita’ immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
              a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
              b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.
              Ma il nuovo decreto Conto Energia recita (Articolo 9 par. 4) :
              4. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

              Quindi non è più prevista la cumulabilità degli incentivi con la detrazione IRPEF.

              Riassumendo: rinunciando al nuovoCE si può detrarre il 36%. In tal caso però si deve vendere tutta l'energia prodotta o si può utilizzarla e vendere solo il surplus?

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              • #8
                La detrazione IRPEF del 36% spetta anche per gli interventi finalizzati al risparmio energetico secondo quanto previsto dall'art I del decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992, di cui riporto stralcio con elenco degli interventi:


                ""Decreto Ministeriale 15 febbraio 1992
                Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
                (in Gazz. Uff., 9 maggio, n. 107)

                Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze:

                Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

                Visto in particolare l'art. 29 di detta legge che prevede agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici demandando ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, la determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonchè delle caratteristiche e delle modalità di rilascio della documentazione occorrente;

                Tenuto conto della copertura finanziaria complessivamente prevista dall'art. 33 della predetta legge n. 9/1991 per le agevolazioni fiscali dalla stessa introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi previsti in relazione all'effettivo importo delle minori entrate conseguenti;

                Decreta:

                Articolo 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.

                1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

                a ) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purchè realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

                b ) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

                c ) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

                d ) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

                e ) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

                f ) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90;

                g ) generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70;

                h ) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70;

                i ) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purchè, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;

                l ) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

                m ) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purchè da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purchè gli impianti unifamilari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

                n ) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

                o ) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

                2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonchè gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. """

                Quindi in tal caso si rinuncia a c.e. e si consuma l'energia prodotta o si vende l'eccedenza...

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                • #9
                  @ rico79:

                  Siamo d'accordo: per un impianto FV rinunciando al CE si può detrarre, almeno fino a fine 2007, il 36% e, per quanto hai scritto sopra, si può consumare l'energia prodotta (senza pagare tasse!!) e il surplus venderla.

                  Qualcuno ha mai fatto tale procedura per un nuovo impianto FV? Con chi ci si deve parlare: GSEL o altri?

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                  • #10
                    Ho trovato un opuscolo di una ditta specializzata in progettazione e realizzazione di impianti FV, solari, eolici, ecc. in cui è riportato che è possibile detrarre il 36% dall'IRPEF in 10 anni anche senza rinunciare al CE solo che si vederebbero ridotte le tariffe incentivanti di una quota pari al 30%.
                    A qualcuno risulta che sia vero? :huh:

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