La L.R. 5/2007 del Friuli Venezia Giulia, all'at. 39, dice qualcosa di molto interessante:
Art. 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico, nel ri-spetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in ma-teria di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai vigenti re-golamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che ne-cessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regola-menti edilizi.
4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della diret-tiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relati-va al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell’articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione del contribu-to di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o in-tegrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.
7. Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Quesito: secondo voi, si può interpretare che la posa di pannelli solari (termici o fotovoltaici) sia "attività edilizia libera" e quindi, checchè ne dica o pensi il comune, non occorre nè DIA nè altro?
Per come la vedo io: la cosa è certa per i pannelli termici, ma non saprei se il ragionamento sia estendibile anche al fotovoltaico...
Per chi volese consultarsi tutta la legge: http://eddyburg.it/filemanager/download/11...7.TC.ott.07.doc
Art. 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico, nel ri-spetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in ma-teria di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai vigenti re-golamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che ne-cessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regola-menti edilizi.
4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della diret-tiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relati-va al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell’articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione del contribu-to di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o in-tegrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.
7. Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Quesito: secondo voi, si può interpretare che la posa di pannelli solari (termici o fotovoltaici) sia "attività edilizia libera" e quindi, checchè ne dica o pensi il comune, non occorre nè DIA nè altro?
Per come la vedo io: la cosa è certa per i pannelli termici, ma non saprei se il ragionamento sia estendibile anche al fotovoltaico...
Per chi volese consultarsi tutta la legge: http://eddyburg.it/filemanager/download/11...7.TC.ott.07.doc


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