Pompe di calore: libretti e registri delle apparecchiature - EnergeticAmbiente.it

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Pompe di calore: libretti e registri delle apparecchiature

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  • rrrmori53
    ha risposto
    Dovresti saldare le connessioni ai tubi in rame lato compressore e lato split.....................forse cosi si puo definire sistema sigillato

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  • fedonis
    ha risposto
    Signori, non è difficile, è italiano. Sigillato vuole dire sigillato. Non è il caso delle split. Se poi ognuno interpreta come gli pare, ci sta, ma la sua interpretazione, ovviamente non fa la normativa. È solo una sua interpretazione. Di questa cosa me ne parlarono, sia installatore sia termotecnico. Ma visto il quantitativo di gas contenuto nel circuito (non sigillato in quanto split), il registro fgas non era necessario. Resta il fatto che la normativa è quella, che non mi cambia nulla lo facciate o meno, che sapete voi cosa avete installato, che conoscete voi il quantitativo di gas che è installato, fate come credete.

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  • rrrmori53
    ha risposto
    Si ma qui si parla di "macchine" splittate, ossia con tubazioni in rame non saldato e raccordato con raccordi a pressione o similare. e chi garantisce che sia SIGILLATO ????
    Non è un discorso di sola valvola di carico.......................e i collegamenti con unita remota?? il gas deve uscire dal compressore o no???, e allora come fai a dire "compressore ermetico" se ci sono tubazioni esterne con gas dentro
    Andrebbe saldato tutto.......................allora forse...............

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  • max.c
    ha risposto
    Per chiarezza ancora le valvole protette sono saldate in fabbrica al circuito gas e dunque garantiscono la tenuta richiesta dalla normativa

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  • rrrmori53
    ha risposto
    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
    Ora, mi pare ovvio che in qualunque macchina a ciclo frigorifero il gas da qualche parte deve essere immesso,
    Se guardi bene un frigo domestico, ma anche macchine industriali, vedi dei terminali schiacciati e sadati, è da li che viene inserito il gas, e poi in quel modo SIGILLATO = SALDATO
    Il solo modo per dire SIGILLATO è avere un contenitore dove non è possibile inserire o togliere il contenuto,

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  • max.c
    ha risposto
    Moreno quello che dici nella prima parte ovviamente è palese.

    Invece una valvola per definizione è apribile e anche il sito di Moreno recita con delle parole leggermente diverse...
    per me la valvola di carico del gas è una valvola protetta ma ripeto posso sbagliare.
    Infatti tutto il discorso si incentra sulla parola valvola.
    Che cos'è una valvola protetta?
    per me la normativa si preoccupa delle operazioni di manutenzione smaltimento in cui è necessario sigillare ermeticamente il gas nel circuito tramite appunto valvole protette

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  • renatomeloni
    ha risposto
    Ciao a Tutti...

    La normativa presa da questo sito, recita:

    Un sistema si dice ermeticamente sigillato: se tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

    Ora, mi pare ovvio che in qualunque macchina a ciclo frigorifero il gas da qualche parte deve essere immesso, pertanto è necessario che il circuito abbia delle apposite valvole che consentono tale operazione in sicurezza.
    Infatti esistono delle valvole "sigillate" che impediscono qualunque uscita di gas pur consentendo le operazioni di carico e scarico del circuito.

    Questo secondo il mio umile parere e senza alcuna esperienza in merito....

    Saluti

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  • rrrmori53
    ha risposto
    Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
    "o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati"

    E ancora la legge dice che "una valvola sigillata viene inclusa nella connessione permanente".... e quindi?

    Sarebbero da "impiccare" questi che scrivono le leggi.....
    Una connessione permanente è una connessione SALDATA.
    Punti di accesso sigillati sono quei terminali che si vedono schiacciati e saldati, devi tagliare per aprire non SVITARE
    Per le valvole sigillate non so una definizione, ma certamente non sono le valvole di carico gas. SIGILLATO VUOL DIRE NON APRIBILE CON I NORMALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, e infatti dice RIPARAZIONE E SMALTIMENTO

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  • max.c
    ha risposto
    Ragazzi nessuno che ha una splittata con almeno 2,4kg di R410?
    Avete registro?

    Io ripeto che se la dicitura
    "o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati"
    non fosse stata importante a mio parere non l'avrebbero messa.
    Se qualcuno mi spiega come le valvole sigillate presenti sull'unità esterna (che vengono aperte solo dopo aver creato il circuito gas esterno) non ricadono in questa tipologia ne sarei grato
    E ancora la legge dice che "una valvola sigillata viene inclusa nella connessione permanente".... e quindi?

    Sarebbero da "impiccare" questi che scrivono le leggi.....

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  • fedonis
    ha risposto
    Serve il libretto di impianto a cura del conduttore e non serve il bollino. Per quello che ti ha detto il cat mitsu, ovvero il famoso registro che hai postato, per me la tua se è splittata lo devi avere. Lo dice la normativa. Poi secondo max le splittate sono ermetiche. Sono interpretazioni. Ad ogni modo, io ho il libretto di impianto, non ho il registro dei gas (la mia ha poco gas), non c'è obbligo di bollino. Non è mica una caldaia. La normativa parla proprio di generatori a biomassa o a combustibili fossili e/o derivati. Se cerchi on line, sul sito regionale in merito le normative, sono sicuro troverai tutto.

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  • max.c
    ha risposto
    altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati
    Di questa precisazione cosa mi dici? In particolare dei PUNTI DI ACCESSO SIGILLATI?

    Però siamo OT se vuoi ne parliamo qui Moreno....
    Pompe di calore: libretti e registri delle apparecchiature

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  • rrrmori53
    ha risposto
    Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio

    «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra
    sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga,
    Un raccordo svitabile NON È COSI

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  • Giottina
    ha risposto
    Nessun altro quindi ha un Registro come il mio?

    Il servizio assistenza cui mi rivolgevo in passato aveva provveduto al rilascio del "bollino CURIT" che invece, secondo il parere del centro assistenza cui mi rivolgo ora, non è necessario per apparecchi sotto i 12 kW. A suo avviso invece dovevo avere il Registro di cui sopra, da aggiornare ogni anno previa verifica tecnica.
    Francamente non so più davvero se ho realmente l'obbligo di provvedere al bollino CURIT o al Registro oppure a nessuno dei due...ogni tecnico ha un parere diverso in merito!

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  • max.c
    ha risposto
    Mio piccolo contributo

    Riporto la definizione di "ermeticamente sigillate" della normativa
    «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

    A mio parere tutte le pdc sono "ermeticamente sigillate" poichè effettuando il recupero del gas e chiudendo le "valvole sigillate" appositamente predisposte si può effettuare manutenzione e si possono smaltire senza pericoli di perdita di gas poichè il circuito ottenuto con la chiusura delle valvole è "ermeticamente sigillato" ovvero completamente saldato in fabbrica.
    La norma si preoccupa delle operazioni di manutenzione e smaltimento scrivendolo a chiare lettere nella definizione.

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  • fedonis
    ha risposto
    Io sono convinto che le splittate non lo siano sigillate. Come non lo sono i climatizzatori split. Perché le valvole non sono sigillate. Ma ripeto, io sono tranquillo anche se la mia è splittata, per via della quantità di gas. Però siamo ot qui. Sarebbe da scrivere nell'altra discussione aperta allo scopo.
    Ciauz max.

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  • max.c
    ha risposto
    Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Meglio per voi.
    Meglio per "loro" anche io come te sto tranquillo con una monoblocco

    Ma ricordavo questa cosa che anche le splittate problemi non ne hanno perchè effettuando il recupero del gas e chiudendo le "valvole sigillate" si può effettuare manutenzione e si possono smaltire senza pericoli. Ed è di queste ultime 2 cose che la norma si preoccupa scrivendolo a chiare lettere nella definizione.

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  • fedonis
    ha risposto
    Meglio per voi. Anche se da quel che so io le splittate non sono sigillate, ma non insisto. In ogni caso, essendo ben sotto il limite, non mi preoccupo minimamente. Ma non credo ci sia da preoccuparsi anche nell'altro caso. Alla fine si tratta di un controllo annuale. Nulla di trascendentale.

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  • max.c
    ha risposto
    Fedonis trovato anche le splittate sono ermeticamente sigillate
    Nessun problema per nessuno siamo a 10 t di co2 eq per tutti

    Riporto la definizione della normativa

    «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra
    sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può compren-
    dere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che
    abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della
    pressione massima consentita;

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  • scresan
    ha risposto
    Allego ulteriori notizie prese dal sito della toshiba:

    "DPR 146/2018: CHE COSA CAMBIA IN MATERIA DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

    Entrato in vigore il 24 gennaio 2019, il DPR 146/2018 prevede l’attuazione del regolamento Europeo 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e introduce parecchie novità: la più importante è l’istituzione di una banca dati telematica nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni sulle vendite di F-gas e delle apparecchiature contenenti tali gas e i relativi interventi.
    L’obiettivo del DPR è portare avanti le linee guida dell’Unione Europea ovvero monitorare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, in modo da verificare i progressi compiuti nel tempo sulla riduzione delle emissioni.
    Cerchiamo di capire in sintesi quali sono le novità e le modifiche al precedente decreto.

    L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DEI GAS FLUORURATI

    Tra le principali novità introdotte con il nuovo DPR 146/2018 vi è l’istituzione del Registro telematico nazionale relativo alla vendita di gas e delle apparecchiature e impianti non ermeticamente sigillati contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
    L’iscrizione al Registro e l’inserimento dei dati specifici richiesti nel registro telematico sarà obbligatorio per:
    • le imprese che vendono le apparecchiature non ermeticamente sigillate direttamente agli utilizzatori finali
    • le persone fisiche e le aziende certificate che effettuano le attività di installazione, manutenzione, controllo periodico delle perdite e smantellamento delle apparecchiature

    A partire dal 25 luglio 2019, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata e comprese le tecniche di comunicazione a distanza, dovranno comunicare alla banca dati le seguenti informazioni:
    • tipologia di apparecchiatura
    • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
    • anagrafica dell’acquirente
    • dichiarazione dell’acquirente con l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, a norma dell’articolo 10 del regolamento UE 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

    A partire dal 25 settembre 2019 l’obbligo della dichiarazione per via telematica sul portale sarà esteso anche alle attività di installazione, manutenzione e dismissione di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas. Dovranno essere inserite le seguenti informazioni:
    • anagrafica cliente
    • data e luogo di installazione (nel caso di installazione)
    • tipologia di apparecchiatura
    • numero seriale dell’apparecchiatura
    • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti
    • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio (nel caso di dismissione)
    • dati identificativi di chi ha effettuato l’intervento

    Le informazioni andranno comunicate alla banca dati entro 30 giorni dalla data di intervento.
    La dichiarazione degli interventi che doveva essere fatta telematicamente sul registro ISPRA non deve essere più fatta, per tutti gli interventi effettuati a partire dal 1 gennaio 2018.
    Per il periodo dal 1/1/18 al 24/9/2019 farà fede il registro dell’apparecchiatura in formato cartaceo, dopodiché lo stesso dovrà essere conservato per almeno 5 anni per i soli interventi antecedenti il 25 settembre 2019.
    L’operatore potrà in seguito scaricare un attestato contenente tutte le informazioni sulle proprie apparecchiature, così da tenere traccia tutti gli interventi effettuati.
    In breve, il D.P.R 146/2018 impone che tutti gli impianti non ermeticamente sigillati vengano dichiarati.Pertanto, per entrambe le dichiarazioni non vigerà più il limite del 3kg di gas refrigeranti, e tutti i sistemi andranno dichiarati; mentre la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite."
    Ultima modifica di scresan; 09-10-2019, 07:28.

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  • Giottina
    ha iniziato la discussione Pompe di calore: libretti e registri delle apparecchiature

    Pompe di calore: libretti e registri delle apparecchiature

    Visto che l'argomento sembra interessare e riguardare molti utenti, ho pensato di aprire un argomento ad hoc.
    Come specificato in firma, ho installato una Pompa di Calore Mitsubishi PUHZ-SW75VHA che contiene il refrigerante R410A nella quantità di Kg 3,2 ( 6,68 ton. di CO2
    equivalenti).
    Il calcolo è facile a farsi:
    CALCOLO DELLA TONNELLATA DI CO2 EQUIVALENTE E INDICE GWP | LA FENICE SERVICE

    Riporto le immagini del Registro dell'apparecchiatura (impianto contenente taluni gas fluorurati ad effetto serra) che mi ha fornito ieri il tecnico dell'assistenza Mitsubishi, dopo il controllo rituale dell'impianto che faccio fare ogni anno prima dell'accensione del riscaldamento.


    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   libretto 1.jpg 
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ID: 1986143
    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   librettoo2.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 422.3 KB 
ID: 1986144
    Ultima modifica di scresan; 09-10-2019, 07:18. Motivo: Sistemazione dimensione tabelle. Mod.Scresan
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