Salve, di seguito riporto il vademecum dell'ENEA in merito alle schermature solari: https://www.efficienzaenergetica.ene...re-solari.html
Devo dire che ho riscontrato molti dubbi in materia, anche da parte dei tecnici del settore, che non riescono a dirmi con certezza se una struttura del genere possa essere considerata o meno come "schermatura solare" qualora rispettasse tutti i requisiti richiesti (in grassetto):

Da quel che leggo dovrebbe essere coperta anche la sostituzione di "analoghi sistemi preesistenti".
Io ad oggi, dove dovrebbe essere installata questa pergola climatica, ho una copertura fissa in plastica su struttura in ferro, regolarmente condonata.
Avete esperienza se posso o meno far rientrare l'installazione di un oggetto del genere come trainato nel mio 110%?
Se si, con quali massimali da prezziario DEI?
Grazie
Devo dire che ho riscontrato molti dubbi in materia, anche da parte dei tecnici del settore, che non riescono a dirmi con certezza se una struttura del genere possa essere considerata o meno come "schermatura solare" qualora rispettasse tutti i requisiti richiesti (in grassetto):

Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti
Aggiornamento: 25/01/2021
SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
Chi può accedere? Tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare 1 : - per la cessione del credito; - per lo sconto in fattura. Per quali edifici? Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Entità del beneficio Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 2. Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.lgs. 311/20063.
Le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 4
e comprendono:
fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
opere provvisionali e accessorie.
Aggiornamento: 25/01/2021
SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
Chi può accedere? Tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare 1 : - per la cessione del credito; - per lo sconto in fattura. Per quali edifici? Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Entità del beneficio Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 2. Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.lgs. 311/20063.
Le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 4
e comprendono:
fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
opere provvisionali e accessorie.
Da quel che leggo dovrebbe essere coperta anche la sostituzione di "analoghi sistemi preesistenti".
Io ad oggi, dove dovrebbe essere installata questa pergola climatica, ho una copertura fissa in plastica su struttura in ferro, regolarmente condonata.
Avete esperienza se posso o meno far rientrare l'installazione di un oggetto del genere come trainato nel mio 110%?
Se si, con quali massimali da prezziario DEI?
Grazie
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