110% ampliamento fotovoltaico esistente - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

110% ampliamento fotovoltaico esistente

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • 110% ampliamento fotovoltaico esistente

    Ciao, ho contattato un'azienda per accedere al superbonus che mi propone, oltre agli altri lavori di efficientamento tra cui PDC ibrida, di ampliare il fotovoltaico che già posseggo di 6,05kw di ulteriori 6/8/10 kw a seconda della disponibilità del tetto. È davvero fattibile, ma soprattutto mi converrebbe o conviene solo alla ditta che lo vende? A me cosa comporterebbe? Grazie.

  • #2
    Al momento non si sa nemmeno se è possibile fare ampliamenti (tramite nuova sezione di impianto). La nuova sezione non potrebbe godere dello scambio sul posto, espressamente escluso dal decreto rilancio.
    Per rispondere alla tua domanda mancano di fatto gli elementi normativi e di prassi.
    Quindi se ti hanno proposto di mettere tutto su un nuovo contatore di scambio e trattarlo come impianto ex-novo allora la convenienza è ovvia in tutti gli altri casi (cioè se rimani con un solo contatore di scambio ovvero quello per cui paghi le bollette dei consumi elettrici) allora nessuno ti può rispondere perché ne l'agenzia delle entrate, né Enea, né GSE hanno avuto alcuna direttiva dal MISE in tal senso.
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
      Al momento non si sa nemmeno se è possibile fare ampliamenti (tramite nuova sezione di impianto). La nuova sezione non potrebbe godere dello scambio sul posto, espressamente escluso dal decreto rilancio.
      Per rispondere alla tua domanda mancano di fatto gli elementi normativi e di prassi.
      Quindi se ti hanno proposto di mettere tutto su un nuovo contatore di scambio e trattarlo come impianto ex-novo allora la convenienza è ovvia in tutti gli altri casi (cioè se rimani con un solo contatore di scambio ovvero quello per cui paghi le bollette dei consumi elettrici) allora nessuno ti può rispondere perché ne l'agenzia delle entrate, né Enea, né GSE hanno avuto alcuna direttiva dal MISE in tal senso.
      Mi trovo nella stesa situazione ho un fotovoltaico dovrei fare cappotto e cambiare caldaia e volevo installare come intervento trainato l'accumulo aumentando la portata del f.v. in questo modo sembra ora pacifico che l'accumulo non rientri nel 110 in quanto abbinato a f.v. installato non congiuntamente agli interventi trainanti.
      Pensavo quindi di eliminare il fotovoltaico attuale e installare un impianto nuovo con annesso accumulo per fare rientrare tutto nel 110. Il mio geometra dice che non si può fare in quanto è una sostituzione e non una installazione... voi cosa ne pensate?
      Grazie

      Commenta


      • #4
        Servono più elementi per rispondere in maniera compiuta... in ogni caso la nuova sezione di impianto con relativo accumulo se abbinata ad almeno un trainante e se, nel complesso, garantisce almeno il doppio salto di classe È AMMESSA. Sulla nuova sezione le eventuali eccedenze di produzione non accumulate saranno remunerate in ritiro dedicato. Quello che non si sa è se si perde l'eventuale incentivo sull'impianto precedente...
        36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2

        Commenta


        • #5
          Grazie Dr.Gix il salto di doppia classe riesco a farlo. Non ho problemi di incentivo perchè avevo ricevuto un contributo regionale 3 anni fa e non ci sono vincoli al mantenimento. Ho trovato un interessante quesito su l'esperto risponde del 24ore, ma mi sto scontrando con chi dice che la sostituzione non è una installazione nuova...

          Se facessi un intervento trainante, potrei considerare trainata, e quindi a sua volta in grado di fruire dell'ecobonus del 110 per cento, la sostituzione dell'impianto a pannelli solari attualmente esistente?


          La risposta è positiva.In base al comma 5 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, per «l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici» la detrazione di cui all’articolo 16-bis,comma 1, del Tuir (50 per cento) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti energetici di cui ai commi 1 e 2, o antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 119 (il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica).La norma, quindi, si riferisce all’installazione di un impianto fotovoltaico, per cui nulla vieta che il lettore rimuova - a sue spese, non detraibili - il vecchio impianto e, congiuntamente all’intervento trainante che ha deciso di effettuare, installi anche un nuovo impianto fotovoltaico.Come precisato al paragrafo 2.2.2. della circolare 24/E/2020, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

          Se facessi un intervento trainante, potrei considerare trainata, e quindi a sua volta in grado di fruire dell'ecobonus del 110 per cento, la sostituzione dell'impianto a pannelli solari attualmente esistente?


          La risposta è positiva.In base al comma 5 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, per «l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici» la detrazione di cui all’articolo 16-bis,comma 1, del Tuir (50 per cento) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti energetici di cui ai commi 1 e 2, o antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 119 (il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica).La norma, quindi, si riferisce all’installazione di un impianto fotovoltaico, per cui nulla vieta che il lettore rimuova - a sue spese, non detraibili - il vecchio impianto e, congiuntamente all’intervento trainante che ha deciso di effettuare, installi anche un nuovo impianto fotovoltaico.Come precisato al paragrafo 2.2.2. della circolare 24/E/2020, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

          Commenta

          Attendi un attimo...
          X