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Cosa dice il GSE in merito allo scambio >20 kWp

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  • Cosa dice il GSE in merito allo scambio >20 kWp

    Ho chiamato il GSE per avere delle informazioni su come gestire un impianto da 50 kWp che sto realizzando.

    La mia perplessità si basava su quanto segue.

    Lo scorso anno sviluppai un analisi su un 50 kWp in regime di "autoconsumo + vendita" in cui avevo questa condizione:

    - Per la parte di autoconsumo ero soggetto ad UTF e quindi al pagamento della addizionale provinciale (azienda).

    - Per la parte venduta ero soggetto a tassazione.

    Oggi giorno invece con lo scambio:

    - Per la parte di autoconsumo sono soggetto sempre ad UTF e quindi al pagamento dell'addizionale provinciale;

    - Per la parte "scambiata" e pagatami dal GSE non sono soggetto a tassazione.

    Il tecnico del GSE mi ha detto "dovrebbe essere cosi".

    Ma come dovrebbe, se cosi non fosse che differenza ci sarebbe dal punto di vista pratico?

    Attendo lumi e consideerazioni da voi.

  • #2
    Mi sono informato e c'è la tassazione anche sul conto scambio (assurdo).

    Allora spiegatemi una cosa, qual'è la differenza rispetto ad una solzuione aitoconsumo + vendita? SOlo quella che presumibilmente scambio ad una aliquota più alta della tariffa di vendita?

    Grazie

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    • #3
      Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione
      professionale, che utilizza l’impianto esclusivamente per le esigenze di detta attività

      Se a realizzare l’investimento è un lavoratore autonomo (ad es. medico,
      commercialista, avvocato, ecc.) o una associazione professionale, per inquadrare
      correttamente il trattamento della tariffa incentivante ai fini dell’IRPEF occorre
      28
      far riferimento alla disciplina relativa ai redditi di lavoro autonomo contenuta
      negli articoli 53 e 54 del TUIR. In particolare, l’articolo 53 definisce redditi di
      lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni ed elenca
      le attività che possono dar luogo a tale categoria reddituale, ancorché esercitate al
      di fuori di un’attività professionale; l’articolo 54 del TUIR, nel dettare la
      disciplina specifica relativa alla determinazione della base imponibile, stabilisce
      che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla
      differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
      periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle
      spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
      Nei commi successivi sono poi individuati gli altri componenti che
      concorrono o meno a formare il reddito, le spese deducibili e quelle non
      deducibili.
      In base alle norme citate affinché un provento sia assoggettabile a
      tassazione è necessario che si configuri come compenso relativo all’attività
      professionale, oppure relativo alle altre attività che comunque danno luogo a
      reddito di lavoro autonomo, benché esercitate al di fuori dell’attività
      professionale.
      Al riguardo, si ritiene che la formulazione delle disposizioni citate
      esclude che i contributi, corrisposti a titolo di tariffa incentivante per l’energia
      fotovoltaico prodotta e consumata direttamente dal professionista o
      dall’associazione professionale, possano essere considerati rilevanti nella
      determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tali contributi non possono
      considerarsi, infatti, compensi ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, in quanto non
      costituiscono erogazioni corrisposte a fronte di prestazioni professionali rese nel
      periodo d’imposta considerato. Si tratta, infatti, di contributi erogati per
      incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e non a fronte
      dell’attività professionale esercitata.
      Inoltre, le disposizioni citate non prevedono, tra gli altri componenti che
      concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, ancorché non connessi
      29
      all’attività professionale, componenti straordinari come i contributi in questione.
      Tali contributi, come già detto al paragrafo 9.1, nella fattispecie non sono
      riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR.
      Conseguentemente la tariffa incentivante erogata dal soggetto attuatore
      GSE-SPA ai professionisti o agli artisti non deve essere assoggettata a tassazione
      agli effetti dell’IRPEF.
      In merito alla possibilità di dedurre le spese relative alla realizzazione
      dell’impianto di produzione dell’energia, occorre precisare che si tratta di costi
      relativi a beni strumentali in relazione ai quali trova applicazione la disposizione
      di cui all’articolo 54, comma 2, del TUIR, secondo cui per i beni mobili
      strumentali per l’esercizio dell’arte o professione sono ammesse in deduzione
      quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione
      al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
      decreto del ministro delle finanze. Il costo sostenuto per l’impianto va pertanto
      assoggettato all’ordinario procedimento di ammortamento previsto dalla
      disposizione in questione per i beni strumentali all’esercizio dell’arte o
      professione, con il coefficiente del 9 per cento (vedi paragrafo 9.2.1.2).
      In dettaglio, dal punto di vista tributario, si determina la seguente
      situazione:
      a) Tariffa Incentivante
      a.1) IVA: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, sono esclusi
      dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo
      (vedi paragrafo 6).
      a.2) II.DD.: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, non
      concorrono alla determinazione del reddito imponibile, per i motivi sopra esposti.
      b) Iva assolta all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene
      Per quanto riguarda l’IVA assolta dal professionista all’atto dell’acquisto
      o realizzazione del bene, la stessa è detraibile secondo le disposizioni
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      dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 [(vedi paragrafo 9.2.1.2 lettera c)].

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      • #4
        Queste situazioni paradossali penso che ci siano solo in italia (i minuscola, la "solita" italietta che fa sempre le cose pasticciate, in ritardo e a metà, vedi ICI su impianti a terra).

        Spero che ci sia presto un riordino di tutta la normativa tecnica e fiscale in merito alle rinnovabili.

        Sluti a tutti

        tora
        Colui che salva una sola vita salva il mondo intero

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        • #5
          Salve sono un lavoratore autonomo che ha installato un impianto fotovoltaico della potenza di 49,50 kWp al servizio di fabbricati ad uso ufficio con utilizzo dello scambio sul posto.
          Da quanto ho capito:
          1) La tariffa incentavante non viene tassata in base alla circolare n. 46/e della agenzia delle entrate;
          2) Il contributo in conto scambio è tassato in base alla risoluzione n. 13/e;
          3) La liquidazione annuale della eccedenza prodotta viene tassata.

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