Adempimenti per i Produttori ai sensi del Regolamento RfG (UE 2016/631) - Scad 17/11/18 - EnergeticAmbiente.it

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Adempimenti per i Produttori ai sensi del Regolamento RfG (UE 2016/631) - Scad 17/11/18

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  • Adempimenti per i Produttori ai sensi del Regolamento RfG (UE 2016/631) - Scad 17/11/18

    Salve a tutti, stamattina, sul portale E-distribuzione ho trovato il l'avviso che riporto qua sotto... solo io cado dal pero?

    "
    Come noto con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/631 (di seguito anche Regolamento RfG) sono stati introdotti nuovi requisiti tecnici per la connessione alla rete pubblica degli impianti di generazione. Tale Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2019.
    e-distribuzione ricorda che il Regolamento RfG NON trova applicazione:a) per gli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 17/05/2016;
    b) per gli impianti in relazione ai quali il contratto di acquisto dei macchinari sia stato concluso entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (e quindi entro il 17 maggio 2018) e il titolare dell’impianto di generazione abbia comunicato la conclusione di tale contratto al gestore di rete competente e a Terna entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento RfG (cioè entro il 17 novembre 2018).
    Per tutti i titolari degli impianti di produzioni rientranti nella casistica b) che non avessero ancora presentato, la comunicazione di cui all’art 4 comma 2 lett b del Regolamento al link seguente è disponibile un format di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione dovrà essere inviata, per le pratiche di connessione attualmente in corso, tramite il portale produttori di e-distribuzione utilizzando la sezione “altre comunicazioni” e per gli impianti attivati dal 17 maggio 2016 tramite l’indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it o utilizzando la casella postale 5555 - 85100 Potenza. La medesima dichiarazione dovrà essere inviata anche a Terna.
    Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento RfG (UE 2016/631)"

  • #2
    no, anche io, mi piacerebbe anche capire bene.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

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    • #3
      Anche a me è arrivata questa comunicazione. Mi sono scaricato la norma ma ancora non capisco se è valida per gli impianti fotovoltaici oppure no perchè è indicato: «gruppo di generazione», gruppo di generazione di energia elettrica sincrono o parco di generazione.

      Al punto 9 pagina 5 è scritto: «gruppo di generazione sincrono», gruppo indivisibile di installazioni per la generazione di energia elettrica, tali che la velocità del generatore e la frequenza di rete siano in rapporto costante (sincrone);
      Cioè si applica solo per i motori sincroni?

      Inoltre al punto 17 è scritto: «parco di generazione», unità o insieme di unità di generazione di energia elettrica connesso alla rete in modo asincrono o mediante elettronica di potenza, che ha un solo punto di connessione a un sistema di trasmissione, a un sistema di distribuzione (inclusi i sistemi di distribuzione chiusi) o a un sistema HVDC;
      Pertanto da quanto posso capire ricadono anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 0,8 kW.

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      • #4
        io stamattina ho sentito uno che si occupa proprio delle pratiche di connessione. Non aveva ancora visto la news in quanto stato via un paio di giorni. A occhio, dalle info che gli ho dato per telefono, dice che dovrebbe riguardare i grossi impianti. Mi fara sapere di piu' nel pomeriggio. Nel frattempo io daro' una telefonata al numero verde per capire meglio. Nel caso di nuove, vi aggiorno.
        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

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        • #5
          Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
          io stamattina ho sentito uno che si occupa proprio delle pratiche di connessione. Non aveva ancora visto la news in quanto stato via un paio di giorni. A occhio, dalle info che gli ho dato per telefono, dice che dovrebbe riguardare i grossi impianti. Mi fara sapere di piu' nel pomeriggio. Nel frattempo io daro' una telefonata al numero verde per capire meglio. Nel caso di nuove, vi aggiorno.
          Ci sono novità per questi adempimenti?
          io sinceramente non ho capito cosa dovremmo dichiarare nell'atto notorio.

          di aver stipulato in data .../../... (antecedente al 17/05/2018) con la Società……..uno/più contratto/i finale/i e vincolante/i, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b del Regolamento Europeo 2016/631, per l'acquisto dei macchinari di generazione principali del suddetto impianto, di cui di seguito si riportano le specifiche.

          Vogliono gli estremi delle fatture con cui abbiamo acquistato inverter e pannelli fotovoltaici? oppure che contratti intende?

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          • #6
            L'ennesimo impiccio burocratico per il FV

            Ho cercato di informarmi con i referenti locali (Savona e Imperia) di e-distribuzione ma nessuno sa niente.
            Visto che l'obbligo di comunicazione, come specifica e-distr., riguarderebbe anche Terna, ho chiamato il call-center di Terna-Gaudì che mi dice che, verso di loro, l'obbligo di comunicazione riguarda solo quegli impianti collegati direttamente in alta o altissima tensione su rete di proprietà Terna (non so voi, ma a me non riguarda).

            Ho sentito il call center di e-distribuzione che mi conferma che l'obbligo ricade su tutti gli impianti entrati in esercizio dopo il 17/05/2016 per i quali sono da esibire oltre al modulino di atto notorio, fatture di acquisto di inverter e pannelli (qualora non sussista un vero e proprio contratto di acquisto del medesimo materiale).

            Sul preavviso nullo rispetto alla scadenza del 17/11, il "tapino" del call-center ha balbettato qualcosa come: "nessuno le potrà dire niente se invece di inviare il 17 invierà il 21 o il 22...."

            Ora, d'accordo con qualche altro mio collega io propendo per la "disobbedienza civile" verso questo ennesimo adempimento che va a gravare sul già intricato mondo del FV, pertanto cercherò di capire di più ma non andrò a rompere le scatole ai miei clienti per le firme e la ricerca di contratti o fatture.

            Cosa ne pensate?

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            • #7
              io da Lunedì sto cercando di capire questa nuova "urgenza". Leggendo il regolamento anch'io rilevo tutte le perplessità da Voi già espresse. Anche io ho chiamato ENEL e Terna ed ho avuto le stesse risposte. ( Sono call center e devo dire che molto spesso neanche loro hanno conoscenze approfondite delle questione).

              Comunque dicevo, leggendo il regolamento all'articolo 2 viene scritto:

              1.Il presente regolamento si applica a TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa, prestatori di servizi di ripristino, responsabili del bilanciamento, prestatori di servizi di bilanciamento, gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, NEMO) e ad altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato, conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (1) e al regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (2).

              dove al punto (3) delle considerazioni (prima pagina) :

              gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i coordinatori della sicurezza regionale («RSC»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU»).

              dove nelle definizioni articolo 3 si legge:

              1) «prestatore dei servizi di difesa», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di difesa del sistema;
              2) «prestatore dei servizi di ripristino», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di ripristino;
              3)«utente prioritario della rete», utente significativo della rete a cui si applicano condizioni speciali per la disconnessione e la rimessa in tensione;



              dal momento che un impianto fotovoltaico di piccole-medie dimensioni appartiene ad produttori elettrici (privato o azienda) che non sono TSO, RSC, DSO, e neanche SGU visto che per questi impianti nel portale terna vengono inseriti nel UPNR (ossia unità produttive non rilevanti) e neanche prestatori di servizi (dal momento che in caso di sgancio dalla rete l'inverter di riarma automaticamente e che quindi non ha bisogno di un omino che vada a sganciare o riarmare)


              arrivo a concludere che questo regolamento ha degli ambiti di applicazione ben precisi e che non riguardano i piccoli e medi impianti.

              tra l'altro la stessa dichiarazione di atto notorio farebbe dichiarare al firmatario (ossia al cliente) qualcosa che non lo riguarda minimamente infatti dovrebbe dichiarare :

              diaver stipulato in data .../../... (antecedente al 17/05/2018) con laSocietà……..uno/più contratto/i finale/i e vincolante/i, aisensi dell’art. 4 comma 2 lettera b del Regolamento Europeo2016/631, per l'acquisto dei macchinari di generazione principali delsuddetto impianto, di cui di seguito si riportano le specifiche.

              ed ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b del bla bla bla ........ cosa trovo scritto:

              b) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di ripristino su base contrattuale a norma del paragrafo 4;


              un totale controsenso.

              Per quanto mi riguarda (impianti fino a 200kw) questo documento rimane solo carta da leggere.

              saluti

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              • #8
                Per quel che vale, ho sentito Enel e mi son sembrati piu' confusi che persuasi. Ieri pomeriggio ho sentito di nuovo il responsabile di una agenzia che si occupa delle pratiche di connessione. Mi ha riferito che da quel che ha capito, la questione riguarda i grandi impianti di produzione. Di conseguenza, ho deciso che non mandero' nulla.
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

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                • #9
                  RfG (UE 2016/631)

                  Buonasera a tutti,

                  anche io appreso dal portale produttori Enel questa news,

                  oltre al fatto di non aver ben capito se riguarda anche i piccoli impianti FV, in merito alla scadenza del 17/11/2018, questa pare sia riferita a chi abbia connesso il proprio impianto dopo il 17/05/2016 ed abbia acquistato le componenti di generazione tra questa data e prima del 17/05/2018. Per quelli che hanno connesso un impianto dopo il 17/05/2018 ed abbiano comprato le componenti di generazione dopo questa data mi sembra di aver capito che non c'è questa scadenza. In effetti se avete letto il modulo per effettuare la comunicazione disponibile sul portale produttori, nel testo, non si trovano riferimenti a chi abbia realizzato un impianto dopo tale data (17/05/2018).

                  Rimango in attesa di VS novità

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                  • #10
                    Cmq immagino che se l'obbligo riguardasse anche i piccoli impianti FV gli inadempienti sarebbero il 99%, e di conseguenza, a mio parere, verrebbe data una possibilità per adempiere tardivamente.

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                    • #11
                      La dichiarazione andava presentata da tutti i produttori, indifferentemente dalla tensione e dalla potenza di immissione, nel dettaglio doveva presentarla:

                      - Chiunque abbia connesso l'impianto tra il 17/05/2016 e il 17/05/2018
                      - I produttori i cui impianti non sono ancora connessi o siano stati connessi entro il 17/05/2018 ma che hanno acquistato i macchinari entro il 17/05/2018.

                      La scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andava presentata entro il 17/11/2018.
                      Non è previsto nessun genere di sanzioni per chi non ha presentato domanda nei termini previsti, ma tutti i produttori che non l'hanno presentata entro quella data saranno soggetti alla disciplina del nuovo regolamento UE che entrerà in vigore il 17/05/2019.
                      Purtroppo non sono stati ancora pubblicati gli aggiornamenti delle norme CEI 021 e CEI 016, dunque non sono stati ancora recepiti i requisiti tecnici del nuovo regolamento.
                      Attenderemo, con la speranza che si tratti (come suppongo) di una modifica alle soglie e/o tempi di intervento dell'SPI legati alle variazioni della frequenza di rete. L'interconnessioni di reti tra diversi paesi dell'UE farebbe pensare questo.
                      Magari ce la caviamo con un semplice aggiornamento firmware dell' inverter. Incrociamo le dita sperando che si tratti solo di questo....

                      Saluti.
                      "Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]

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