Qualche post fa Dolam ha segnalato la pubblicazione delle nuove FAQ sul sito dell'ade.
Il link è questo: https://www.agenziaentrate.gov.it/po...b-1de9fe9164d1
Vi segnalo l'ultimo quesito perché credo interessi molti.
Questa è pazzesca perché chi ha 50 appartamenti oltre alle detrazioni per le parti comuni (che già gli spettavano secono il decreto) potrà fare tutti i lavori trainati sulle altre 48 unità immobiliari facendo un contratto di locazione (anche gratuito) ad un pincopallo qualsiasi che potrà cedere il proprio credito pur essendo incapiente...
Non sarà che l'agenzia delle entrate stia esagerando con le proprie interpretazioni?
Il link è questo: https://www.agenziaentrate.gov.it/po...b-1de9fe9164d1
Vi segnalo l'ultimo quesito perché credo interessi molti.
In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario
può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del
Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche
relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale
limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa
beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli
stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in
base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può
fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a
prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per
interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del
Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche
relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale
limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa
beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli
stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in
base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può
fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a
prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per
interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
Non sarà che l'agenzia delle entrate stia esagerando con le proprie interpretazioni?
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