Grazie Dr.Gix il salto di doppia classe riesco a farlo. Non ho problemi di incentivo perchè avevo ricevuto un contributo regionale 3 anni fa e non ci sono vincoli al mantenimento. Ho trovato un interessante quesito su l'esperto risponde del 24ore, ma mi sto scontrando con chi dice che la sostituzione non è una installazione nuova...
Se facessi un intervento trainante, potrei considerare trainata, e quindi a sua volta in grado di fruire dell'ecobonus del 110 per cento, la sostituzione dell'impianto a pannelli solari attualmente esistente?
La risposta è positiva.In base al comma 5 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, per «l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici» la detrazione di cui all’articolo 16-bis,comma 1, del Tuir (50 per cento) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti energetici di cui ai commi 1 e 2, o antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 119 (il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica).La norma, quindi, si riferisce all’installazione di un impianto fotovoltaico, per cui nulla vieta che il lettore rimuova - a sue spese, non detraibili - il vecchio impianto e, congiuntamente all’intervento trainante che ha deciso di effettuare, installi anche un nuovo impianto fotovoltaico.Come precisato al paragrafo 2.2.2. della circolare 24/E/2020, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.
Se facessi un intervento trainante, potrei considerare trainata, e quindi a sua volta in grado di fruire dell'ecobonus del 110 per cento, la sostituzione dell'impianto a pannelli solari attualmente esistente?
La risposta è positiva.In base al comma 5 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, per «l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici» la detrazione di cui all’articolo 16-bis,comma 1, del Tuir (50 per cento) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti energetici di cui ai commi 1 e 2, o antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 119 (il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica).La norma, quindi, si riferisce all’installazione di un impianto fotovoltaico, per cui nulla vieta che il lettore rimuova - a sue spese, non detraibili - il vecchio impianto e, congiuntamente all’intervento trainante che ha deciso di effettuare, installi anche un nuovo impianto fotovoltaico.Come precisato al paragrafo 2.2.2. della circolare 24/E/2020, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.