Certificati verdi


CITAZIONE (remtechnology @ 22/11/2007, 14:31)
Premesso che ho anch'io il Conto Arancio e ne sono contento ma la questione del costo evitato non è così.
Facciamo un piccolo ripasso, il valore non comprensivo di IVA dei Certificati Verdi stabilito dal GSE è inteso come il costo medio dell'energia CIP6 acquistata dal GSE nell'anno 2007 e il ricavo derivante dalla cessione della energia nell'anno 2007.
Il costo medio dell'energia CIP6 deriva dal prezzo medio del paniere dei combustibili in Italia, detto appunto il costo evitato, la formula te la risparmio.
Nel file che ti ho passato c'è scritto un valore di 0,30 euro/kWh per 15 anni che sono ben di più della quota CV+energia ...
Non so il Conto Arancio quanto mi darà tra 10 anni ma sono SICURO che tra 10 anni l'energia richiesta sarà maggiore e la disponibilità sarà minore, una recente agenzia di stampa ha battuto la notizia che nel 2050 la richiesta di energia mondiale sarà il doppio!
Scommetto una birra, scegli tu il bar dove ci troviamo tra dieci anni
Ciao
Rem​

:D
:D
:D


la scommessa è troppo facile.. la birra te la offro subito!
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ok.. premesso che il c/arancio non ce l'ho... però, se non ho capito male.. il discorso non era sullo 0,30 euro/kWh che si trova sul "tuo" file (che, ribadisco, è un grandissimo incentivo... e cmq 0.30 è riferito esclusivamente a IAFR di potenza elettrica non superiore a 1 MWh.. per gli altri è stabilito solo il numero d CV che il GSE emette (1.80*produzione di Energia Elettrrica dell'IAFR) ).. ..ma su un meccanismo che, praticamente, fissa il totale degli incentivi (=CV+vendita energia elettrica) a 0.180 euro/kWh... a questo punto farei una scommessa.. fammi un business plan per un IAFR, (olio vegetale) di potenza superiore a 1MWh (ed inferiore ai 6/7MWh) che dal punto di vista finanziario possa reggere... il bar sta a palermo, diciamo zona "champagneria" per risparmiare..
:P


Edited by paolo76xxx - 22/11/2007, 15:42
 
l'art 382 e sviluppi riguarda solo le associazioni agricole . per i produttori non vincolati a filiere locali o accordi di di programma valgono ( per ora, del doman non v'è certezza ) i contenuti del capo IX
Art. 30.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
Art. 30-bis.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».
Art. 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella 2 allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».
5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per le lettere b) e c) del presente comma di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a)sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a)le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a)il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
TABELLA 1 (Articolo 30-ter)
• • Fonte • Coefficiente
• 1 • Eolica • 1,00
• 1-bis • Eolica offshore • 1,10
• 2 • Solare ** • **
• 3 • Geotermica • 0,90
• 4 • Moto ondoso e maremotrice • 1,80
• 5 • Idraulica • 1,00
• 6 • Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo • 1,10
• 7 • Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * • *
• 7-bis • Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * • *
• 8 • Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente • 0.80
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
TABELLA 2 (Articolo 30-ter)
• • Fonte • Entità della tariffa (euro cent/kWh)
• 1 • Eolica • 22
• 2 • Solare ** • **
• 3 • Geotermica • 20
• 4 • Moto ondoso e maremotrice • 34
• 5 • Idraulica diversa da quella del punto precedente • 22
• 6 • Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo • 22
• 7 • Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * • *
• 8 • Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente • 18
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 30-quater.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione degli impianti» sono inserite le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività»;
h) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;
i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali».
2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:
«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 20 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas 250 kW».
Art. 30-quinquies.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».
3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Art. 30-sexies.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, il Ministro delle sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
Art. 30-septies.
(Impianti fotovoltaici)
1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.



Non fatemi prendere degli spaventi che ho in ballo 5 impianti da 18 Mwe. Se domani devo cambiare mestiere mi metto a fare il pescatore come nosybe
 
Il mio file è quello che ho trovato in consultazione in Assoelettrico, sono iscritto e spendiamo i soldi per qualcosa..., finchè non diventano leggi sono d'accordo che è bene essere cauti.
A dire il vero ho chiamato anche il GSE l'altro giorno per sapere se hanno recepito il documento e mi hanno risposto che quando vedrò pubblicato le tabelle nuove allora avranno recepito le nuove norme.Quando si dice essere gentili a questo mondo.
Comunque i "segnali" anche se incerti e non ancora legge sono positivi e quindi possiamo dire che le cose speriamo che cambino sempre in meglio.
Sono ottimista cosa volete farci ;-)
Per Sulzer: l'art 30 è pubblicato in Hydro da un pò, non potevi mettere il link così spaventi le persone che sono propense a realizzare un impianto, scherzo...
Per Paolo: ok per la birra a Padova pago io ...
Rem
 
... ecco il 180 €/MWh... mi perseguita!!! se passa sta cosa propongo una rivoluzione.. NON CHIAMATELI INCENTIVI!

SONO INDIGNATO!
:angry:
:angry:
:angry:


cmq non l'ho letto tutto.. resto nella speranza che mi è sfuggito qualcosa, domani rileggerò meglio...

***
Cortesemente evitate di utilizzare il rosso nei messaggi perchè si confonde con gli eventuali interventi dei moderatori. Grazie.
Leptone
***


Edited by leptone - 22/11/2007, 12:50
 
CITAZIONE (remtechnology @ 22/11/2007, 13:14)
Non capisco perchè si deve pensare che 180 euro/MWh sia un prezzo così folle per due motivi:
- il primo perchè ci sono dei coefficienti che premiano le "vere" rinnobaili e non le assimilabili
- la seconda è che stanno facendo le "prove" dei 100 dollari/barile quindi se vediamo il costo evitato dell'energia di una centrale media del parco italiano i prezzi non sono così lontani
Assurdo è incentivare ancora gli impianti autorizzati con il vecchio Cip6 dove si bruciava di tutto e di più.
Altra cosa: all'estero queste cose ci sono da anni, vedi il conto energia da noi si grida allo scandalo mentre in Genrmania era (molti anni fa) 1 Marco = 1 kwh​

Rem ,

La proposta di legge parla di DIFFERENZA tra 180 ed il valore medio di cessione.
Dal risultato , moltiplicato per il coefficente della biomassa ( cioe' 1,1 ) ottieni il valore del CV
Supponendo il valore medio di cessione per il 2007 di 0,081 centesimi di euro/kwh viene fuori:

180 - 81= 99 euro al megawatt

99 * 1,1 = 108.9 valore dei Cv per le biomasse.

Se calcoli , che poi deve essere venduto.... non dico che ci sputo sopra , ma non hai neppure tanto margine..

Io spero sinceramente di essermi sbagliato nella comprensione del meccanismo......

Ciao
 
Dice anche che gse compera tutti i certificati invenduti alla media di fine anno e entro fine anno, è finita la storia degli uffici di trading che ti dicono o fai lo sconto o niente
 
CITAZIONE (sulzer @ 22/11/2007, 22:35)
Dice anche che gse compera tutti i certificati invenduti alla media di fine anno e entro fine anno, è finita la storia degli uffici di trading che ti dicono o fai lo sconto o niente​

con quel meccanismo... adesso lo sconto lo fai a fine anno, direttamente al GSE!
 
Il meccanismo si autoregola, il prezzo della corrente lo fa il mercato, l'unico rischio è che il GSE cerchi di non aumentare il valore di 180€ anche dopo i 3 anni, comunque non possono chiederti uno sconto e se il prezzo della corrente aumenta senza che aumenti il prezzo della biomassa ( perchè è l'unico settore preoccupante ) ciò che non prendi dai certificati verdi lo prendi dalla vendita dell'elettricità. Ribadisco che a fronte del prezzo ufficiale di 137€ qualche giorno fa ne ho sentiti offrire 95 e la metà dei certificati di quest'anno è invenduta, senza questa modifica alla legge c'era il rischio che saltasse il sistema. Quando al 13 ripete che i predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all' obbligo di quota minima di cui all' art 11 D.L. 16 Marzo 1999 n.79 è un escamotage per giustificare l'acquisto da parte di GSE di tutti i certificati in blocco. Un sistema per stare in piedi deve essere equilibrato , quando lo si fa operare come le borse si rischia che vada in disequilibrio come stava succedendo, con speculatori che cercavano di sfruttare i piccoli produttori a vantaggio del grande trading, se poi i conti non tornano è un altro discorso, purtroppo questi sono busines a rischio e il mercato della biomassa è troppo ballerino. Chi ha iniziato a pensare impianti a olio qualche anno fa è partito dal palma a 420 $ oggi è 930$ se il mercato fosse andato dietro alla speculazione dei trader di olio un altr'anno avremmo avuto i certificati a 400 € come il solare e l'olio sopra i 1000$. Con in più le critiche di tutte le associazioni umanitarie che avrebbero accusato di affamare i poveri l'energia rinnovabile. può darsi che mi sbagli ma penso che i 4 cinesi e i 4 inglesi che governano il mercato mondiale dell'olio oggi siano meno contenti di qualche giorno fa. In più c'è un altro aspetto che si modifica, negli ultimi tempi molti produttori di rinnovabili esteri,attraverso accordi intergovernativi stavano cercando di equiparare i certificati verdi fatti ad esempio in Romania con l'eolico a quelli Italiani invadendo il mercato. Qualcuno c'era riuscito provando che l'energia attraverso la rete arrivava in Italia. Non penso che il GSE comprerà quei certificati e immagino che per venderli dovranno aspettare che siano venduti tutti quelli italiani o metterli sul mercato a valori così bassi che non varrà la pena importarli.

Edited by sulzer - 23/11/2007, 12:23
 
... lo sconto me lo farebbero "alla fonte" ancorando gli incentivi tot. a 180 ..

cmq la tua analisi mi ha fatto aprire un pò gli occhi.. sn pienamente d'accordo su tutto, solo qualche dubbio:

1) come mai i la metà dei CV è rimasta invenduta??? in teoria non dovrebbe funzionare che i soggetti "obbligati" dovrebbero acquistare la quantità di CV emessi? Se sono rimasti invenduti l’offerta dei CV è superiore alla domanda??

2) hai detto "se poi i conti non tornano è un altro discorso" ma su questo non sono d'accordo.. si sta parlando di incentivi, non di meccanismi per disincentivare gli speculatori..
capisco tutte le regole del mercato secondo le quali se aumenti gli incentivi, gli speculatori (cinesi e inglesi) si fanno "i bagni" ma.. a quel punto il meccanismo non dovrebbe essere quello di diminuire gli incentivi, cosi facendo io che sto progettando un IAFR, non vedendo + la convenienza economica a farlo, non lo faccio! Si dovrebbero scoraggiare solo i comportamenti speculativi… Non saprei se è possibile ma, nella mia ignoranza, ad esempio, attuare tutta una serie di altri meccanismi per fissare il prezzo delle materie prime (olio) sarebbe forse un possibile rimedio agli speculatori..perchè non si muovono in tal senso?
 
La normativa che regola i Certificati Verdi è partita nel lontano 1999 con il primo Decreto Bersani e la liberarlizzazione della vendita di energia elettrica. I meccanismi precedenti erano più comodi ai fini del finanziamento da banca o leasing, cosa che adesso è più complesso.Tieni conto che siamo nel 2007 e la questione dei CV, un meccanismo flessibile, è stato ben digerito ma pochi anni fa andare in banca e apralre di queste cose era ben dura.
Nel 2006 i CV erano eccedenti rispetto alle richieste perchè a fare parte dell'Italia c'era anche la Svizzera, ennesima regione italiana, che ha messo in crisi molti venditori.Comunque non è che sono rimasti invenduti i CV, comunque si hanno 3 anni per venderli, ma c'è stato un certo boom di nuovi impianti rinnovabili che è stato supoeriore all'aumento previsto di 0,35% al biennio.
Adesso si parla di un aumento dello 0,7 % che potrebbe riequilibrare e anche dell'obbligo del GSE di acquistare i titoli non venduti.Non è chiaro a che prezzo perchè se è il prezzo massimo non mi rompo (come adesso) a fare una gara per vendere i CV quando senza fare fatica il GSE me li ritira.
I costi di tali costi vengono come sempre "socializzati" e quindi pagheremo tutti in bolletta non solo sulla aliquota A3.
Per chiudere e cercare alla tua risposta, ammesso che abbia delle risposte, sul perchè non si muovono in un senso o nell'altro è che ogni decreto, delibera, circolare, provvedimento, D.Lgs, si deve tenere conto delle lobby che si muovono.
Ogni provvedimento, vedi la Delibera 280/07 dell'AEEG, salva un pò tutti e rende scontenti un pò tutti.
Ricordiamoci che se passa per intero l'Art. 30 bene per la partita energetica ma tali costi ce li troveremo in bolletta e di riflesso su molti altri prodotti.
Aspettiamo che venga pubblicata e dopo discutiamo.
Ciao
Rem
 
Il prezzo di di partenza a 180 € in questo momento è border line per gli impianti che prevedono di comperare la biomassa sui mercati internazionali dove la speculazione nell'ultimo anno ha raddoppiato i prezzi. Son convinto che al contrario di ciò che pensavano i trader questo stop creerà uno stop anche ai prezzi che si erano gonfiati più per le aspettative che per la domanda reale. Tieni presente che chi produce la biomassa alla fonte, sia gli agricoltori che i trasformatori i prezzi non son quasi cambiati , ad esempio per il palma è passato da 180 $ a 200$. Facciamo un distinguo per chiarire a cosa servono i certificati verdi
1) chiunque importi o produca energia "sporca" deve produrre o comperare il 2% di energia pulita sotto forma di certificati verdi. Questo è l'ambito dei trader, cioè coloro che sino ad ora acquistavano i certificati verdi. In teoria questo 2% era già coperto dall'idroelettrico, geotermico, solare,biomassa,eolico prodotto in Italia ( Il più grande produttore di C.V. in Italia è Enel con l'Idroelettrico )
2) L'Italia con gli accordi di Kyoto si era impegnata a giungere al 15% di rinnovabile e poi con la ratifica dello scorso anno al 20%. Questo impegno senza un meccanismo che lo ricompensasse era difficile da realizzare perchè diceva mia nonna che nessun cane agita la coda per niente.
La proposta di legge , attribuendo a GSE l'onere di acquisto di tutti i C.V. prodotti , non solo quelli che servono al singolo produttore / trader di rientrare nel 2% ,mette il paese nella condizione di ottemperare a quegli obblighi e di comperare a un prezzo certo la quota necessaria di rinnovabile. Se non fosse stato posto un limite al prezzo si sarebbe innescata una corsa al rialzo che probabilmente l'Italia non sarebbe stata in grado di sostenere perchè non avremmo avuto le risorse economiche per pagare il prezzo richiesto ma sopratutto non si sarebbe potuta fare una previsione di bilancio. ( la finanziaria è una previsione di bilancio?).
In più premiando la produzione nazionale crea una grande opportunità per il nostro sistema agricolo. Se ci pensi i C.V. a 300 € sonol'equivalente delle PAC e dei vari incentivi che la Comunità sta cercando in tutti i modi di togliere ai nostri agricoltori. Se non ci fossero li metteremmo in competizione con il contadino pakistano che coltiva il frumento a 3€ al giorno. A me mio cugino Alessandro che coltiva il riso ogni tanto è antipatico ma non al punto di sperare di vederlo ridotto come un contadino pakistano. Il meccanismo dei prezzi degli oli in condizioni di mercato globale non è vincolabile in alcun modo, (ma quando han sottoscritto il World trade act dove eravamo?). Io non sono un simpatizzante di questo governo ma come al solito se c'è Bersani nel gruppo le scelte sono intelligenti.
guarda che chi mi conosce dice che sono un ballista, controlla ciò che ti dico, potrei essermelo inventato.....
 
forse ho trovato il modo di creare una filiera corta, prendendo l'olio nelle immediate vicinanza del mio impianto.

se riuscissi ad attuare una cosa del genere, avrei ulteriori vantaggi?

mi conviene comperare i residui agricoli e portarli alla frantumazione?

aiutateme, sto andando in tilt!!!!!
:wacko:
 
Parti dal costo che avresti per l'acquisto e la spremitura dei prodotti agricoli,non penso ci siano residui che danno olio, leggiti bene la parte che riguarda la tracciabilità della filiera, per dimostrare che è corta deve essere certificata la provenienza. A questo punto se il costo dei combustibili ti da un utile con il prezzo fisso per 3 anni di 300€ al Mwh vale la pena di farlo.
Tieni presente un po' di parametri :
1 Mwel all'anno per 8000 ore necessita di almeno 2000 -2500 ton di olio
1 ton di olio richiede da 1 a 1,4 ettari di coltivazione ( soia, girasole,colza ) sopra le 500 ton di olio valuta di allungare la filiera, potrebbe essere conveniente spremere in proprio, se decidi di farlo chiedi e ti sarà dato.
Sopra 1 Mwh l'autorizzazione passa attraverso la conferenza dei sevizi provinciale con tutti gli annessi e connessi.
Motori a olio sotto il Mwel sul mercato ce ne sono alcuni, quando sarai al dunque chiedi ma non pensare di spendere meno di 1 milione al Mwel, anche se troverai falsi profeti che ti parleranno di cifre più basse.
Tieni presente che attualmente con il palma a 930$ i 180- 190 € della legge rendono a rischio l'investimento
 
sebinoS secondo me con un impianto non superiore al MWh e con la filiera corta (pare nel raggio di 70 km) non puoi perdere!
:D


grazie a tutti per le delucidazioni
;)



la parola passa alla finanziaria.. incrociamo le dita!
 
Scusate la domanda da vero ignorante ma nel mio paese vogliono installare due centrali elettriche a biomassa da olii vegetali da 22 Mw ciascuna, l'olio proverrebbe dal Ghana e dalla Thailandia. In primo luogo mi chiedo a quanto ammonterebbero i certificati verdi e quelli bianchi con la normativa attuale e con la normativa futura(benchè non sia ancora legge sicuramente non sarebbe filiera corta), mi chiedo anche quanto ci si può guadagnare con un impianto del genere e se non sia più conveniente usare altre tipologie di carburanti(a prescindere dall'impatto ambientale). Date le dimensioni di queste centrali non ci sarebbe un danno ambientale forte di nanopolveri dando per scontato che cmq si inquina meno di una centrale termoelettrica di pari potenza alimentata a combustibili fossili? Infine quanto costerebbe trasformare i motori dell'impianto per bruciare anche rifiuti dato che vivo in Campania dove "l'emergenza rifiuti" è perenne, è una possibilità futura o sono preoccupazioni inutili? Grazie per le future risposte.
 
Onestamente , 44 Megawatt , mi sembrano tantucci , per farle funzionare ad olio .... Ne sei sicuro ?

Per la normativa , occorre aspettare , non e' ancora ben chiara la cosa.

Dal punto di vista inquinamento , dipende da come gestiscono a livello tecnico la cosa... quindi diventa difficile dire "quanto inquina"

Ciao
 
Sono sicuro delle dimensioni di 22 Mw, è persino scritto nella presentazione pubblicitaria della società interessata. Sono proprio le dimensioni dell'impianto a suscitare perplessità. E' possibile trasformarle in inceneritori sostituendo i motori? E' possibile bruciare immondizia? E dal punto di vista dei certificati verdi ciò cosa comporterebbe?
 
ti rispondo perchè anche se non so chi siano coloro che stanno progettando gli impianti del tuo paese ne progetto di analoghi.
1) Le centrali termoelettriche dopo che è stata approvata la legge 152 quando funzionano a biomassa devono rientrare in questi parametri
NOx < 200 mg
CO < 100 mg
Particolato < di 30 mg.
la Regione può emanare regole più restrittive , non so la regione Campania che regole ha.
All'attuale prezzo degli oli vegetali provenienti dai paesi tropicali la fattibilità di questo tipo di impianti è quasi a rischio perchè l'energia prodotta viene pagata troppo poco in rapporto al costo dei carburanti.
I motori diesel sono macchine molto delicate e richiedono combustibili liquidi particolarmente raffinati e costanti nella loro composizione ti allego una tabella tipo di uno dei produttori di questi motori in modo che tu capisca che nessuno potrebbe permettersi di fare esperimenti usando qualcosa di diverso da ciò che è previsto come carburanti

CHARACTERISTIC DATA / LIMIT FOR USING VEGETABLES OILS AS FUEL FOR DIESEL ENGINES
CHARACTERISTIC U.M. limit TEST METHOD
1 VISCOSITY CSt at 40° C 100,0 ISO 3104
2 MIN. INJECTION VISCOSITY CSt 1,8 - 2,8 ASTM D 6751- 02
3 MAX INJECTION VISCOSITY CSt 24,0 DIN EN 14214
4 MAX DENSITY Kg/m3 at 15°C 991,0 ISO 3675 or 12185
5 INFLAMMABILITY PROPERTIES CN>35at CCAI max 860 ref to HFO TEST FIA
6 MAX SULPHUR VALUE % mass 0,1 ISO 8754
7 MAX TOTAL ASH VALUE %mass 0,1 ISO 10307 - 1
8 MAX WATER CONTENT PRE- ENGINE % volume 0,2 ISO 3733
9 MAX RESIDUAL CARBON VALUE %mass 0,3 ISO 10370
10 MAX FILLER CONTENT %mass 0,0 ISO 6245
11 MAX PHOSPHORUS mg/kg 2,0 ISO 10 478
12 MAX SYLICON mg/kg 5,0 ISO 10 478
13 MAX ALKALI (Na+K) mg/kg 10,0 ISO 10 478
14 MAX CALCIUM (Ca) mg/kg 5,0 ISO 10 478
15 MIN FLASH POINT VALUE C° 100 100,0 ISO 2719
16 MAX VALUE POUR POINT 10° C below injection temp ISO 3016
17 MAX VALUE COULD POINT 10° C below injection temp ISO 3015
18 MAX FILTER STOPPAGE VALUE 10° C below injection temp IP 309
19 COPPER CORROSION GASKET 3h / 50° C 1b ASTM D130
20 STEEL CORROSION 24/72 h at 20° -60°- 120° C NO CORROSION SIGN LP 2909 DNV method
21 MAX ACIDITY VALUE mg/KOH/g 5,0 ASTMD664
22 MAX HIGH ACIDITY VALUE mg/KOH/g 0,0 ASTMD664
23 MAX IODIUM NUMBER 120,0 ISO 3961

Non allego il nome del produttore perchè vedo che abitualmente qui non si citano marchi , se vorrai maggiori notizie chiedimi in privato.
I valori molto più restrittivi di quelli di un normale combustibile diesel dipendono dal fatto che gli impianti di abbattimento degli inquinanti montati a valle di questi motori sono molto delicati e i catalizzatori sarebbero danneggiati da sostanze estranee a quelle previste. Un pacco di catalizzatori per queste potenze costa circa € 200.000 ed ha una durata di 4 o 5 anni lavorativi con i combustibili giusti, se lo alimentassi con combustibili di qualità inferiore decadrebbero le garanzie e sopratutto perderesti il catalizzatore nell'arco di qualche giorno.
Per alimentare un motore da 22 Mwhel sono necessarie c.a. 4, 4 ton. x ora di olio vegetale, questo comporta che in servizio continuativo ogni impianto sarà sevito da almeno 3 autocarri nell'arco delle 24 ore per l'approvvigionamento del carburante.
Ti vorrei chiarire un altro aspetto, i motori di questa taglia sono preferiti in tutte le installazioni per più motivi che vanno a vantaggio di chi li installa e del bilancio energetico e ambientale in generale.
Sono la massima evoluzione del motore diesel con un rendimento del 46,7% , per cui producono più energia per unità di carburante di tutti gli altri motori di taglia più piccola,
proporzionalmente emettono gas meno inquinanti e a temperatura più alta permettendo agli impianti di abbattimento di funzionare in maniera ottimale intercettando la massima parte degli inquinanti.
permettono un significativo recupero di energia termica dai gas di scarico attraverso un ciclo ORC tipo Turboden ( se vai alla sezione dedicata capirai cos'è ) emettendo gas puliti e a temperatura più bassa . Per quanto riguarda le nanopolveri mi vien da chiederti se son quelle che producono i nanomotori, ma cercherò di essere serio anche su questo argomento. Tieni presente che tutti i motori a combustione interna producono polveri , il termine nanopolveri è abbastanza recente e deriva dal fatto che un tempo al disotto di certe dimensioni non si riusciva a determinarne la presenza. Se nel tuo paese ci sono almeno cinque autocarri e qualche autovettura diesel avete la produzione di nanopolveri di 2 o 3 di questi impianti per cui temo che le orribili nanopolveri stiano già turbando le vostre vite.
In sintesi:
1)non è possibile usare una centrale diesel per bruciare rifiuti
2) L'inquinamento locale prodotto è equivalente a quello di una centrale a combustibili fossili dotata degli ultimi sistemi di abbattimento ( molto basso) e privo degli inquinanti tipici dei fossili zolfo e metalli pesanti perchè nell'olio vegetale non ci sono in partenza
3) Sui nani il D.L. 152 non si esprime ma parla di polveri in generale per cui più è perfezionato il sistema di rilevamento e più nani si trovano
Prova a verificare se ti dicono come verrà finanziata la prima centrale. E' forse la forma di controllo più raffinata, tieni presente che ognuna costa 22-24 milioni di €. Se si tratta di finanziamenti pubblici può darsi che non sia che una delle tante cattedrali nel deserto e rischiate solo che i vostri bambini tra qualche anno abbiano un nuovo campo giochi fatto di rottami di ferro. Se il denaro è di un investitore privato è più probabile che tu la veda funzionare per almeno 15 anni. Nani presenti o no
 
Ciao ragazzi! Avrei altri quesiti da porvi in merito ai Certificati Verdi, sempre funzionali al mio business plan:

1) quanto tempo passa tra l'ottenimento delle qualifiche per un IAFR (conferenza dei servizi e GSE) ed il rilascio dei CV?
i 2 momenti sono contestuali o il GSE rilascia i CV solo quando l'impianto è operativo?

2) i CV possono essere emessi a preventivo, oltre che sulla presunta produzione nell'anno in corso, anche per quella dell'anno successivo?
quindi ad esempio, se accendo i motori nel 2008, posso richiedere i CV del 2008 e del 2009? Ci sono restrizioni su questi ultimi?(ad. esempio non si possono vendere...)

3) per vendere i CV richiesti a preventivo, ci vuole una fideiussione?

3) i CV sono dei titoli azionari ma, fisicamente come si presentano? sono cartacei o virtuali???? Non credo che il GSE per ogni MW ti dia una cedola! magari ci sarà una sorta di documento dove risulta che i CV emessi dal n°xxx al n°yyy appartengono alla società di sempronio...(!?)

Grazie in anticipo!
;)
 
Ciao,
tempo di rispondere:
1) mentre il numero IAFR fa riferimento all'impianto i CV fanno riferimento alla produzione di energia in quel sito già accreditato.
Da quando l'impianto è accreditato con il numero IAFR numero XXXX in data 3 dicembre 2007 (per esempio) da quella data , detta inizio commerciale ai fini dei CV, tutta l'energia prodotta è certificata

2) Per la seconda domanda la risposta è no, in gennaio 2008 puoi chiedere il consuntivo del 2007 e il preventivo del 2007.Quelli che hai avuto a preventivi li puoi vendere, a dire il vero le aziende chiudono i loro bilancio CV in marzo/aprile quindi se li vendi nei primi mesi bene, altrimenti rischi di saltare un anno.
3) Per vendere i CV serve una fideiussione: no, almeno io non l'ho usata ma dipende dai contratti io non sono avvocati

4) Ti arriva un foglio con il numero di Cv e avrai un Conto Titoli a tuo nome, entri dentro e con la società con cui hai firmato passi i CV da te al trader.In realtà se esegui l'operazione oggi il GSE te li sposta il giorno dopo perchè (immagino) effettui delle verifiche. E' come fare un bonifico bancario.
Spero di averti risposto
Ciao
Rem
 

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