La Legge Finanziaria 2008, all’art.2 commi da 142 a 154 e 158, in merito alla “produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili…”, per impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, stabilisce il rilascio dei certificati Verdi per un periodo di 15 anni, calcolati sul valore unitario di 1MWh, e la collocazione sul mercato ad un prezzo al MWh di 180 euro meno il valore medio annuo di cessione dell’energia elettrica (sarà definito dall’AEE entro gennaio di ogni anno).
Per le biomasse il CV è calcolato sulla produzione netta di energia elettrica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,1.
Per impianti di potenza media annua non superiore ad 1 MW è possibile la scelta della tariffa omnicomprensiva per l’energia immessa in rete di 0,22 eurocent/KWh.
Per impianti alimentati da biomasse derivanti da prodotti agricoli ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, per impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007.
Per impianti fino ad 1 MW è possibile la scelta fra i Certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva di 300 euro MWh per l’energia immessa in rete, per 15 anni.
I certificati verdi sono calcolati sulla produzione netta di energia elettrica moltiplicata per il coefficiente 1,8 (valore dell’energia prodotta nell’anno precedente).
NORME FISCALI PER GLI OLI VEGETALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26 (pubblicato in GU n. 68 del 22-3-2007- Suppl. Ordinario n.77 ed in vigore dal 1^ giugno 2007) “Attuazione della direttiva 2003/96/CE”, ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità'.
L’ Art. 1.(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa), comma 1, apporta modifiche al d.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sostituendo (tra l’altro) alla parola «oli minerali» la parola «prodotti energetici».
Il comma 1 Lettera d) modifica l'articolo 21 del Testo Unico sulle Accise, specificando che si intendono per prodotti energetici “ i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, -OLI VEGETALI- se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori” (punto a).
A conferma dell’utilizzo fiscale consentito, il comma 3, specifica che i prodotti (tra cui gli oli vegetali), “qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente”.
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica mediante i prodotti energetici, il comma 9 specifica che tali prodotti sono sottoposti ad accisa con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A, che applica, per gli oli vegetali non modificati chimicamente, l’aliquota pari a zero euro.
Per le biomasse il CV è calcolato sulla produzione netta di energia elettrica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,1.
Per impianti di potenza media annua non superiore ad 1 MW è possibile la scelta della tariffa omnicomprensiva per l’energia immessa in rete di 0,22 eurocent/KWh.
Per impianti alimentati da biomasse derivanti da prodotti agricoli ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, per impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007.
Per impianti fino ad 1 MW è possibile la scelta fra i Certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva di 300 euro MWh per l’energia immessa in rete, per 15 anni.
I certificati verdi sono calcolati sulla produzione netta di energia elettrica moltiplicata per il coefficiente 1,8 (valore dell’energia prodotta nell’anno precedente).
NORME FISCALI PER GLI OLI VEGETALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26 (pubblicato in GU n. 68 del 22-3-2007- Suppl. Ordinario n.77 ed in vigore dal 1^ giugno 2007) “Attuazione della direttiva 2003/96/CE”, ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità'.
L’ Art. 1.(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa), comma 1, apporta modifiche al d.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sostituendo (tra l’altro) alla parola «oli minerali» la parola «prodotti energetici».
Il comma 1 Lettera d) modifica l'articolo 21 del Testo Unico sulle Accise, specificando che si intendono per prodotti energetici “ i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, -OLI VEGETALI- se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori” (punto a).
A conferma dell’utilizzo fiscale consentito, il comma 3, specifica che i prodotti (tra cui gli oli vegetali), “qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente”.
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica mediante i prodotti energetici, il comma 9 specifica che tali prodotti sono sottoposti ad accisa con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A, che applica, per gli oli vegetali non modificati chimicamente, l’aliquota pari a zero euro.