enzo venezia
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A QUALCUNO RISULTA QUESTO CONTRIBUTO??
Versamento contributo AEEG per fotovoltaicoPer l’anno 2012 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha
stabilito un contributo sulla produzione di energia elettrica pari allo 0,3
per mille sui ricavi conseguiti nel 2011.
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell’energia
elettrica e del gas naturale iscritti nel registro delle imprese nell’anno
precedente (2011).
Per ricavo si intende la somma dei:
Pagamenti della tariffa incentivante;
Pagamenti dei corrispettivi per la vendita dell’energia;
Pagamenti dei contributi in conto scambio;
Sono esclusi i pagamenti fino a € 12.00 e cioè pari a € 40.000,00 di ricavi, corrispondenti ai ricavi di un impianto
di circa 50 kW di potenza. Considerato il susseguirsi di diverse tariffe incentivanti, non è possibile desumere con
precisione la soglia di potenza minima che consente di raggiungere € 40.000 di ricavi annui.
Termini e modalità di versamento del contributo
Entro il 31 luglio* di ciascun anno, i soggetti assoggettati devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla
deliberazione annuale, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di
seguito riportato:
BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
*Contattata l’autorità circa i ritardi nel versamento del contributo ci è stato risposto “che per qualche giorno di
ritardo non sono applicati interessi. Pertanto riteniamo che i versamenti possono essere effettuati entro il
15-08-2012 anziché il 31-07.
Oltre ad effettuare il versamento del contributo, entro il 15 settembre di ciascun anno, tutti i soggetti obbligati al
versamento, anche nel caso che esso non sia dovuto, devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line,
utilizzando il sistema informatico di comunicazione reso disponibile dalla medesima Autorità sul proprio sito
internet (http://www.autorita.energia.it), che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data
di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.
NON NE AVEVO MAI SENTITO PARLARE.....
ma è solo per le aziende che trattano energia ( enel, eni ecc.ecc..) o anche per i produttori con solo impianto FV??
Versamento contributo AEEG per fotovoltaicoPer l’anno 2012 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha
stabilito un contributo sulla produzione di energia elettrica pari allo 0,3
per mille sui ricavi conseguiti nel 2011.
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell’energia
elettrica e del gas naturale iscritti nel registro delle imprese nell’anno
precedente (2011).
Per ricavo si intende la somma dei:
Pagamenti della tariffa incentivante;
Pagamenti dei corrispettivi per la vendita dell’energia;
Pagamenti dei contributi in conto scambio;
Sono esclusi i pagamenti fino a € 12.00 e cioè pari a € 40.000,00 di ricavi, corrispondenti ai ricavi di un impianto
di circa 50 kW di potenza. Considerato il susseguirsi di diverse tariffe incentivanti, non è possibile desumere con
precisione la soglia di potenza minima che consente di raggiungere € 40.000 di ricavi annui.
Termini e modalità di versamento del contributo
Entro il 31 luglio* di ciascun anno, i soggetti assoggettati devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla
deliberazione annuale, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di
seguito riportato:
BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
*Contattata l’autorità circa i ritardi nel versamento del contributo ci è stato risposto “che per qualche giorno di
ritardo non sono applicati interessi. Pertanto riteniamo che i versamenti possono essere effettuati entro il
15-08-2012 anziché il 31-07.
Oltre ad effettuare il versamento del contributo, entro il 15 settembre di ciascun anno, tutti i soggetti obbligati al
versamento, anche nel caso che esso non sia dovuto, devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line,
utilizzando il sistema informatico di comunicazione reso disponibile dalla medesima Autorità sul proprio sito
internet (http://www.autorita.energia.it), che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data
di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.
NON NE AVEVO MAI SENTITO PARLARE.....
ma è solo per le aziende che trattano energia ( enel, eni ecc.ecc..) o anche per i produttori con solo impianto FV??