DECADENZA CONCESSIONE

  • Autore discussione Autore discussione MILO3
  • Data d'inizio Data d'inizio

ciao , in lombardia dovrebbe funzionare cosi':

REGIONE LOMBARDIA
REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n.2
Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c)
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.



Art. 28.
S o t t e n s i o n i
1. Quando una domanda di concessione per un'importante
utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno
importanti utilizzazioni gia' legittimamente costituite o concesse,
si rilascia la nuova concessione qualora essa risponda al miglior
utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico.
2. La nuova concessione non puo' essere rilasciata qualora
l'ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via
preliminare il titolare dell'utenza sottesa.
3. Nei casi previsti al comma 1 il concessionario fornisce agli
utenti preesistenti, per tutta la durata dell'originaria concessione,
una corrispondente quantita' di acqua ovvero, nel caso di sottensione
di impianti per forza motrice, una quantita' di energia
corrispondente a quella effettivamente utilizzata.
4. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle
trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli
interessi degli utenti preesistenti.
5. Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo
concessionario un importo pari al canone di concessione e alla
relativa addizionale regionale, che avrebbero dovuto versare in
favore della Regione.
6. Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo
concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di
esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota
delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non
superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova
concessione.
7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti
eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della
preesistente utenza, i nuovo concessionario non e' tenuto alla
fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest'ultima in base
alle norme in materia di espropriazioni.
8. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai
fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 7, e'
attribuita in via esclusiva all'autorita' concedente e non al nuovo
 
CITAZIONE (MILO3 @ 10/2/2008, 09:48)
.............
2. La nuova concessione non puo' essere rilasciata qualora
l'ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via
preliminare il titolare dell'utenza sottesa.
............​

Questo paragrafo e' di per se' inquietante.
Cosa vuol dire ?
Quali sono le conclusioni ?
Come si comporta l'ufficio in caso di risposta negativa ?
Mancando la chiarezza si apre un contenzioso che dura anni.
Nn prenderemi per un menagramo o un avvocato attaccabrighe ma questa e' la realta' dei fatti.
Per far funzionare bene e velocemente le cose nn serve scrivere 100 nuove norme ogni anno con 1000 rimandi cadauna a vecchie leggi.
Ne bastano poche ma scritte chiare, senza dare adito ad interpretazioni.
Ma e' un'utopia, lo so.
ciao
car.boni
 

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