Ricordo per l'ennesima volta che l'ENEA riguardo alla Finanziaria 2007 ha solo ed esclusivamente compiti statistici di raccolta es elaborazione dati, non è un ente delegato a svolgere o fornire assistenza tecnica su problematiche legate all'applicazione dei comma della Finanziaria relativa alle opere di riqualificazione energetica.
Anche se ne sta cercando di prendere in tutti i modi funzioni che non gli competono, però siamo noi con le nostre telefonate che rafforziamo questa loro convinzione.
Detto questo la risposta alla tua domanda è nell'art.2 del decreto attuativo:
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
Ribadito dalla Circolare 36 del 31/5/2007 che all'art.1 non ha fatto altro che copiare pari pari questo articolo.
Quindi se l'ente pubblico non è titolare di reddito d'impresa, può beneficiare tranquillamente della detrazione.