Dm 37/08

Beppe19

Member
Scusate ragazzi,
ho una domanda:il responsabile tecnico di un'impresa installatrice può redigere progetti di impianti fotovoltaici fino a 6 kW se sono rispettate le condizioni esposte dal DM 37/08 sulla superficie o locali MARCI, medici ecc.?
Il problema nasce dal fatto che nella guida del GSE è scritto che la scheda tecnica finale di impianto e il progetto esecutivo devono avere data timbro e firma del "professionista o tecnico iscritto all'abo professionale".
 
Tra l'altro per il principo di gerarchia delle fonti:
- sono sullo stesso livello
Tuttavia per il principio di cronologia:
- il DM37/08 è successivo al conto energia quindi il primo dovrebbe prevalere.

Ora qualcuno ha avuto esperienza in merito ed ha inviato documentazione quale responsabile tecnico non iscritto all'albo ma abilitato dal DM 37/08?
 
Tutti gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, con relativa iscrizione all'albo, la 37/08 riguarda il certificato di conformità dell'impianto, seconda tale normativa si parla sempre di progetto, per intenderci il classico impianti di abitazione civile eseguito dall'installatore con relative relazioni firmate dall'installatore abilitato 37/08 è considerato progetto. Mentre ditta installazione 37/08 può effettuare il collaudo per impianti fino a 20 (6?) kW se non ricordo male.
Saluti
 
Tutti gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, con relativa iscrizione all'albo, la 37/08 riguarda il certificato di conformità dell'impianto, seconda tale normativa si parla sempre di progetto, per intenderci il classico impianti di abitazione civile eseguito dall'installatore con relative relazioni firmate dall'installatore abilitato 37/08 è considerato progetto. Mentre ditta installazione 37/08 può effettuare il collaudo per impianti fino a 20 (6?) kW se non ricordo male.
Saluti

Ciao Maufv e grazie per avermi risposto.
Nel dm 37/08 se prendi l'art. 5 vi è sempre l'obbligo di progetto ora per qualunque impianto di cui all'art.1 del suddetto decreto.Ciò non era previsto nella 46/90.
Inoltre il DM 37/08 all'art.5 sempre definisce le casistiche per cui il progetto deve essere redatto da professionista o tecnico iscritto all'albo oppure dal responsabile tecnico (che per essere tale deve avere i requisiti di cui all'art. 4)
 
Si esatto la 37/08 riguarda tutti gli impianti elettrici, rimane il fatto che un impianto fotovoltaico necessità di professionista o tecnico iscritto al proprio albo, il responsabile tecnico che non ha tale requisito non può progettare impianti fotovoltaici.
 
ad un convegno tuttonormel sulla nuova 37/08 ci dissero di stare attenti a non farci trarre in inganno dalla parola "progetto", che il nuovo decreto usa spesso al posto della parola "schema" che l'installatore deve allegare alla dichiarazione di conformità.
 
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