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Edificio: come definito da articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni.
Si precisa che, ai soli fini del Decreto:
- pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, comunque accatastate, non sono edifici;
- i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio
dell’impianto fotovoltaico.
Tettoia: struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul murodegli edifici stessi o anche struttura fissa e indipendente all’edificio purché pertinente e funzionale allo stesso.
I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.
hai ragione, essendo prettamente tecnico tante cose del gse mi sfuggono...
comunque intendevo questo, che viene riportato anche nelle definizioni: