Le regole per l'aumento di potenza:
Art.11 comma 4 DM 5 maggio 2011:
Gli impianti entrati n esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alla tariffe incentivanti limitatamente alla prosuzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito da

l'incentivo massimo riconoscibile non può esseresuperiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per
gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante
per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non
può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi

In soldoni vuol dire che l'incentivo già ottenuto non si tocca. La tariffa riconosciuta sul nuovo viene calcolata sulla somma delle due potenze. Per calcolare l'aumento di produzione si fa la differenza fra lo storico del vecchio e le nuove letture.