FV a terra e D.L. 63/2024 – decreto Agricoltura


Vipsolar fotovoltaico

CrasHBoneS

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Ciao,
abito in una zona che a livello urbanistico è definita
AVP-Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (L.R.20/2000 art.A-19)-(art.75)

Ho un giardino recintato di mq. 3000 circa che è di pertinenza della mia abitazione, non è coltivato o altro, solo prato, querce e qualche albero da frutto
Stavo preparando [il mio geometra] tutta la documentazione per realizzare un impianto FV a terra, ma in Comune hanno detto che non lo posso fare per via della recente approvazione del DL in oggetto
C'è ancora qualche "regolamento" a cui appigliarsi per realizzare la struttura raffigurata o devo orientarmi verso una pergola fotovoltaica, che però dovrà avere altezza minima mt. 2,40 ed altezza media mt. 3,00

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Pergola fotovoltaica
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Ultima modifica:
guarda però che il chiarimento Mse è precedente al Decreto Agri.
Dunque non è che vada a dire che entro 500 metri da FV è area idonea..ma il problema è inverso..e cioe come contemplare che non si possa ampliare esistente su area agricola, col fatto che in teoria puo farne uno nuovo accanto... e si conclude dicendo che in effetti probabilmente NON pui farlo, ma potresti fare un FV entro 500 da eolico (e viceversa).

Comunque pure mio fratello aveva lo steso problema..giardino ampio considerato agricolo di pregio...risolto perche è entro 500 metri da stabilimento.
Sul fatto che il giardino fosse "di fatto" pertinenza di civile abitazione, non bastava.

Si è creato un cortocircuito destra-sinistra tale per cui fanno a gara a fare la norma che piu intralcia lo sviluppo delle rinnovabili..la sinistra in Sardegna e altrove..la dx in Piemonte e altrove...una pena.
 
Sto "combattendo" sempre per installare il mio "futuro" impianto FV a terra, cercando di sfruttare l'opzione di aderire ad una CER
Ma siamo veramente in un paese di melma se si tratta di capire il confine fra si può fare/NON si può fare
Relativamente all'Emilia Romagna, e forse anche più in generale, vedo che c'è solo grande confusione

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Ho allora cercato di capire cosa potesse sottendere il termine "finalizzati alla costituzione.............", interpellando varie "figure"

L'art. 1-bis del DL 8 novembre 2021, n. 199 recita
c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)).
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una CER
(comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)



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Secondo questo approfondimento, sembra che sia sufficiente che il POD sia intestato ad un socio-produttore della CER



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Codice:
https://www.dlapiper.com/it-it/insights/publications/2024/05/impianti-fotovoltaici-a-terra-in-area-agricola
anche su questo sito sembra esserci la porta aperta
Ma poi chiedendo spiegazioni più dettagliate all'autore, mi è stato così così risposto
"Con riguardo alla soluzione da Lei prospettata — adesione ad una CER già esistente —
preciso che la deroga specifica prevista dal medesimo comma 1-bis opera solo
per progetti “finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile”,
ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 199/2021. Pertanto, la mera adesione ad una CER già costituita,
di regola, non integra il presupposto derogatorio.

Nella prassi, è considerato “finalizzato alla costituzione” il progetto in cui l’impianto sia
intestato a un soggetto che diverrà membro della neo-costituita CER oppure in cui vi
sia un accordo vincolante che destini la produzione elettrica alla costituenda/neo-costituita CER.



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Anche questa delibera dell'Emilia Romagna sembra lasciare la possibilità se il contatore è intestato
alla CER [la domanda è se tale affermazione si può estendere al socio-produttore della CER]
Codice:
https://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2025/05/Testo_delibera_GPG2025721.pdf
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 717 del 12/05/2025
Seduta Num. 22


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Sempre su un altro sito ho trovato il testo sopra riportato ed andando sull'apice 4 si apriva la seguente "spiegazione"
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La battaglia continua.............................................................................
 

Allegati

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mmm
di solito prima si fa la CER e poi gli impianti, altrimenti rischi storie, sull aggiungere l'impianto alla CER.
qui ti chiedono di fare un impianto finalizzato alla costituzione di una CER......
quale deve essere pronto prima?
 
per adesso pagherò il bollettino di € 25 per aderire alla CER [di tipo "nazionale" e già costituita]
poi con quel bollettino mi presenterò in Comune e proverò a fare 1+1 citando l'Art. 10 comma 2 di Delibera Num. 717 del 12/05/2025
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE
Insomma cercherò di appigliarmi alla delibera regionale ER che non parla di costituzione o adesione ma dice "solo" che il POD deve essere intestato alla CER per poter mettere il FV a terra

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Ieri il GSE ha confermato la chiusura dello sportello per la concessione di contributi per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti finanziati nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cer-gruppi-di-autoconsumatori-30-novembre-chiude-bando-pnrr
 
La Norma Regionale traballa dato che ci sono Sentenza del Tar e poi del CdS che di fatto ribadiscono che ..da un lato il DM Aree Idonee va riformato...e el Delibeer Regionali fatte in base a quello potrebbero essere da riformare..e che di certo le Delibere che ECCEDONO i limiti nazionali sono Illegittime..questo te lo dico per certo dato che una di queste sentenze ha cancellato una Del Reg Piemonte del 23 che travalicava limita nazionali e che mi impediva di fare un impianto a terra su area agricoloa..che invece sto facendo, da 1 MW e che finirò entro fine anno

La reg Piemonte stava per fare le LG regionali ma dopo al Sentenza TAR famosa..ha bloccato tutto...e ora aspetterà che esca il NUOVO DM Aree Idonee riformato, per riprendere Iter

Prova a vedere se trovi la risposta Reg ER a questo Interrogazione https://demetra.regione.emilia-roma...=er:assemblealegislativa:attoispettivo:12;674

Se in ER la norma è ancora in uso..e nessuno l'ha impugnata (dato che NON recepisce TUTTE le Aree Idonee della 199, che sono il MINIMO OBBLIGATORIO) o comunque ancora nn vi è sentenza..allora ci devi fare i conti

Se cosi fosse, nel tuo caso..se NON hai insediamento ind o allevamento nei 500 metri...la vedo dura...salvo che nel tuo Comune stiano facendo una Variante del PGT e allora potresti chiedere di far diventare edificabile la tua area...se non tutta, una parte (frazionandola), con un accordo col Comune che non intendi avere mc costruibili in piu ma solo destinare tale aree a giardino a pertinenza della abitazione...cosa che poi ti permetterebbe di farci il FV..pero ecco..cosa non rapidissima, salvo che appunto siano gia in ballo con altre 3-4 varianti di altri proprietari.


citando l'Art. 10 comma 2 di Delibera Num. 717 del 12/05/2025

mm..non so..secondo me non è la via migliore..dato che quel comma è chiaro...e dice che puoi fare su area agricola sino al 100% della sup su area ORDINARIA (che non è ne IDONEA ne INIDONEA)
Ma tu gli dici che il POD sarà a nome tuo...e li finisce ..temo.

Io seguirei COMMA 1 e dico che il parere che ti hanno scritto (che deve essere una CER COSTITUENDA e basta) mi pare senza fondamento...per cui farei Tica e poi la pratica edilizia dichiarando che sei iscritto ala CER e che il POD sarà TUO MA compreso nell'elenco GSE di quella CER e dunque "finalizzato alla CER"

In alternativa , come dici tu...parcheggio coperto
Art 3 comma b) i parcheggi pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno per l’installazione di un impianto fotovoltaico sopraelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini, anche se ubicati nelle aree non idonee di cui al successivo articolo 4;
Sperando che Comune non obbietti che puoi fare parcheggio coperto da tettoia in quella zona (dipende dai limiti urbanistici specifici)

Spero che ala fine anche tu ne "uscirai vincitore" ..come (per pura fortuna, dato che al CdS non ero andato io ma altro operatore), è successo a me.

Facci sapere
 
CrasHBoneS
Se ancora di interesse...è uscita sentenza TAR Toscana 1649/2025 che sembra suffragare il fatto che un FV preesistente, rende idonea l'area attorno per 500 m

Copio una parte:


- q) valorizzando il rinnovato contesto normativo di riferimento, in sede di interpello il MASE ha chiarito che la presenza di altri impianti FER limitrofi al progetto determina l’idoneità ex lege dell’area ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter del D.Lgs. n. 199/2021 (docc. 9 e 10 ricorso); -

r) in particolare, il MASE in sede di riscontro, nell’agosto 2023, a un interpello ambientale presentato da un Comune ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (vds. riscontro MASE prot. n. 130318.08.08.2023, doc. 9 ricorso), ha chiarito che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono equiparabili a un impianto o stabilimento industriale ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2), del D.Lgs. n. 199/2021, con la conseguenza per cui un’area agricola che rispetta la distanza di 500 mt da un preesistente impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW diverrebbe, anch’essa, idonea ai sensi di legge;

Da tener presente pero che nel caso di specie esiste anche un altro opificio (una carrozzerie) entro 500 m e duqnue area è idonea "a prescindere" dal FV esistente

Nel caso la regione voleva tenere 200 m fra i 2 FV..e il TAR gli dice che non si puo fare..ma nel diro..dice che lo stesso FV esistente rende idona l'area attorno allo stesso...che è quel che serve a te.
 
Siamo proprio il paese delle leggi e delle contro-leggi, delle interpretazioni e chi più ne ha più ne metta

La Regione ER, sempre in merito al fatto che un impianto FV nelle vicinanze rendesse idoneo un terreno agricolo, e per cui mi ero informato, scrive

SETTORE GOVERNO E QUALITA’ DEL TERRITORIO AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ IL RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI SANTANGELO
DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI NELLA SEGNATURA ALLEGATA REG PG/2024/536325 DEL 24/05/2024

OGGETTO: chiarimenti in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500
metri da un impianto industriale o stabilimento, quest’ultimo come definito
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Tralascio tutta la premessa, ma alla fine del documento la Regione ER si esprimeva in tal senso

3.6 Un’ulteriore considerazione da svolgere, poi, riguarda gli effetti che l’interpretazione
formulata dal MASE produrrebbe sullo stesso d.lgs. n. 199/2021.
In pratica, ritenere che nelle maglie dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n.
199/2021 possa rientrare anche l’impianto fotovoltaico, inteso quale stabilimento capace di
“cubare” un perimetro di 500 metri idoneo all’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici,
significherebbe estendere oltremodo l’ambito di applicazione dei criteri dettati dallo stesso
decreto n. 199/2021 in punto di aree idonee, sino al punto di vanificarne completamente - di
fatto - l’efficacia.
Difatti, pur comprendendo e condividendo la necessaria promozione dell’utilizzo delle
fonti rinnovabili, questa Struttura ritiene di non poter accogliere una simile interpretazione che
genererebbe, con tutta evidenza, un effetto “domino” di moltiplicazione - peraltro senza
soluzione di continuità - di impianti fotovoltaici sulle aree agricole dell’intero territorio, oltre
che regionale, nazionale.
Altrimenti detto, ricondurre anche l’impianto fotovoltaico di per sé considerato fra le
ipotesi di cui al richiamato art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021 e ritenerlo
capace, quindi, di rendere idonee tout court ai fini dell’installazione di ulteriori impianti
fotovoltaici anche le aree agricole collocate ad un raggio di 500 metri dallo stesso, significherebbe
consentire una potenziale realizzazione all’infinito di impianti fotovoltaici e, dunque, un
meccanismo di centri concentrici che trova - per assurdo - il suo unico blocco nell’assenza di
ulteriori aree agricole nell’adiacente fascia di 500 metri.

4. Per tali ragioni e in virtù di tutte le considerazioni sopra svolte, può conclusivamente
affermarsi che ai sensi del richiamato dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n.
199/2021, gli impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti
industriali come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, essendo privi
delle caratteristiche emissive ivi stabilite


FONTE
https://territorio.regione.emilia-r...allart-268-comma-1-lettera-h-d-lgs-n-152-2006
 
Capisco il punto e infatti anche io, se ricordi, avevo interpretato la norma in mood restrittivo (cioe che un FV fosse abilitante entro 500 m solo per FER diverse da FV), altrmenti di fatto si perde il "limite" su intero territorio nazionale , dato che si potrebbe allora fare FV "ovunque" con impianti successivi di 500 m in 500 m.
Ma tantè..la lettura di questa sentenza..mi spiazza..e in pratica se ricordo bene, abiliterebbe il tuo impianto!:spettacolo:
 
non ho capito bene un passaggio
"valorizzando il rinnovato contesto normativo di riferimento, in sede di interpello il MASE ha chiarito che la presenza di altri impianti FER limitrofi al progetto determina l’idoneità ex lege dell’area ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter del D.Lgs. n. 199/2021 (docc. 9 e 10 ricorso)"

......la presenza di altri impianti FER
[di qualsiasi potenza o deve avere una potenza minima l'impianto FER limitrofo?] limitrofi al progetto determina l’idoneità ex lege dell’area......
 

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