Siamo proprio il paese delle leggi e delle contro-leggi, delle interpretazioni e chi più ne ha più ne metta
La Regione ER, sempre in merito al fatto che un impianto FV nelle vicinanze rendesse idoneo un terreno agricolo, e per cui mi ero informato, scrive
SETTORE GOVERNO E QUALITA’ DEL TERRITORIO AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ IL RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI SANTANGELO
DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI NELLA SEGNATURA ALLEGATA REG PG/2024/536325 DEL 24/05/2024
OGGETTO: chiarimenti in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500
metri da un impianto industriale o stabilimento, quest’ultimo come definito
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tralascio tutta la premessa, ma alla fine del documento la Regione ER si esprimeva in tal senso
3.6 Un’ulteriore considerazione da svolgere, poi, riguarda gli effetti che l’interpretazione
formulata dal MASE produrrebbe sullo stesso d.lgs. n. 199/2021.
In pratica, ritenere che nelle maglie dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n.
199/2021 possa rientrare anche l’impianto fotovoltaico, inteso quale stabilimento capace di
“cubare” un perimetro di 500 metri idoneo all’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici,
significherebbe estendere oltremodo l’ambito di applicazione dei criteri dettati dallo stesso
decreto n. 199/2021 in punto di aree idonee, sino al punto di vanificarne completamente - di
fatto - l’efficacia.
Difatti, pur comprendendo e condividendo la necessaria promozione dell’utilizzo delle
fonti rinnovabili, questa Struttura ritiene di non poter accogliere una simile interpretazione che
genererebbe, con tutta evidenza, un effetto “domino” di moltiplicazione - peraltro senza
soluzione di continuità - di impianti fotovoltaici sulle aree agricole dell’intero territorio, oltre
che regionale, nazionale.
Altrimenti detto, ricondurre anche l’impianto fotovoltaico di per sé considerato fra le
ipotesi di cui al richiamato art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021 e ritenerlo
capace, quindi, di rendere idonee tout court ai fini dell’installazione di ulteriori impianti
fotovoltaici anche le aree agricole collocate ad un raggio di 500 metri dallo stesso,
significherebbe
consentire una potenziale realizzazione all’infinito di impianti fotovoltaici e, dunque, un
meccanismo di centri concentrici che trova - per assurdo - il suo unico blocco nell’assenza di
ulteriori aree agricole nell’adiacente fascia di 500 metri.
4. Per tali ragioni e in virtù di tutte le considerazioni sopra svolte, può conclusivamente
affermarsi che ai sensi del richiamato dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n.
199/2021, gli impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti
industriali come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, essendo privi
delle caratteristiche emissive ivi stabilite
FONTE
https://territorio.regione.emilia-r...allart-268-comma-1-lettera-h-d-lgs-n-152-2006