Impianti a terra

solarwatt77

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Con rif. ad impianto a terra su terreno agricolo.
sono a chiedere se, posto che esista già impianto FV da 100 kWp, è possibilità realizzare altro eventuale impianto a terra della stessa taglia o più piccolo in SSP.. visto che comunque pur realizzando l' eventuale impianto aggiuntivo, sarebbero sotto il 10% di copertura della superficie di terra disponibile.....
leggendo infatti l' art.11 comma 2-b del decreto IV C.E. che rimanda all' art.10 comma 4-a decreto n.28 del 2011 nel quale viene indicato che la distanza minima tra i 2 impianti deve essere di 2 km... ma se non erro, tale decreto (n.28 del 2011) avrà efficacia solo dopo un anno dall' entrata in vigore. Quindi ciò significa che inizierà a valere, il vincolo dei 2 km di distanza dal 3 marzo 2012?

Pertanto, se così fosse, io ho dedotto che se l' eventuale impianto da realizzare (in SSP), venisse realizzato e allacciato entro il 3 marzo 2012, non dovrebbe subire le limitazioni suddette?
 
le regole di superficie e distanza sono entrate in vigore da subito dopo la pubblicazione del decreto (28 marzo), mentre per le richieste di titolo abilitativo effettuate prima del 2011 e per i titoli abilitativi rilasciati prima del 28 marzo i vincoli non ci sono a patto che tali impianti entrino in esercizio entro il 28/03/2012.
Quindi se non rientri nelle casistiche sopra esposte valgono le restrizioni del decreto dal 28/02/2011 e gli impianti che non le rispettano non hanno diritto agli incentivi
 
allego il decreto, dove a pag. 12, l' articolo 10 dice testualmente

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente​
decreto, gli impianti alimentati.......

quindi chiedo ulteriore conferma sul fatto che tale decreto ha validità dal 29 marzo 2011, oppure le limitazioni per impianti a terrà varrano dal 2012?
 

Allegati

Leggi il punto 4.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali é consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Quindi decorre da subito..
 
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente​
decreto, gli impianti alimentati.......


Il comma 1 dell'art.10 riguarda solo le specifiche tecniche dell'allegato 2 (che non menziona alcun limite di superficie, distanza ecc.).
I limiti in area agricola sono invece normati dal comma 4 dell'art. 10, entrati in vigore subito, il 29/03/2011, tranne nelle casistiche rientranti nel comma 5 e 6 del medesimo articolo e che ho già in parte citato nel mio post precedente
 
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