La tassa di fognatura è dovuta soltanto da chi è allacciato alla pubblica fognatura, non da chi scarica nelle cosiddette "fosse biologiche" senza avere un collegamento con la pubblica fognatura, presupposto indispensabile per il pagamento della tassa. Coloro che non sono allacciati direttamente alla pubblica fognatura non devono pagare neanche la tariffa di depurazione.
Costoro, infatti, provvedono allo svuotamento delle fosse biologiche dandone incarico a ditte o soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività: sono questi ultimi che devono pagare la tariffa di depurazione, altrimenti si arriverebbe all'irrazionale conclusione che il contribuente deve pagare la tariffa due volte, la prima sotto forma di compenso a chi provvede allo svuotamento della fossa biologica, la seconda sotto forma di tariffa da pagare al Comune.
Poichè in base ad un'errata interpretazione della legge n. 36/1994 moltissimi Comuni, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, hanno fatto pagare la tariffa di depurazione (e talvolta quella di fognatura) anche agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura c'è la concreta possibilità di ottenerne il rimborso. Ciò riguarda soprattutto gli utenti delle zone rurali e periferiche.
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