Non più obbligo di Vidimazioni registri letture


Vipsolar fotovoltaico

sandra67

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30 Marzo 2011
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Avviso tutti coloro che hanno impianto di solo fotovoltaico non con aggiunta di altre energie fossili che è arrivata la circolare nr. 27/2025 del 21/10/2025 che dice come da questo link
https://www.adm.gov.it/portale/novita-accise
cercando la circolare o meglio link diretto
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/208797374/Circolare+272025+656644+21102025.pdf/42e81b78-2a0e-27aa-f175-b2fb0fce4d4c?version=1.1&t=1761051672808
A chi possa interessare , chi ha solo fotovoltaico la circolare dice che non è piu obbligatoria la vidimazione dei registri delle letture contatori.
 
to va il mese scorso sono andato a vidimare il registo per ulterioni tre anni e non mi hanno detto nulla , se non sono al corrente loro, chi lo dovrebbe essere .
cmq meglio cosi una BI rottura triennale in meno
 
Gentile Utente,
con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata la Circolare n. 27/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che introduce
sostanziali semplificazioni per la tenuta dei registri d’officina da parte delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) del TUA)
Di seguito i principali punti che riguardano gli esercenti e che la riguardano da vicino:
  • Le officine che producono energia esclusivamente da fonti rinnovabili, senza impianti a combustibili fossili, e che autoconsumano l’energia all’interno dello stesso sito (in locali diversi dalle abitazioni) e che acquistano energia esterna già assoggettata ad accisa, non dovranno più procedere alla vidimazione preventiva annuale del registro.
  • Il registro può ora essere tenuto senza preventiva vidimazione, in formato cartaceo o elettronico, purché rispettate le modalità indicate dall’Amministrazione.
  • Rimangono tuttavia gli obblighi:
    • tenere il registro secondo le modalità legali (art. 2219 c.c. e istruzioni UD) e riportare la prima scritturazione del nuovo registro l’ultima scritturazione del precedente vidimato.
    • effettuare letture dei contatori con cadenza non superiore al mese (salvo che l’Ufficio competente chieda diversamente).
    • conservare registri e documenti tecnici per almeno 5 anni.
    • notificare variazioni impiantistiche, sottoporre i sistemi di misura alla verificazione triennale.

32.png
Decorrenza


Le nuove disposizioni si applicano ai registri che saranno tenuti a partire dal prossimo esercizio finanziario (cioè non retroattivamente per i registri già aperti)
32.png
Cosa fare


Invitiamo tutti gli utenti interessati ad effettuare le seguenti verifiche:
  1. Verificare che il proprio impianto ricada pienamente nelle condizioni per la semplificazione (fonti rinnovabili esclusivamente, autoconsumo nello stesso sito, locali diversi dalle abitazioni, ecc.).
  2. In caso affermativo, decidere se passare alla tenuta del registro senza preventiva vidimazione, secondo le modalità semplificate.
  3. Qualora non ricorrano tutte le condizioni, restare nel regime ordinario con vidimazione preventiva annuale.
  4. Adeguare la modalità di tenuta (cartacea o elettronica) e assicurarsi che, se elettronica, venga presentata la denuncia integrativa all’Ufficio competente e sia garantita la disponibilità del terminale in officina per eventuali controlli.
  5. Aggiornare le procedure interne e informare il personale competente al fine di evitare errori in caso di verifica da parte di autorità (es. Guardia di Finanza / ADM).

 

Allegati

...l’energia elettrica non ceduta alla rete sia autoconsumata in uso esente all’interno del medesimo sito di produzione dalla stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
quindi tutti gli impianti con cessione totale in RID e autoconsumo esente per servizi ausiliari
 

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