Informazione non disinformazione, il termine "totalmente errato" definisce un'affermazione completamente errata.
Per chiudere e concludere l'informazione l'asseverazione compilata e firmata da "tecnico abilitato" non serve nel caso di sostituzione d'infissi, comma 345 in presenza di certificazione del costruttore:
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
e nel caso di sostituzione di caldaia sotto i 100 kW comma 347:
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Nel caso di sostituzione di infissi non serve ACE o AQE come per il solare termico.
Dal 15 agosto 2009 non servirà ACE e AQE per la sostituzione di impianto termico con caldaie a condensazione o pdc ad alta efficenza.