regime iva su acquisto

salvo62

New member
Salve, sono amministratore di una Srl che si occupa di
progettare ed installare impianti Fotovoltaici.
La mia domanda è la seguente:
Per realizzare gli impianti ho fatto dei contratti
con varie ditte locali per avere il prodotto finito.
L'iva su gli acquisti di tutti i vari componenti per la
realizzazione dell'impianto quale sarà?
Il mio commercialista mi dice che devo pagare
l'iva al 20%, ma fatturare al cliente finale al 10%.

Qualcuno mi può chiarire questa problematica?

Grazie
 
Fai leggere al commercialista:
Risoluzione 2/E del Ministero delle Finanze sull'aliquota IVA degli impianti solari termici/FV (20/1/2000)
 
non è così semplice..infatti un fornitore a me ha fatto pagare il 10%, un altro il 20% e quest'ultimo si è confrontato con diversi colleghi grossisti che gli hanno confermato (coinvolgendo ovviamente i rispettivi consulenti fiscali):
se la fattura è all'utilizzatore finale si applica il 10%,
nei passaggi intermedi si applica il 20%
non sono stato a sindacare, mi ha dato i riferimenti legislativi ma l'iva è neutra per chi installa, è una seccatura l'esborso ma non si rischia tempo e magari sanzioni interpretando male la norma
 
Con istanza rivolta alla scrivente ISES ITALIA, sezione dell’Internatinal Solar Energy Society, ha chiesto di conoscere quale sia l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile ai corrispettivi relativi:

1) alle cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare,
2) ai contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi impianti,
3) alle cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione degli impianti i parola.

Al riguardo si fa presente che il punto 127-quinquies della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto si applica con l’aliquota del 10 per cento, fra l’altro, ai corrispettivi relativi alle cessioni degli impianti di produzione calore-energia.

Dalla lettera della riportata disposizione si rileva che il legislatore ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ma pone come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-energia.

Ciò considerato la scrivente ritiene che alle operazioni di cui ai punti 1,2 e 3 l’IVA si rende applicabile con l’aliquota del 10 per cento ai sensi, rispettivamente dei punti 127-quinquies, 127-septies e 127-sexies della citata tabella.

Si prega di comunicare il contenuto della presente nota all’ente istante.

Il Direttore Centrale
 
allego doc interessanti,

ciao a tutti.

fabio
 

Allegati

  • CCE00000.jpg
    CCE00000.jpg
    337.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • CCE00001.jpg
    CCE00001.jpg
    302.5 KB · Visualizzazioni: 0
3) alle cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione degli impianti i parola.

Dalla lettera della riportata disposizione si rileva che il legislatore ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ma pone come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-energia.

Ciò considerato la scrivente ritiene che alle operazioni di cui ai punti 1,2 e 3 l’IVA si rende applicabile con l’aliquota del 10 per cento ai sensi, rispettivamente dei punti 127-quinquies, 127-septies e 127-sexies della citata tabella.

Il Direttore Centrale

Dotting, mi dici la fonte e la data di questa che sembra una risposta ad un interpello?

Mi suona male in vari punti...ma soprattutto la commistione che la risposta crea fra impianti e beni finiti destinabili alla costruzione di impianti.
Per gli impianti la norma è oggettiva, cioè è agevolato l'ogetto (impianto) senza istanta del cessionario alla agevolazione (da notare che solitamente l'impianto vien fatturato dall'intallatore all'utilizzatore..ma se anche così non fosse, cioè fosse fatturato ad un intermediario commerciale, iva rimane agevolata)
Per i beni è la norma è soggettiva..cioè occorre che il cessionario faccia una dichiarazione al cedente per dire che utilizzerà tali per per "quel" tipo di impianto..se col pannello solare è difficile fare altro..forse per inverter ci sono altri usi

Quindi l'iva agevolata vale solo per la cessione finale (da grossista a installatore o nei casi di vendita direta all'utilizzatore finale).

Quindi nel caso di Salvo, credo spetti comunque IVA 10% in acquisto su pannelli e inverter, previa dichiarazione da dare al cedente, ma non perchè trattasi di beni oggettivamente agevolati, ma perchè lui è installatore..se vende un inverter ad un collega che lo usa su un motore elettrico o gruppo continuità, deve fatturarlo al 20% ..
Su altri beni non finiti ( quanto serve per ancoraggio e fissaggio) l'Iva è al 20%

Se poi per "prodotto finito" intende che ha dato in subappalto la realizzazione dell'impianto, sempre con dichiarazione, può avere 10% sul valore corrispettivo.

marco
 
trovata..è questa.

Non è superata ma non si entra nel merito di dire se spetta sempre o no..e nel caso dei beni, spetta solo nelle cessioni finali a installatori o utenti, a richiesta.


Risoluzione 2/E del Ministero delle Finanze sull'aliquota IVA degli impianti solari termici
(20/1/2000)
MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario
Roma, 20.01.2000
Risoluzione 2/E
Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Roma
Scrv. III-Div7^
Prot. n. 1999/160739
Oggetto:
IVA – Aliquota – Impianti solari – Quesito dell’ISES ITALIA - Piazza Bologna 22 A/9, 00162 Roma
Con istanza rivolta alla scrivente ISES ITALIA, sezione dell’Internatinal Solar Energy Society, ha
chiesto di conoscere quale sia l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile ai corrispettivi
relativi:
1) alle cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica
quella solare,
2) ai contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi impianti,
3) alle cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione degli
impianti i parola.
Al riguardo si fa presente che il punto 127-quinquies della parte terza della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che l’imposta sul valore
aggiunto si applica con l’aliquota del 10 per cento, fra l’altro, ai corrispettivi relativi alle cessioni
degli impianti di produzione calore-energia.
Dalla lettera della riportata disposizione si rileva che il legislatore ai fini dell’applicazione del
beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ma pone
come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre caloreenergia.
Ciò considerato la scrivente ritiene che alle operazioni di cui ai punti 1,2 e 3 l’IVA si rende
applicabile con l’aliquota del 10 per cento ai sensi, rispettivamente dei punti 127-quinquies, 127-
septies e 127-sexies della citata tabella.
Si prega di comunicare il contenuto della presente nota all’ente istante.

Il Direttore Centrale
 
Ultima modifica:
Indietro
Top