Sicurezza, aggiornamento su POS e PSC

andreaporta

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Oggi ho avuto un incontro con un ing. della società partecipata CNA che si occupa di sicurezza e ambiente ) e mi ha chiarito dei dubbi sul subappalto e pos.

Nello specifico :

Se l'azienda ABC prende il lavoro dal cliente pinco rossi, e la ditta ABC subappalta a :

1 ditta sola, DEF , allora basta che la DEF rediga POS (serve inoltre una dichiarazione per cui ABC e nessun'altro entri nel cantiere durante i lavori, ed un doc. di affidamento lavori in sub-fornitura da ABC verso DEF )

2 ditte , o 1 ditta + lav. autonomo, allora si necessita un PSC, su cui la ditta DEF redarrà POS, e il lav. autonomo il doc. prestabilito .

Quindi questo riduce di molto dei costi e dei tempi nel caso di piccoli impianti, cioe' il non dover redarre un PSC anche in caso di subappalti.

Naturalmente la ditta ABC , tramite il suo RSPP ( a nomina obbligatoria ) e' responsabile e deve farsi dare i documenti dalla ditta DEF ( durc, libretti etc come allegato 17 del testo unico reg. di cantiere ) ed in caso di piu'ditte TUTTI i documenti da TUTTE le ditte.
Diritto e dovere del cliente ( committente ) rimane quello di richiedere la documentazione obbligatoria.

Avete altri feedback su questo FONDAMENTALE ed IMPORTANTISSIMO argomento ?

(pur rimanendo di fatto il testo unico molto interpretabile)


Grazie,
Andrea
 
Oggi ho avuto un incontro con un ing. della società partecipata CNA che si occupa di sicurezza e ambiente ) e mi ha chiarito dei dubbi sul subappalto e pos.

Nello specifico :

Se l'azienda ABC prende il lavoro dal cliente pinco rossi, e la ditta ABC subappalta a :

1 ditta sola, DEF , allora basta che la DEF rediga POS (serve inoltre una dichiarazione per cui ABC e nessun'altro entri nel cantiere durante i lavori, ed un doc. di affidamento lavori in sub-fornitura da ABC verso DEF )

2 ditte , o 1 ditta + lav. autonomo, allora si necessita un PSC, su cui la ditta DEF redarrà POS, e il lav. autonomo il doc. prestabilito .

Quindi questo riduce di molto dei costi e dei tempi nel caso di piccoli impianti, cioe' il non dover redarre un PSC anche in caso di subappalti.

Naturalmente la ditta ABC , tramite il suo RSPP ( a nomina obbligatoria ) e' responsabile e deve farsi dare i documenti dalla ditta DEF ( durc, libretti etc come allegato 17 del testo unico reg. di cantiere ) ed in caso di piu'ditte TUTTI i documenti da TUTTE le ditte.
Diritto e dovere del cliente ( committente ) rimane quello di richiedere la documentazione obbligatoria.

Avete altri feedback su questo FONDAMENTALE ed IMPORTANTISSIMO argomento ?

(pur rimanendo di fatto il testo unico molto interpretabile)


Grazie,
Andrea


Premetto che non sono espertissimo in materia.
Comunque per quanto ne so il PSC va sempre fatto in caso ci siano rischi dovuti alla compresenza o all'interferenza. E questo avviene sicuramente quando due ditte si trovano a lavorare contemporaneamente. Quindi a mio avviso, nel caso abbia la ditta ABC che subappalta a DEF, il committente deve fare il PSC e ABC deve fare il POS coordinato. Se poi si riesce a fare in modo che i due lavori siano distinti temporalmente e che in alcun modo ci possa essere interferenza, allora, sempre secondo me, si può evitare il PSC, se non ricorrono altri motivi che lo rendono obbligatorio.

Saluti.

Federico
 
Quello che pensavo io, ma ne ho parlato con un ing. teoricamente dentro la materia.

E non basterebbe una dichiarazione in cui ABC subappalta e dichiara di NON entrare in cantiere, e DEF lavora e dichiara che a ABC ed altri e vietato l'ingresso in cantiere ?


mah.
Andrea.

Le società commerciale che subappaltano come si comportano ?
 
Quello che pensavo io, ma ne ho parlato con un ing. teoricamente dentro la materia.

E non basterebbe una dichiarazione in cui ABC subappalta e dichiara di NON entrare in cantiere, e DEF lavora e dichiara che a ABC ed altri e vietato l'ingresso in cantiere ?


mah.
Andrea.

Le società commerciale che subappaltano come si comportano ?

Che non ci sia la compresenza in cantiere non è sufficiente ad evitare interferenze. Anche se fisicamente non è presente il personale di una ditta, ci possono essere le attrezzature, gli apprestamenti, ecc. che generano rischi.
Se poi queste eventualità sono scongiurate, a mio avviso si può evitare il PSC.
Esempio pratico che mi è capitato: posa e allacciamento di una linea elettrica interrata. La ditta ABC (ditta specializzata in lavori elettrici) ha dovuto subappaltare i lavori edili (scavo, posa cavi, pozzetti, ecc.) alla ditta DEF. E' stato stabilito che, durante i lavori di DEF, ABC non sarebbe stata presente ed avrebbe fatto gli allacci e gli altri lavori una volta compleatata la parte edile. EDF ha fatto il suo cantiere, ha scavato, posato i cavi, riempito fli scavi, sbaraccato e solo dopo è subentrata a lavorare ABC che praticamente nel suo operare non ha risentito minimamente del cantiere di DEF essendo i lavori edili conclusi. In questo specifico caso, è stato ritenuto non necessario ricorrere al PSC.

Saluti.

Federico
 
Che non ci sia la compresenza in cantiere non è sufficiente ad evitare interferenze. Anche se fisicamente non è presente il personale di una ditta, ci possono essere le attrezzature, gli apprestamenti, ecc. che generano rischi.
Se poi queste eventualità sono scongiurate, a mio avviso si può evitare il PSC.
Esempio pratico che mi è capitato: posa e allacciamento di una linea elettrica interrata. La ditta ABC (ditta specializzata in lavori elettrici) ha dovuto subappaltare i lavori edili (scavo, posa cavi, pozzetti, ecc.) alla ditta DEF. E' stato stabilito che, durante i lavori di DEF, ABC non sarebbe stata presente ed avrebbe fatto gli allacci e gli altri lavori una volta compleatata la parte edile. EDF ha fatto il suo cantiere, ha scavato, posato i cavi, riempito fli scavi, sbaraccato e solo dopo è subentrata a lavorare ABC che praticamente nel suo operare non ha risentito minimamente del cantiere di DEF essendo i lavori edili conclusi. In questo specifico caso, è stato ritenuto non necessario ricorrere al PSC.

Saluti.

Federico

Esempio perfetto e calzante, rappresenta quello che intendevo io con "non compresenza", cioe' neanche lasciare in giro baracca, ponteggio, martello , carichi sospesi etc.

Quando dici "e'stato stabilito" lo avete fatto con scrittura privata od altro contratto ?

Grazie,
Andrea

e grazie per i commenti realmente utili.
 
Quando dici "e'stato stabilito" lo avete fatto con scrittura privata od altro contratto ?

Premetto che si è trattato di un caso particolare in un piccolo appalto in cui bene o male i lavori erano riconducibili a solo due tipologie: lavori edili e lavori elettrici. Sapevamo che ci sono aziende che non erano in grado di svolgere entrambe queste tipologie e infatti è poi accaduto che chi ha vinto l'appalto abbia sabappaltato i lavori elettrici (che alla fin fine erano solo allacciamenti e modifica a quadri già esistenti). E cosa più importante era possibile duistinguere temporalmente i due lavori. Su questi presupposti abbiamo inserito nel capitolato tecnico delle condizioni che di fatto facevano si che prima dovessero essere i conclusi i lavori edili e poi fossero fatti gli allacci. In questo modo abbiamo evitato di dover avere il PSC, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione, che avrebbero inciso considerevolmente sui costi. Poi, se le cose fossero andate diversamente da quanto avevamo previsto, e ad esempio la ditta che ha vinto l'appalto avesse subappaltato qualche altra cosa, allora a quel punto avremmo dovuto per forza ricorrere al PSC ed al coordinatore per l'esecuzione.
In questo particolare caso, data la modestia, la semplicità e prevedibilità dei lavori, le cose sono andate come avevamo previsto esiamo riusciti ad evitare il PSC.

Saluti.

Federico
 
D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 3:
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Credo che questo possa chiarire ogni dubbio.
Non importa se l'azienda X non interferisce in alcun modo con l'azienda Y; in base all'articolo summenzionato va nominato il coordinatore e quindi redatto il
PSC.
Infatti il volere del legislatore è proprio quello di evitare "raggiramenti" delle precedenti norme in materia di sicurezza nei cantieri.
Cordiali saluti,

Antonio Vincenti
 
D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 3:
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Credo che questo possa chiarire ogni dubbio.
Non importa se l'azienda X non interferisce in alcun modo con l'azienda Y; in base all'articolo summenzionato va nominato il coordinatore e quindi redatto il
PSC.
Infatti il volere del legislatore è proprio quello di evitare "raggiramenti" delle precedenti norme in materia di sicurezza nei cantieri.
Cordiali saluti,

Antonio Vincenti

Si, hai ragione, me lo hanno fatto notare.
E per la prossima volta faremo due appalti separati: per primo facciamo i lavori edili. Poi, una volta conclusi quelli, si appaltano quelli elettrici (che sono poca cosa, soltanto gli allacciamenti, e i quadri).

Saluti.

Federico
 
Oggi ho avuto un incontro con un ing. della società partecipata CNA che si occupa di sicurezza e ambiente ) e mi ha chiarito dei dubbi sul subappalto e pos.

Nello specifico :

Se l'azienda ABC prende il lavoro dal cliente pinco rossi, e la ditta ABC subappalta a :

1 ditta sola, DEF , allora basta che la DEF rediga POS (serve inoltre una dichiarazione per cui ABC e nessun'altro entri nel cantiere durante i lavori, ed un doc. di affidamento lavori in sub-fornitura da ABC verso DEF )

2 ditte , o 1 ditta + lav. autonomo, allora si necessita un PSC, su cui la ditta DEF redarrà POS, e il lav. autonomo il doc. prestabilito .

Quindi questo riduce di molto dei costi e dei tempi nel caso di piccoli impianti, cioe' il non dover redarre un PSC anche in caso di subappalti.

Naturalmente la ditta ABC , tramite il suo RSPP ( a nomina obbligatoria ) e' responsabile e deve farsi dare i documenti dalla ditta DEF ( durc, libretti etc come allegato 17 del testo unico reg. di cantiere ) ed in caso di piu'ditte TUTTI i documenti da TUTTE le ditte.
Diritto e dovere del cliente ( committente ) rimane quello di richiedere la documentazione obbligatoria.

Avete altri feedback su questo FONDAMENTALE ed IMPORTANTISSIMO argomento ?

(pur rimanendo di fatto il testo unico molto interpretabile)

D'accordissimo con te, anche perchè proprio venerdi è venuto il responsabile della sicurezza a garantirci che nn occorre il PSC. Tuttavia nel tuo esempio se l'azienda ABC è capocommessa, occorre che la ABC rediga il PSS (piano sostitutivo di sicurezza) -molto + semplice e svincolato da certe responsabilità del PSC- e sulla base di tale PSS la ditta DEF deve redigere il suo POS.
Giovedì ritornerà e mi farò chiarire meglio la situazione.
 
D'accordissimo con te, anche perchè proprio venerdi è venuto il responsabile della sicurezza a garantirci che nn occorre il PSC. Tuttavia nel tuo esempio se l'azienda ABC è capocommessa, occorre che la ABC rediga il PSS (piano sostitutivo di sicurezza) -molto + semplice e svincolato da certe responsabilità del PSC- e sulla base di tale PSS la ditta DEF deve redigere il suo POS.
Giovedì ritornerà e mi farò chiarire meglio la situazione.

Mercoledi sera io inizio il corso rspp , con i moduli integrativi.

Ritengo questa discussione fondamentale, e spero di poterla approfondire.


Saluti,
Andrea
 
D'accordissimo con te, anche perchè proprio venerdi è venuto il responsabile della sicurezza a garantirci che nn occorre il PSC. Tuttavia nel tuo esempio se l'azienda ABC è capocommessa, occorre che la ABC rediga il PSS (piano sostitutivo di sicurezza) -molto + semplice e svincolato da certe responsabilità del PSC- e sulla base di tale PSS la ditta DEF deve redigere il suo POS.
Giovedì ritornerà e mi farò chiarire meglio la situazione.

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Regolamento 554/1999, art. 141 comma 1:
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria.
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Tutte le parti dell'opera appartenenti a categorie diverse da quella prevalente sono subappaltabili nella totalità.
Per cui l'appaltatore + un'altra ditta (o lavoratore autonomo) fanno due imprese, anche se non lavorano contemporaneamente e quindi va redatto il PSC.

Il PSS va redatto solo nel caso in cui non sia previsto il PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero:
- nei cantieri in cui non è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea;
- nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia inferiore a 200 uomini-giorno.

In caso di varianti in corso d'opera che facciano ricadere il cantiere in una delle due ipotesi summenzionate va comunque redatto il PSC e devono essere svolti tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Cordiali saluti,

Antonio Vincenti
 
Io comunque continuo ad avere poca chiarezza:
Ricapitolo quello che ho capito sperando in un vostro riscontro.

Cliente Pinco Rossi
Impianto da 3 kWp
Impianto complanare al tetto => NON SERVE LA DIA

CASO 1:
La ditta ABC deve eseguire un impianto fotovoltaico per il cliente Pinco Rossi.
Subappalta l'installazione elettrica e meccanica ad una ditta DEF
Serve:
POS di ABC
POS di DEF

CASO 2
La ditta ABC subappalta:
- parte elettrica a DEF
- parte meccanica a GHI
Serve PSC a carico del committente
Serve POS di ABC
Serve POS di DEF
Serve POS di GHI

Quindi l'uncio modo per riuscire ad "ovviare" al problema del PSC è subappaltare ad un'unica azienda? (Tengo a precisare che lo definisco problema non perchè non ritenga importante la sicurezza in cantiere, ma perchè il cliente Pinco Rossi non vorrà certo accollarsi i costi di un PSC). Oppure come si potrebbe interpretare visto che basta la presenza anche non contemporanea di due aziende, già la presenza di ABC e di DEF comporta l'obbligo di reddare un PSC?

Altra ipotesi è che visto il comma 11 art.90: il PSC si fa solo in caso di Permesso di Costruire (cosa secondo me assurda visto tutti i lavori che possono essere eseguiti con una semplice DIA).

Grazie a tutti ciao.
 
D'accordissimo con te, anche perchè proprio venerdi è venuto il responsabile della sicurezza a garantirci che nn occorre il PSC. Tuttavia nel tuo esempio se l'azienda ABC è capocommessa, occorre che la ABC rediga il PSS (piano sostitutivo di sicurezza) -molto + semplice e svincolato da certe responsabilità del PSC- e sulla base di tale PSS la ditta DEF deve redigere il suo POS.
Giovedì ritornerà e mi farò chiarire meglio la situazione.


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Il PSS va redatto solo nel caso in cui non sia previsto il PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero:
- nei cantieri in cui non è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea;
- nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia inferiore a 200 uomini-giorno.

In caso di varianti in corso d'opera che facciano ricadere il cantiere in una delle due ipotesi summenzionate va comunque redatto il PSC e devono essere svolti tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Cerchiamo di chiarire la cosa:
1)Il PSC (e quindi la nomina cel coordinatore) va fatto nel caso di presenza di più imprese, anche non contemporanee.
2)Il PSS deve essere fatto solo per gli appalti pubblici, a cura dell'appaltatore nei casi in cui non è necessario il PSC (art.131 D. Lgs. 163/06)
3)Non è vero che il PSS è molto più semplice del PSC, in quanto è un PSC senza la stima degli oneri per la sicurezza (D. Lgs. 81/08 all. XV 3.3.1).
4)Con il D.Lgs 81/08 (almeno nella forma attuale, poi quando usciranno le modifiche si vedrà) il limite dei 200 uomini giorno non influisce in alcun modo sulla nomina del coordinatore o sulla redazione del PSC.
5)Quando abbiamo un'unica impresa non si fa mai il PSC. Va fatto (o meglio lo deve fare l'impresa) il PSS solo ed esclusivamente nel caso di lavori pubblici.

Quindi:
Se l'azienda ABC prende il lavoro dal cliente pinco rossi, e la ditta ABC subappalta a :

1 ditta sola, DEF , allora basta che la DEF rediga POS (serve inoltre una dichiarazione per cui ABC e nessun'altro entri nel cantiere durante i lavori, ed un doc. di affidamento lavori in sub-fornitura da ABC verso DEF ) il committente deve nominare il coordinatore che redige il PSC; ABC e DEF redigono il POS; ABC verifica la congruenza del POS di DEF con il suo; il coordinatore verifica la congruenza dei POS con il PSC

2 ditte , o 1 ditta + lav. autonomo, allora si necessita un PSC, su cui la ditta DEF redarrà POS, e il lav. autonomo il doc. prestabilito . il lavoratore autonomo non deve redigere alcun documento

In caso ci fosse solo ABC e lavoratori autonomi (che però lo devono essere per davvero, non solo pro-forma), non è necessaria la nomina del coordinatore e la redazione del PSC.

Saluti.

Federico
 
Ultima modifica:
Cerchiamo di chiarire la cosa:
1)Il PSC (e quindi la nomina cel coordinatore) va fatto nel caso di presenza di più imprese, anche non contemporanee.

nel corso che ho da poco finito 3 ing. resp. di sicurezza e consulenti anche CNA, hanno ben evidenziato , su ns. domande, questo.
Se formalmente 2 società entrano in un cantiere NON contemporaneamente , NON e' necessario PSC.
Quindi se 1 società sub-appalta e progetta, ma mai entra in cantiere, ed un'altra monta l'impianto, non e' necessario PSC.
Se 2 società lavorano in cantiere, 1 apre il cantiere, fa POS perche' si lavora in quota, poi chiude i suoi lavori ed entra 1 altra società che fa la parte elettrica, e fa il suo POS, e poi anche questa chiude i suoi lavori, allora NON si necessita POS.

Se invece 2 società lavorano in contemporanea , allora si necessita PSC con coord. nominato, che insieme agli RSPP delle ditte che lavorano redigono in concerto POS e PSC.

Cosi' mi e' stato detto.

saluti,
Andrea
 
Però quello che dici contraddici il teso unico ....
ho avuto un incotro con un esperto di sicurezza. La legge dice che 2 imprese anche non in contemporanea serve PSC. PUNTO E BASTA. Questo vuol dire che se anche un'azienda fa un impiantino da 3 kWp con 2/3 giorni di lavoro e si serve di una ditta per fare i sollevamenti perchè non ha una gru di proprietà, serve il PSC.
Ora la mia domanda è questa, se uno avesse tutti i requisiti (facendo il corso, etyc...) la ditta esecutrice dei lavori può fare direttamente il PSC o deve nominare un esterno?

Nell'esempio di prima, un interno di ABC può fare il PSC consegnarlo a DEF e ricevere il POS da DEF?

... altrimenti gli impianti piccoli subiranno una bella batosta, perchè un minimo di 600/800 euro un professionista chiederà per un PSC .

Ciao.
 
Ora la mia domanda è questa, se uno avesse tutti i requisiti (facendo il corso, etyc...) la ditta esecutrice dei lavori può fare direttamente il PSC o deve nominare un esterno?
Ciao, vedo che c'è un po di confusione.
Il PSC deve essere predisposto da tecnico abilitato con corso (Dlgs 81/08); spetta al committente dell'opera nominare il tecnico (CSP) e fargli predisporre insieme (braccio a braccio) al responsabile dei lavori (nella prima fase rappresenta il progettista) il PSC. La nomina del CSP e quindi la conseguente redazione del PSC scatta nel caso in cui (riporto per semplicità solo l'esempio da voi sollevato):
-presenza IN CANTIERE di due o più aziende ANCHE NON CONTEMPORANEA!.

.........nel momento in cui una azienda "prende" il lavoro (es. società di servizi di progettazione) ma subappalta i lavori ad un'unica azienda che va in cantiere, non c'è da predisporre nessun PSC, ma l'azienda di servizi redigerà il proprio POS -posto a capo delle ditte subappaltatrici -(che paradossalmente rappresenta il PSC per l'azienda a cui ha subappaltato tutti i lavori). Naturalmente anche l'azienda che andrà in cantiere predisporrà il proprio POS tenendo conto delle prescrizioni e dei dettami riportati nel POS della ditta di servizi.

Ciao
 
Aggiungo da normativa:
presenza di due o più aziende anche non contemporanea.

lascio riflettere chicco sul luogo della contemporaneità..................(ufficio o cantiere?)

saluti
 
nel corso che ho da poco finito 3 ing. resp. di sicurezza e consulenti anche CNA, hanno ben evidenziato , su ns. domande, questo.
Se formalmente 2 società entrano in un cantiere NON contemporaneamente , NON e' necessario PSC.

A logica mi torna e, come avevo detto in precedenti interventi, una volta l'ho fatto anche io specificando, come effettivamente era, che una delle due imprese coinvolte entrava in cantiere una volta terminate definitivamente i lavori dell'altra e non vi potevano essere interferenze.
Però il D.Lgs. 81/08 dice un'altra cosa e parla di obbligo di nomina del coordinatore (e quindi della redazione del PSC) in caso di presenza di più imprese anche non contemporanea (art. 90).
Il funzionario dell'ASL che ho interpellato ha detto che si attiene scrupolosamente al dettato della norma e non gli interessa affatto che le dulavorazioni siano totalmente distinte temporalmente e senza alcuna possibilità di interferenza.
Quindi da ora in poi, quando ci saranno due imprese, nomina coordinatore e redazione PSC.



Se invece 2 società lavorano in contemporanea , allora si necessita PSC con coord. nominato, che insieme agli RSPP delle ditte che lavorano redigono in concerto POS e PSC.

Qui si sta facendo un po' di confusione.
Distinguiamo i casi:
1)cantieri temporanei e mobili (come definiti dall'art. 89 D.Lgs 81/08)
In questo caso, in presenza di più ditte c'è la nomina del coordinatore (che redige il PSC, da solo, non in concerto con nessun altro); il datore di lavoro (e non l'RSPP che comunque appone la sua firma) dell'impresa affidataria fa il suo POS e verifica che quello fatto dalle altre imprese esecutrici sia congruente con il proprio. Il coordinatore a sua volta verifica che i POS siano congruenti con il PSC.

2)Non siamo in presenza di cantieri temporanei e mobili, quindi siamo fuori dal campo di applicazione del Titolo IV. Niente coordinatore e niente PSC. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice all'interno della propria azienda,..... (art 26 D.Lgs 81/08), il datore di lavoro committente, quello della ditta appaltatrice ed eventualmente quelli dei subappaltatori, cooperano per l'individuazione dei rischi. In particolare ci si riferisce ai rischi di interferenze tra le varie lavorazioni (comprese quelle del committente) e con l'ambiente. In questo caso, a cura del datore di lavoro committente, viene elaborato il cosiddetto DUVRI, mentre l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori redigono i rispettivi POS che devono essere congruenti con il DUVRI.

Ora la mia domanda è questa, se uno avesse tutti i requisiti (facendo il corso, etyc...) la ditta esecutrice dei lavori può fare direttamente il PSC o deve nominare un esterno?
No, art. 89 comma 2 lettera f.
Comunque la nomina non la fa la ditta affidataria, ma il committente. Eventualmente, se in possesso dei requisiti, può fare lui stesso il coordinatore e quindi fare il PSC (art. 90 comma 6)

.........nel momento in cui una azienda "prende" il lavoro (es. società di servizi di progettazione) ma subappalta i lavori ad un'unica azienda che va in cantiere, non c'è da predisporre nessun PSC, ma l'azienda di servizi redigerà il proprio POS -posto a capo delle ditte subappaltatrici -(che paradossalmente rappresenta il PSC per l'azienda a cui ha subappaltato tutti i lavori). Naturalmente anche l'azienda che andrà in cantiere predisporrà il proprio POS tenendo conto delle prescrizioni e dei dettami riportati nel POS della ditta di servizi.

Non trovo alcun appiglio legale che avalli questa interpretazione. Mi sta bene che non ci sia bisogno di PSC se in cantiere c'è una sola azienda e l'appaltatore (la società di servizi di progettazione) non mette piede in cantiere. Ma che questa debba fare il POS, non l'ho trovato scritto da nessuna parte. A mio avviso il POS lo fa solo la ditta che effettivamente lavora in canitere.

Aggiungo da normativa:
presenza di due o più aziende anche non contemporanea.
lascio riflettere chicco sul luogo della contemporaneità..................(ufficio o cantiere?)

Cantiere. D. Lgs 81/08 Art. 90 comma 3.

Saluti.

Federico
 
Ultima modifica:
il CSP redige il PSC in concerto sicuramente con il responsabile dei lavori (progettista nella fase di progettazione dell'opera).!

Non sono d'accordo.
Che le due figure debbano collaborare è pacifico, anche se purtroppo spesso non il progettista fa il suo e al povero CSP tocca metterci una pezza alle scelte fatte dal progettista che hanno ricadute sulla sicurezza.
Così come è vero che il PSC risente inevitabilmente delle scelte di progettazione e dei tempi di esecuzione dell'opera.
Ma la redazione del PSC è compito esclusivo del CSP (o del CSE nei casi previsti). Il progettista non ha alcuna responsabilità circa i contenuti del PSC e non lo firma nemmeno per presa visione.

Saluti.

Federico
 
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