solare e fisco

maucap

New member
Salve a tutti,ho un dubbio sulla tassazione di impianti inferiori a 20 kw in regime di vendita,gli incentivi sono tassati?non ci ho ancora capito niente mi date una mano a capirci qualcosa?
 
Ciao Maucap,
premetto che nn sono un commercialista :-) ma secondo me dipende molto da chi realizza l'impianto :
- se persona fisica e' esente da tassazione
- se persona giuridica e' soggetta a tassazione.
Poi, accetto smentite.
ciao car.boni
 
indipendentemente dalla taglia dell'impianto, se vuoi vendere l'energia devi per forza avere o aprire una partita IVA, quindi in automatico diventi per forza una persona giuridica..con tutto ciò che ne comporta!!!!
 
ciao,

non è esattamente così:

fiscalmente si identificano le persone giuridiche con le società di capitali (srl e spa) in quanto soggetti fiscali a tutti gli effetti.
Gli altri tipi di società (snc, sas) sono società di persone ed i soggetti fiscali per le imposte dirette sono i soci.

Detto questo, gli incentivi ed i contributi dell'SSP sono tassati se rientrano in una attività, se cioè chi realizza l'impianto e ne è il soggetto responsabile ha una attività propria (quindi una partita iva), sia che sia persona fisica (ditta individuale o lavoratore autonomo), oppure società (di persone o di capitale).

E' evidente che a fronte della tassazione dell'incentivo, è possibile detrarsi tutti i costi (l'ammortamento dell'impianto e delle relative spese) e recuperare l'iva.

La circolare dell'agenzia delle entrate n. 46/E del 19.07.07 specifica che:

9.2.1 Impianti di potenza fino a 20 kw
Il soggetto persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, realizzi un impianto fino a 20 kw di potenza e si trovi nella condizione in cui l’energia prodotta risulti esuberante rispetto al proprio fabbisogno, come detto, può alternativamente:
• usufruire del servizio di “scambio sul posto”;
• vendere l’energia in esubero.
... cut
Nell’ipotesi di vendita dell’energia:
....cut
9.2.1.1 Impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non
commerciale.

Qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede medesima) si ritiene che lo stesso possa considerarsi utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, che la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale.

...cut
b) Proventi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
b.1) II.DD.: i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR
b.2) IVA: non configurandosi lo svolgimento in via abituale di un’attività commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad IVA.


in sostanza per la produzione che non eccede l'energia consumata, il ricavo della vendita di energia non è tassato per le imposte dirette e non è assoggettato ad IVA.
Viene tassato come 'redditi diversi' il ricavo della vendita dell'energia in esubero rispetto al fabbisogno (cioè energia acquistata).

La tariffa incentivante del conto energia in questo caso non è rilevante ai fini fiscali e quindi non tassata.

Quindi non è necessario avere una partita iva nel caso di vendita (e non SSP) per impianti sotto i 20 kWp, sempre che l'impianto rientri nella tipologia descritta dal punto 9.2.1.1.

Saluti
Sandro
 
Grazie per la risposta,allargo l'argomento allora,siccome sono indeciso su come impostare il mio impianto che dovrei installare in primavera pongo questo quesito:sono titolare di un edificio ad uso commerciale farmato da più unità (uffici e negozi)dati in locazione,l'immobile ha alcune parti in comune (condizionamento,illuminazione parcheggio,sistema di allarme ecc ecc)tutto ciò è servito da un contatore enel ad uso condominiale intestato a me (persona fisica) che fungo da amministratore condominiale.Se imposto l'impianto come uso condominiale e faccio lo scambio sul posto con la nuova normativa 50 kw,vi sembra un impostazione corretta?i proventi derivanti dagli incentivi sono tassati?
 
Si sapevo queste cose, ma io immagino che con l'innalzamento della soglia di scambio sul posto a 200 kw il limite per officina eletrica e la tassazione dovrebbe essere nulla,come adesso per impianti inf a 20 kw in regime di scambio sul posto.
 
Grazie per la risposta,allargo l'argomento allora,siccome sono indeciso su come impostare il mio impianto che dovrei installare in primavera pongo questo quesito:sono titolare di un edificio ad uso commerciale farmato da più unità (uffici e negozi)dati in locazione,l'immobile ha alcune parti in comune (condizionamento,illuminazione parcheggio,sistema di allarme ecc ecc)tutto ciò è servito da un contatore enel ad uso condominiale intestato a me (persona fisica) che fungo da amministratore condominiale.Se imposto l'impianto come uso condominiale e faccio lo scambio sul posto con la nuova normativa 50 kw,vi sembra un impostazione corretta?i proventi derivanti dagli incentivi sono tassati?

Scusa, non è che voglio farmi gli affari tuoi, ma vorrei capirci un po' di più sulla tua attuale posizione fiscale, per vedere anche come andrebbe ad inquadrarsi l'impianto FV.

Dici che sei titolare (cioè proprietario?) di un edificio uso comemrciale... e poi dici che fungi da amministratore condominiale.
Ma se sei unico proprietario, l'immobile NON è un condominio, e quindi non puoi esserne l'amministratore...
Quindi: c'è qualche altro comproprietario dell'immobile (che quindi è frazionato, ed è un condominio) oppure NON sei un amministratore condominiale ma, semplicemente, ti amministri il tuo immobile...
Qual'è la giusta?
 
........Ma se sei unico proprietario, l'immobile NON è un condominio, e quindi non puoi esserne l'amministratore.......


Buonasera Archimede,
nn desidero essere l'avvocato difensore di nessuno ma l'affermazione necessita una precisazione : tutti gli immobili con piu' di 4 unita' immobiliari diventano, per legge, dei condomini anche se di proprieta' di un unico soggetto che puo', avendone il titolo, esserne anche l'amministratore.
ciao car.boni
 
In effetti può essere poco chiaro,cerco di spiegarmi meglio.L'immobile è unico ed io sono il proprietario,in esso sono ricavati più unita immobiliari locate a utenti diversi(6),tutto l'immobile ha dei servizi in comuni per tutte le unità ed in particolare, condizionamento,parcheggio e relativa illuminazione ecc ecc.Per queste cose in comune devo fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese ed io vorrei essere l'amministratore.Quindi vorrei fare un impianto intestato al condominio ed essere io il soggetto responsabile.Spero di essere stato più chiaro,ciao Maurizio
 
Buonasera Archimede,
nn desidero essere l'avvocato difensore di nessuno ma l'affermazione necessita una precisazione : tutti gli immobili con piu' di 4 unita' immobiliari diventano, per legge, dei condomini anche se di proprieta' di un unico soggetto che puo', avendone il titolo, esserne anche l'amministratore.

????????
E da quando?!?!
Caratteristica essenziale perchè vi sia "condominio" è l'esistenza di una comunione; e se il proprietario è unico, non vi è comunione.
I condomini con più di 4 unità immobiliari richiedono obbligatoriamente la nomina di un amministratore (non obbligatorio per i condomini più piccoli), ma questo è tutto.
Un grattacielo di 150 unità immobiliari, tutte di proprietà della pincopallo srl invece NON è un condominio.

Ed ancora un distinguo: l'unico "Titolo" necessario per fare l'amministratore di immobili è un certificato medico che confermi che respiri e sei vivo: per il resto, non è richiesta neppure la licenza elementare (il che spiega la professionalità media di molti amministratori di condomini... ma è un altro discorso... :-)
Insomma: CHIUNQUE può fare l'amministratore di condominio.
 
Caratteristica essenziale perchè vi sia "condominio" è l'esistenza di una comunione; e se il proprietario è unico, non vi è comunione.
I condomini con più di 4 unità immobiliari richiedono obbligatoriamente la nomina di un amministratore (non obbligatorio per i condomini più piccoli), ma questo è tutto.
Un grattacielo di 150 unità immobiliari, tutte di proprietà della pincopallo srl invece NON è un condominio.

Ed ancora un distinguo: l'unico "Titolo" necessario per fare l'amministratore di immobili è un certificato medico che confermi che respiri e sei vivo: per il resto, non è richiesta neppure la licenza elementare (il che spiega la professionalità media di molti amministratori di condomini... ma è un altro discorso... :-)
Insomma: CHIUNQUE può fare l'amministratore di condominio.

Ciao Archimede,
mi permetto d'insistere vista la mia esperienza ultratrentennale nelle costruzioni edili.
Il costruttore/proprietario alla fine della costruzione dell'immobile, prima ancora di sapere se vendera' o terra' per se le unita' costruite, DEVE OBBLIGATORIAMENTE elaborare le tabelle millesimali per la ripartizione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle parti comuni e della gestione delle varie spese (generali, ascensore, scala, riscaldamento ecc) da inserire nel regolamento condominiale e deve depositarlo davanti ad un Notaio.
Automaticamente questa operazione da vita al Condominio. Tutto cio' che succede dopo nn ha importanza, da quel momento l'immobile puo' di un unico proprietario o 10 o 100 ma e' sempre un Condominio. Condominio lo e' anche quando la destinazione dell'immobile nn e' residenziale ma commerciale o industriale.

Veniamo all'Amministratore.
Oggi, considerati tutti gli adempimenti a cui sono sottoposti i Condomini, (un' enormita' per cio' che sono i flussi di cassa) nn e' sufficiente, come dici Tu, "respirare" ma devi avere una partita IVA e se nn sbaglio essere iscritto a qualche associazione di categoria.
Concordo con Te che la professionalita' media e' scarsa e svolgere bene questo ruolo richiede impegno.
Nn conosco la Tua professione e la provincia di residenza ma qui, in Liguria, le cose funzionano cosi.
ciao car.boni
 
Ciao Archimede,
mi permetto d'insistere vista la mia esperienza ultratrentennale nelle costruzioni edili.

Insisterò anch'io... :-)

Il costruttore/proprietario alla fine della costruzione dell'immobile, prima ancora di sapere se vendera' o terra' per se le unita' costruite, DEVE OBBLIGATORIAMENTE elaborare le tabelle millesimali per la ripartizione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle parti comuni e della gestione delle varie spese (generali, ascensore, scala, riscaldamento ecc) da inserire nel regolamento condominiale e deve depositarlo davanti ad un Notaio.

Se è vero che esiste questo obbligo, è senz'altro cosa molto recente: sono una sparuta minoranza dei condomini italiani ha un regolamento contrattuale, mentre la quasi totalità ha un regolamento solo assembleare (e molti non hanno nessun regolamento, nonostante l'obbligo di stilarlo...)
Comunque, il regolamento (assembleare o contrattuale che sia) è obbligatorio solo per condomini composti da più di 10 unità (art. 1138 C.C.)

Automaticamente questa operazione da vita al Condominio.

Negativo.

Il condominio esiste e comincia ad esistere nel momento in cui vi sono almeno due proprietari.
Cessa di esistere nel momento in cui il proprietario è unico.
Vedi art. 1100-1116 C.C.: Condominio.com - art. 1100-1116


Veniamo all'Amministratore.
Oggi, considerati tutti gli adempimenti a cui sono sottoposti i Condomini, (un' enormita' per cio' che sono i flussi di cassa) nn e' sufficiente, come dici Tu, "respirare" ma devi avere una partita IVA e se nn sbaglio essere iscritto a qualche associazione di categoria.

Anche qui, devo smentirti.
Anche se è difficile fare bene l'amministratore, e complicati sono gli adempimenti, ciononostante nessun requisito è richiesto all'amministratore (vedi anche ADUC - Di' la tua - Il Condominio - L'amministratore di condominio: requisiti, nomina, compiti , per esempio...)
Non è richiesta l'iscrizione a nessuna associazione di categoria (anche perchè ne esiste una mezza dozzina di nazionali, ed alcune centinaia locali... tutte a scannarsi fra di loro), nè è richiesta partita IVA (l'amministrazione di condominio si può configurare tranquillamente come un cocopro). Molti amministratori, invero, aprono partita IVA, ma solo se gestiscono un numero rilevante di condomini, oppure perchè si sono fatti i loro conti e gli conviene aprirla...
 
In effetti può essere poco chiaro,cerco di spiegarmi meglio.L'immobile è unico ed io sono il proprietario,in esso sono ricavati più unita immobiliari locate a utenti diversi(6),tutto l'immobile ha dei servizi in comuni per tutte le unità ed in particolare, condizionamento,parcheggio e relativa illuminazione ecc ecc.Per queste cose in comune devo fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese ed io vorrei essere l'amministratore.Quindi vorrei fare un impianto intestato al condominio ed essere io il soggetto responsabile.Spero di essere stato più chiaro,ciao Maurizio

Allora, la tua posizione (fiscale e civilistica) non è semplicissima, vediamo di non complicarla ulteriormente ...
Perchè dici che "devi fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese" ?
Se sei l'unico proprietario il condominio non esiste e non può esistere.
Se vuoi, per scrupolo, far stilare una tabella millesimale ad un professionista per decidere come ripartire le spese tra i diversi conduttori lo puoi fare, ma non è obbligatorio. Il modo con cui dividi tali spese è solo un problema tra te ed i conduttori, e l'esistenza di tale pseudo-tabella millesimale può esser utile a prevenire eventuali contestazioni... ma non sarà certo sufficiente a garantire che contestazioni non ce ne siano (basti pensarea tutte le liti che esistono nei condomini "veri" a questo proposito...)

Da un punto di vista strettamente fiscale puoi vederla in due diverse maniere(farai bene comunque a parlare con il tuo commercialista, per vedere quale sia la più corretta):

- l'impianto FV è un'innovazione straordinaria, che abbatte i costi di gestione delle parti comuni; quindi ne beneficeranno i conduttori (che non pagheranno più l'energia elettrica per i servizi comuni), ma i conduttori saranno chiamati a contribuire con un aumento del canone di affitto (in certi casi anche automatico); la tariffa incentivante invece viene tutta a te, in quanto proprietario dell'impianto

- te ne freghi dei tuoi conduttori, addebiti a loro normalmente tutte le spese, ti tieni sia il rimborso sia la tariffa incentivante (ma in tal caso sarebbe prudente, in fase di dichiarazione, denunciare anche i proventi del rimborso e pagare le relative imposte)

Dimenticavo: la fiscalità, in Italia, non è una scienza esatta... quindi difficile dire quale di queste due interpretazioni sia quella giusta. Quella che mette più al sicuro da eventuali obiezioni e contestazioni del fisco è senz'altro la seconda.
 
Ciao Archimede,
il CC regola in modo troppo superficiale sia la comunione che il condominio attraverso gli art. da Te citati.
Questa pochezza di legislazione ha fatto si che si aprissero (da sempre) un miriade di cause e causette con il solo vantaggio di arricchire gli avvocati.
Personalmente, da quando ci occupiamo di costruzioni (oltre 55 anni), abbiamo sempre "dotato" i fabbricati di un "regolamento contrattuale e di condominio" al di la del numero dei proprietari.
Poi ognuno ha la sua visone e fa le "cose" con la propria testa con i risultati che sappiamo...............
Sugli amministratori nn ho mai sentito nessuno che lo facesse con un contratto "cocopro". Mi fido sulla parola.
ciao car.boni
 
Ciao Archimede,
il CC regola in modo troppo superficiale sia la comunione che il condominio attraverso gli art. da Te citati.
Questa pochezza di legislazione ha fatto si che si aprissero (da sempre) un miriade di cause e causette con il solo vantaggio di arricchire gli avvocati.

Vero.
Anche se non è che siano le "poche leggi" a provocare le cause, ma le "leggi scritte male"...

Personalmente, da quando ci occupiamo di costruzioni (oltre 55 anni), abbiamo sempre "dotato" i fabbricati di un "regolamento contrattuale e di condominio" al di la del numero dei proprietari.

Questa cosa ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi.
I vantaggi sono evidenti.
Gli svantaggi sono:
- i condomini con regolamento contrattuale non sono meno litigiosi di quelli con regalmento assembleare; quindi il regolamento contrattuale non riduce il numero delle liti
- un errore in un regolamento contrattuale è un errore insanabile, che può essere una croce per tutto il condominio. Vai davanti alla Sacra Rota e puoi annullare anche un matrimonio cattolico celebrato dal Papa, ma di modificare un regolamento contrattuale non se ne parla proprio...

Vuoi un esempio? Poniamo che, vent'anni fa, sia stato steso un regolamento contrattuale che vieta di sistemare sul tetto qualsiasi tipo di impianto (sembrerebbe ragionevole, vero? Tutti 'sti antennisti sul tetto che muovono tegole e combinano disastri...).
Supponiamo che oggi TUTTI siano d'accordo ed entusiasti, in quel condominio, a sistemare un impianto FV...
Beh, l'impianto non lo puoi fare lo stesso.
E se lo fate lo stesso (tanto, sono tutti d'accordo, vero?), e tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare... ebbene, lo farà smontare, e farà ripristinare il tetto... tutto a spese degli altri.
 
.............Poniamo che, vent'anni fa, sia stato steso un regolamento contrattuale che vieta di sistemare sul tetto qualsiasi tipo di impianto (sembrerebbe ragionevole, vero? Tutti 'sti antennisti sul tetto che muovono tegole e combinano disastri...).
Supponiamo che oggi TUTTI siano d'accordo ed entusiasti, in quel condominio, a sistemare un impianto FV...
Beh, l'impianto non lo puoi fare lo stesso.
E se lo fate lo stesso (tanto, sono tutti d'accordo, vero?), e tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare... ebbene, lo farà smontare, e farà ripristinare il tetto... tutto a spese degli altri.



Ciao Archimede,
il discorso si fa interessante.
A tutte le cose che hai detto, vere, bisogna dire che un regolamento contrattuale e' modificabile con l'assenso di TUTTI i millesimi (di proprieta' o in mancanza della tabella quelli generali) che compongono il Condominio.
Questo deve essere formalizzato nei modi corretti ed e' valido e nn impugnabile da chi "tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare".
Modifiche al regolamento contrattuale sono gia' state fatte, sono difficili ma nn impossibili.
ciao car.boni
 
Ciao Archimede,
al discorso del precedente messaggio vorrei aggiungere una cosa.
I regolamenti contrattuali e condominiali, perche' siano efficaci, debbono esser redatti da persone superpartes e nn da chi puo' trarne vantaggi (costruttore o maggior proprietario).
Fatto in questo modo, con la massima elasticita' e la possibilita' di modifiche future, puo' sfidare il tempo.
ciao car.boni
 
Ciao Archimede,
il discorso si fa interessante.
A tutte le cose che hai detto, vere, bisogna dire che un regolamento contrattuale e' modificabile con l'assenso di TUTTI i millesimi (di proprieta' o in mancanza della tabella quelli generali) che compongono il Condominio.
Questo deve essere formalizzato nei modi corretti ed e' valido e nn impugnabile da chi "tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare".
Modifiche al regolamento contrattuale sono gia' state fatte, sono difficili ma nn impossibili.
ciao car.boni


Non è così semplice.
Ad esempio, esistono ad esempio sentenze di cassazione che specificano che le modifiche ai regolamenti contrattuali sono valide solo se si dimostra che alla base di queste modifiche vi è un negozio contrattuale.
Se chi stende il nuovo regolamento non si cura di documentare adeguatamente tale negozio contrattuale (con tanto di trasferimenti di corrispettivi e/o quote millesimali tra i condomini), la modifica, ancorchè bollata dal Papa, sarà facilmente annullabile.
 
Indietro
Top