5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di
cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di
cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre
2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe
incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il
termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;
b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al
mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.