Dopo l'emissione delle linee-guida la possibilità di semplificazione per gli aerogeneratori sotto 60 kW sono aumentate.
Vi riporto una parte delle deduzioni che ho predisposto contro l'inserimento nel regolamento urbanistico di un Comune di norme per "contenere" il mini eolico.
Spero di fare cosa utile.
........ omissis ...........
Comunque, a fronte di una “pseudo legislazione” locale che di fatto aveva smembrato, sul piano normativo ed autorizzativo il territorio nazionale e regionale, senza certezza del diritto per i privati che volevano investire e per le aziende del settore, il legislatore nazionale è intervenuto con le suddette linee-guida quando ha voluto perentoriamente affermare nella sua prima pagina, al punto 1.2. quanto segue:
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Il quale paragrafo 17 detta norme per la valutazione degli impianti soggetti ad autorizzazione unica secondo l’allegato 4) il quale ha un campo di applicazione preciso e cioè:
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio
Ne consegue che per quanto attiene il mini-eolico non sia in potere dei Comuni e neppure delle Regioni emanare norme per il loro inserimento paesaggistico.
Ci sembra di poter dire che l’impianto generale delle Linee Guida intenda semplificare (come è sempre auspicato ma raramente realizzato) tutta la procedura relativa agli impianti “sotto soglia” e norma con estrema esattezza tutto il procedimento quando dice:
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera:principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12 , l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
Ci sembra questa norma di chiarezza esemplare, tale da non lasciare spazio per nuove norme specifiche che avrebbero solo la conseguenza di aggravare il procedimento, sempre rammentando la “pubblica utilità” degli impianti da rinnovabili.
In sostanza il legislatore stabilisce che la salvaguardia delle aree sensibili si attua attraverso l’acquisizione delle concessioni o autorizzazioni di volta in volta necessarie in relazione alle specifiche tutele a cui quel particolare territorio è sottoposto.
Si coglie con la norma di cui al precedente 11.2 sia l’esigenza di semplificazione sia quella della tutela. In sostanza, ci sembra di poter dire, il legislatore, sulla scia delle sentenze della Corte Costituzionale, non ritiene ammissibili norme specifiche e dedicate al mini-eolico ma prevede semplicemente che siano attivate le procedure già incluse nella normativa esistente (DIA) e con le forme di tutela dei beni pubblici già operanti per la generalità degli interventi ( concessioni ed utorizzazioni).
Siamo quindi a chiedere a Cotesta Amministrazione, di voler semplicemente togliere ogni riferimento agli impianti eolici sotto i 60 kW di potenza nell’osservando Regolamento Urbanistico, essendo la procedura già ampiamente normata dalla prevalente legislazione nazionale.
Vi riporto una parte delle deduzioni che ho predisposto contro l'inserimento nel regolamento urbanistico di un Comune di norme per "contenere" il mini eolico.
Spero di fare cosa utile.
........ omissis ...........
Comunque, a fronte di una “pseudo legislazione” locale che di fatto aveva smembrato, sul piano normativo ed autorizzativo il territorio nazionale e regionale, senza certezza del diritto per i privati che volevano investire e per le aziende del settore, il legislatore nazionale è intervenuto con le suddette linee-guida quando ha voluto perentoriamente affermare nella sua prima pagina, al punto 1.2. quanto segue:
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Il quale paragrafo 17 detta norme per la valutazione degli impianti soggetti ad autorizzazione unica secondo l’allegato 4) il quale ha un campo di applicazione preciso e cioè:
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio
Ne consegue che per quanto attiene il mini-eolico non sia in potere dei Comuni e neppure delle Regioni emanare norme per il loro inserimento paesaggistico.
Ci sembra di poter dire che l’impianto generale delle Linee Guida intenda semplificare (come è sempre auspicato ma raramente realizzato) tutta la procedura relativa agli impianti “sotto soglia” e norma con estrema esattezza tutto il procedimento quando dice:
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera:principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12 , l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
Ci sembra questa norma di chiarezza esemplare, tale da non lasciare spazio per nuove norme specifiche che avrebbero solo la conseguenza di aggravare il procedimento, sempre rammentando la “pubblica utilità” degli impianti da rinnovabili.
In sostanza il legislatore stabilisce che la salvaguardia delle aree sensibili si attua attraverso l’acquisizione delle concessioni o autorizzazioni di volta in volta necessarie in relazione alle specifiche tutele a cui quel particolare territorio è sottoposto.
Si coglie con la norma di cui al precedente 11.2 sia l’esigenza di semplificazione sia quella della tutela. In sostanza, ci sembra di poter dire, il legislatore, sulla scia delle sentenze della Corte Costituzionale, non ritiene ammissibili norme specifiche e dedicate al mini-eolico ma prevede semplicemente che siano attivate le procedure già incluse nella normativa esistente (DIA) e con le forme di tutela dei beni pubblici già operanti per la generalità degli interventi ( concessioni ed utorizzazioni).
Siamo quindi a chiedere a Cotesta Amministrazione, di voler semplicemente togliere ogni riferimento agli impianti eolici sotto i 60 kW di potenza nell’osservando Regolamento Urbanistico, essendo la procedura già ampiamente normata dalla prevalente legislazione nazionale.
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