Buongiorno a tutti,
la legge n. 99 del 2009 ha modificato la disciplina dei certificati verdi attribuendo l’obbligo, a decorrere dal 2011, agli utenti in prelievo del servizio di dispacciamento (società di vendita) di acquistare i certificati verdi in base all’energia consumata dai clienti finali.
Purtroppo la legge è estremamente generica e si presta a non pochi dubbi interpretativi, il più grande è quello che può far intravedere impatti sulle società di vendita sin dal 2010 (incremento atteso dei prezzi di vendita di 2/3 €/MWh).
La legge n. 99 del 2009 ha introdotto una significativa riforma nella disciplina dei certificati verdi, spostando l’obbligo dalle società produttrici di energia elettrica alle società di vendita, gli utenti in prelievo del servizio di dispacciamento.
Nello specifico la legge prevede ai commi 18 e 19 dell’articolo 27:
18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui al l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
Lo spostamento dell'obbligo di acquisto dei CV dai produttori ai fornitori indubbiamente amplia il mercato della domanda almeno sotto il profilo delle potenziali controparti, sotto il profilo del valore dei CV non c'è la sensazione che questo possa incrementarne il valore.
Entro febbraio l'MSE dovrà emanare i regolamenti attuativi, l'AEEG ha già espresso la sua contrarietà alla Legge, vediamo cosa succede.
A voi la parola.
Buon inizio settimana a tutti
Rem
la legge n. 99 del 2009 ha modificato la disciplina dei certificati verdi attribuendo l’obbligo, a decorrere dal 2011, agli utenti in prelievo del servizio di dispacciamento (società di vendita) di acquistare i certificati verdi in base all’energia consumata dai clienti finali.
Purtroppo la legge è estremamente generica e si presta a non pochi dubbi interpretativi, il più grande è quello che può far intravedere impatti sulle società di vendita sin dal 2010 (incremento atteso dei prezzi di vendita di 2/3 €/MWh).
La legge n. 99 del 2009 ha introdotto una significativa riforma nella disciplina dei certificati verdi, spostando l’obbligo dalle società produttrici di energia elettrica alle società di vendita, gli utenti in prelievo del servizio di dispacciamento.
Nello specifico la legge prevede ai commi 18 e 19 dell’articolo 27:
18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui al l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
Lo spostamento dell'obbligo di acquisto dei CV dai produttori ai fornitori indubbiamente amplia il mercato della domanda almeno sotto il profilo delle potenziali controparti, sotto il profilo del valore dei CV non c'è la sensazione che questo possa incrementarne il valore.
Entro febbraio l'MSE dovrà emanare i regolamenti attuativi, l'AEEG ha già espresso la sua contrarietà alla Legge, vediamo cosa succede.
A voi la parola.
Buon inizio settimana a tutti
Rem
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