Ciao a tutti,
vista l'importanza dell'argomento, e a seguito di alcuni approfondimenti che ho affrontato con il GSE
devo dire che dopo aver letto il documento che dovrebbe chiarire e dare definizioni (procedure applicative)
soprattutto riguardo alla definizione "senza sottensione di alveo" ... i dubbi sono aumentati (assurdo!) ...
... o almeno lo sono per me, non so se lo è anche per voi ...
Nel senso che leggendo le procedure applicative e la definizione "senza sottensione di alveo"
sembra che (uso il condizionale)
il limite per l'accesso diretto agli incentivi per i nuovi impianti idro-elettrici con/senza canale di derivazione
che turbinano acqua al netto della scala risalita pesci
sia 250 kw e non 50 kw.
(breve estratto dal DM 6 Luglio 2012)
Art. 4
(Accesso ai meccanismi di incentivazione)
...
3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi
di incentivazione di cui al presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è
elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di
risalita, senza sottensione di alveo naturale;
definizioni e specifiche - procedure applicative GSE (breve estratto)
1.3.4 Impianti a fonte idraulica
Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell’incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:
- impianti ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto);
- impianti a bacino o a serbatoio.
Tali categorie devono essere individuate sulla base delle definizioni dell'EURELECTRIC (ex UNIPEDE).
Nell’ambito della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie dei registri il Decreto definisce le seguenti sub-tipologie di impianti ad acqua fluente:
a) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
d) impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.
Ai fini della determinazione della potenza massima per l’accesso diretto agli incentivi (come meglio definita nel paragrafo 2.2.1), il Decreto definisce le seguenti condizioni per l’accesso diretto con potenza nominale non superiore a 250 kW (500 kW se realizzati da Amministrazioni pubbliche con procedure ad evidenza pubblica):
e) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
f) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
g) impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
Con riferimento a tali sub-tipologie si sottolinea quanto segue:
- la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti per ciascuna sub-tipologia deve essere desumibile dal disciplinare di concessione o dimostrabile da un’apposita relazione tecnica.
- per “quota parte del DMV” deve intendersi “il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita”; la sub-tipologia di cui al punto d) è, pertanto, equivalente a quella di cui al punto g);
- con l’espressione “senza sottensione di alveo naturale” si intende “senza nessuna derivazione di acqua aggiuntiva”.
link DM 6 Luglio 2012:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...io_2012_sf.pdf
Procedure Applicative DM 6 Luglio 2012 (dal sito GSE):
http://www.gse.it/it/Qualifiche e certificati/Incentivi_DM_06_07_2012/Pagine/default.aspx
vista l'importanza dell'argomento, e a seguito di alcuni approfondimenti che ho affrontato con il GSE
devo dire che dopo aver letto il documento che dovrebbe chiarire e dare definizioni (procedure applicative)
soprattutto riguardo alla definizione "senza sottensione di alveo" ... i dubbi sono aumentati (assurdo!) ...
... o almeno lo sono per me, non so se lo è anche per voi ...
Nel senso che leggendo le procedure applicative e la definizione "senza sottensione di alveo"
sembra che (uso il condizionale)
il limite per l'accesso diretto agli incentivi per i nuovi impianti idro-elettrici con/senza canale di derivazione
che turbinano acqua al netto della scala risalita pesci
sia 250 kw e non 50 kw.
(breve estratto dal DM 6 Luglio 2012)
Art. 4
(Accesso ai meccanismi di incentivazione)
...
3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi
di incentivazione di cui al presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è
elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di
risalita, senza sottensione di alveo naturale;
definizioni e specifiche - procedure applicative GSE (breve estratto)
1.3.4 Impianti a fonte idraulica
Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell’incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:
- impianti ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto);
- impianti a bacino o a serbatoio.
Tali categorie devono essere individuate sulla base delle definizioni dell'EURELECTRIC (ex UNIPEDE).
Nell’ambito della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie dei registri il Decreto definisce le seguenti sub-tipologie di impianti ad acqua fluente:
a) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
d) impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.
Ai fini della determinazione della potenza massima per l’accesso diretto agli incentivi (come meglio definita nel paragrafo 2.2.1), il Decreto definisce le seguenti condizioni per l’accesso diretto con potenza nominale non superiore a 250 kW (500 kW se realizzati da Amministrazioni pubbliche con procedure ad evidenza pubblica):
e) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
f) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
g) impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
Con riferimento a tali sub-tipologie si sottolinea quanto segue:
- la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti per ciascuna sub-tipologia deve essere desumibile dal disciplinare di concessione o dimostrabile da un’apposita relazione tecnica.
- per “quota parte del DMV” deve intendersi “il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita”; la sub-tipologia di cui al punto d) è, pertanto, equivalente a quella di cui al punto g);
- con l’espressione “senza sottensione di alveo naturale” si intende “senza nessuna derivazione di acqua aggiuntiva”.
link DM 6 Luglio 2012:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...io_2012_sf.pdf
Procedure Applicative DM 6 Luglio 2012 (dal sito GSE):
http://www.gse.it/it/Qualifiche e certificati/Incentivi_DM_06_07_2012/Pagine/default.aspx
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