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Serre fotovoltaiche Regione Sicilia

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  • #61
    Salve sebym,

    ho da poco ricevuto l'incarico di progettare una serra fv in provincia di Siracusa, ma non mi sto raccapezzando con le normative regionali e comunali. Tu che documenti hai preparato e soprattutto a chi li hai inviati? Escluso il progetto all'Enel?
    Grazie

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    • #62
      Tiriamo le somme

      Ciao a tutti,
      ho letto il Pears, un po su internet ed infine qui sul forum e vi ringrazio per le indicazioni che fornite, solo alcne vanno in contrasto con le altre (di certo a causa della poca chiarezza in merito da parte del legislatore...). Vi chiederei se possibile di redigere un elenco passo passo delle autorizzazioni che un povero progettista deve chiedere ed a chi per realizzare un impianto FV inferiore al MWp su serra in sicilia, abbozzato uno lo si corregge in base alle nostre idee o esperienze dirette e vediamo di uscirne...

      Grazie a tutti in anticipo!!!!

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      • #63
        seguo anche io con interesse... sto avendo difficoltà anche io a capire quali sono i doc.. devo realizzare una serra fv da 200kwp circa

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        • #64
          La LR 37/85 è ancora in vigore o ci sono leggi più recenti che riguardano le serre?
          Per il rischio disertificazione non ho ancora capito cosa fare, basta una dichiarazione di un agronomo o la regione sicilia vuole qualcos'altro? e poi dove si consegna? ad oggi nessuno mi ha saputo dare una risposta certa.
          Se c'è qualcuno ferrato sulle leggi siciliane in materia di serre fotovoltaiche mi farebbe un grosso favore ad elencare le autorizzazioni necessarie.

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          • #65
            Se vai sul sito dell'ARTA, ci sono parecchi pareri dell'assessorato in merito, a risposta di chiarimenti da parte dei comuni.
            Noterai come lo stesso assessorato invita i comuni alla massima cautela (una cosa è una serra di 400mq, ben diversa è una serra da 10 ettari!).
            Nel nuovo regolamento al PEARS è previsto un rapporto di copertura massimo pari al 15%, un lotto minimo di 5000mq, e un titolo abilitativo comunale.

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            • #66
              Originariamente inviato da dfteam Visualizza il messaggio
              Se vai sul sito dell'ARTA, ci sono parecchi pareri dell'assessorato in merito, a risposta di chiarimenti da parte dei comuni.

              Nel nuovo regolamento al PEARS è previsto un rapporto di copertura massimo pari al 15%, un lotto minimo di 5000mq, e un titolo abilitativo comunale.
              Sai dove si può trovare questo regolamento al pears così si può studiare il tutto?

              ciao

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              • #67
                serre ed autorizzazioni

                la mia opinione sulle serre è che sono un pasticcio incredibile.

                L'applicazione della tecnologia fotovoltaica ad una struttura come la serra, utilizzando una semplificazione normativa prevista per la sostituzione di elementi edilizi in strutture esistenti o comunque dotate di autonoma funzione, rappresenta una potenziale forzatura che incontra difficoltà.

                Principalmente una:
                - lo statuto della struttura e la sua autonoma giustificazione;

                In ragione di tale potenziale difficoltà nel DM agosto 2010, e nella successiva regolazione del GSE, sono state specificate due cose di grande rilevanza:
                1- le serre NON SONO EDIFICI;
                2- queste ultime devono essere effettivamente coltivate, pena la decadenza dagli incentivi.

                Quasi tutte le norme che avete citato si riferiscono ad edifici. O a tettoie agganciate ad edifici (o nelle loro pertinenze). Quindi non si applicano alle serre.

                In sostanza il mio parere è che le serre vanno fatte con la AU. Comunque non con la PAS (quest'ultima si applica solo agli impianti di cui ai punti 11 e 12 delle Linee Guida, cioè:
                - ... impianti inferiori a 20 kW,
                - impianti integrati ad edifici esistenti,
                - su edifici anche non esistenti e nelle loro pertinenze purchè compatibili con lo scambio sul posto).
                Cfr slide 4 e 8


                Naturalmente su questo tema la confusione è tale che tutte le risposte sono possibili. Ma attenzione perchè un buon avvocato di una banca (o un fondo) potrebbe farvi le mie stesse obiezioni (e quindi bloccare il finanziamento).
                Ultima modifica di alvisal61; 10-04-2011, 17:22.

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                • #68
                  Originariamente inviato da isertec Visualizza il messaggio
                  Comunque pare che il Comune di Castelvetrano, si basa sulla "presa di posizione dell'Ass. Reg. Territorio e Ambiente" che considera le serre fotovoltaiche ancorate stabilmente al suolo come "nuove costruzioni" e quindi soggette a concessione edilizia.
                  Questo è infatti il punto:
                  - se le serre sono edifici (malgrado il DM 6 agosto 2010 dica espressamente il contrario, probabilmente al fine delle facilitazioni procedimentali connesse) allora devono rispettare gli indici per gli edifici;
                  - se le serre NON sono edifici (perchè sono strutture temporanee di servizio al fondo agricolo, o mezzi di produzione assimilate a tettoie, coperture, etc.) allora non devono rispettare gli indici MA NON SI PUO' integrare ad esse l'impianto di produzione elettrica con tecnologia fotovoltaica senza autorizzarlo esplicitamente (la PAS non si può applicare e tanto meno la comunicazione prevista dal TU per l'Edilizia).

                  L'equivoco è che quando si scrive "serre" spesso si pensa alle serre mobili, non strutturali e rimovibili. Che godono in tutte le legislazioni regionali di grosse facilitazioni.

                  Una norma regionale del 1985 è un poco vecchiotta e comunque in contrasto con il nuovissimo D. Lgs 28/2011 che, come ha detto l'Ufficio legale del MISE, ha "legificato" il DM 10 settembre 2010, nel momento in cui richiama i suoi articoli. E' probabile un recepimento delle Linee Guida.

                  Quindi consiglierei molta prudenza. Eventualmente fare istanza di parere scritto alle amministrazioni coinvolte citando le norme che fanno problema.
                  Ultima modifica di alvisal61; 10-04-2011, 17:27.

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                  • #69
                    Originariamente inviato da sebym Visualizza il messaggio
                    cioa se ti interessa io dispongo di 5 serre fotovoltaiche, ciascuna di 100Kwp, per un totale di 500 Kwp, nel mio terreno, in provincia di Siracusa, già autorizzate e con il preventivo enel già pagato....
                    Già accettate dal GSE?

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                    • #70
                      [QUOTE=alvisal61;119199898]la mia opinione sulle serre è che sono un pasticcio incredibile.


                      Quasi tutte le norme che avete citato si riferiscono ad edifici. O a tettoie agganciate ad edifici (o nelle loro pertinenze). Quindi non si applicano alle serre.

                      In sostanza il mio parere è che le serre vanno fatte con la AU. Comunque non con la PAS

                      CIAO A TUTTI.
                      Intanto ringrazio Alvisal per il file interessantissimo ed estremamente chiaro (finalmente uno) che ha postato.

                      mi piacerebbe fare un passettino aggiuntivo per le serre in Sicilia perchè nella confusione generale creatasi attraverso i combinati dispositivi delle norme esistenti, in Sicilia le serre RIMANGONO UN PUNTO INTERROGATIVO ANCORA PIù GRANE CHE ALTROVE.
                      Tutto deriva da cosa sono le serrenon si possano fare con PAS ma che non necessitino nemmeno di AU regionale, ma di autorizzazione comunale ovvero di concessione edilizia se il comune intendesse la serra Fotovoltaica un edificio. E questo indipendentemente dalla taglia Ai sensi del Pears 2009.

                      cito i due passi del Pears:
                      "ARTICOLO 19: Interventi Soggetti a Provedimenti dei Comuni:
                      Sono soggetti ESCLUSIVAMENTE ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli interventi:
                      Lettera b) FOTOVOLTAICI DEFINITI INTEGRATI O PARZIALMENTE INTEGRATI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 LETT. B2) E B3 DEL D.M. 19.02.2007, DI POTENZA FINO AD 1 MW;"
                      L'altro è l'articolo 24 estende il limite oltre il MW a impianti integrati o parzialmente integrati (sempre ai sensi del DM 19.02.2007) su "SUPERFICI, edifici, fabbricati, strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo"

                      Io concordo che le serre non siano edifici ai sensi della nuova norma come non lo sono le tettoie e le altre cose ritengo debbano entrare se non nei fabbricati o nelle strutture edilizie almeno nelle SUPERFICI.

                      Ho posto la questione all'ufficio tecnico preposto alle autorizzazioni ed a quello preposto alle concessioni edilizie del comune di mio interesse e poi vi farò sapere la risposta.

                      Tutti i commenti sono benvenuti
                      Sempre sul tema Ma se le serre non sono EDIFICI (e concordo che possano non esserlo) possono non essere dei FABBRICATI, o delle STRUTTURE EDILIZIE o DELLE SUPERFICI.......
                      Saluti
                      NIcola

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                      • #71
                        facciamo un passo indietro.
                        Qui non si sta discutendo se le serre siano -per qualche altro ente o fine- edifici, fabbricati (ovviamente lo sono in senso letterale) o costituiscano superfici eventualmente utilizzabili. Si discute se su tale manufatto si possa istallare un impianto tecnologico atto a produrre energia elettrica con la tecnologia fotovoltaica ed esercirne l'uso.

                        Per la precisione neppure di questo (perchè è ovvio che si può in linea generale).

                        La questione è se per costruire l'impianto, ed esercirne l'uso, si possano utilizzare le procedure semplificate previste dalla norma per il caso di impianti apposti sulle superfici utili degli edifici, o nelle pertinenze degli stessi. La risposta da quanto si legge appare NO (almeno per la normativa nazionale in via di recepimento da tutte le regioni).


                        Si tratta, cioè, di decidere se gli impianti sulle serre siano facilitati. Inizialmente (2007) lo erano, poi sono state fatte centinaia di progetti di serre da decine di megavatt ognuno, in regioni come la sardegna, da sviluppatori molto frettolosi e le regioni (oltre al Ministero Beni Culturali) hanno stretto i recinti. Per la precisione il MiBE ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura quando una serra è funzionale, sentendosi rispondere che lo era solo per percentuali di copertura opaca del 15 %. Quindi ha pensato di introdurre una norma in tal senso ma (al momento) l'ha scartata per l'eccesso di contenziosi che avrebbe provocato. Quindi ha ripiegato sulle precisazioni, che ha fatto fare al GSE ed ha fatto inserire nel DM 6 agosto 2010.

                        Quello che ho raccontato l'ho sentito in un convegno a Roma e dalla viva voce di un Direttore Generale (quello preposto alla tutela del paesaggio) del Ministero stesso con cui ho parlato. Inoltre ho fatto alcune "diligence" su serre in Sardegna (solo una positiva).

                        Ripeto, consiglio la prudenza. Le norme si potrebbero stringere ancora (anche perchè è facile prevedere che con la norma introdotta del 28/11 sul limite a 1 MW per gli impianti a terra, molti ripiegheranno sulle serre).
                        Ultima modifica di alvisal61; 10-04-2011, 17:29.

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                        • #72
                          Originariamente inviato da alvisal61 Visualizza il messaggio

                          La questione è se per costruire l'impianto ed esercirne l'uso si possa utilizzare le procedure semplificate previste dalla norma per il caso di impianti apposti sulle superfici utili degli edifici, o nelle pertinenze degli stessi. La risposta da quanto si legge appare NO.


                          Si tratta, cioè, di decidere se gli impianti sulle serre siano facilitati. Inizialmente (2007) lo erano, poi sono state fatte centinaia di progetti di serre da decine di megavatt ognuno, in regioni come la sardegna, da sviluppatori molto frettolosi e le regioni (oltre al Ministero Beni Culturali) hanno stretto i recinti. .

                          Salve Alvisal,
                          Io non ho capito infatti in ciascuna regione ed in particolare in Sicilia se si applica la normativa nazionale che tu citi e che riguarda la facilitazione autorizzativa per gli impianti sugli EDIFICI o sulle pertinenze con i limiti chiarissimi che vi sono, oppure se in qauesta materia ad esempio in Sicilia prevale la normativa regionale che fa riferimento alle norme del 2007 e che consentirebbe l'autorizzazione comunale (che è di gran lunga più semplice della Autorizzazione Unica Regionale).

                          Io temo proprio la tua indicazione finale e cioè con la fine dell'incentivo agli impianti a terra oltre il MW, questi impianti vadano su serra, dato che l'aticolo 24 del PEARS Sicilia che non limita nemmeno la potenza, possa iniziare a fare gola un po' a tutti.

                          Se non ho capito male il tuo warning, potrebbe succedere che il GSE successivamente alla realizzazione possa non concedere l'incentivo (ammesso che ci sarà per gli impianto grossi) er la discrepanza tra la procedura autorizzativa prevista a livello Nazionale e quella regionale?
                          Addirittura facendo diventare preferibile perseguire la via di una Edificio da adibire a serra che viene realizzato con regolare concessione edilizia.... (ovviamente nel rispetto dei rapporti di copertura realizzabili)

                          Grazie comunque dei tuoi interventi sempre lucidi e completi.

                          Nicola

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                          • #73
                            Si, il rischio è quello. Già leggendo con attenzione il nuovo decreto ce ne potremo fare un'idea (molta attenzione alle definizioni).

                            Poi, quando ci sarà l'assalto alla carovana, potrebbero esserci reazioni scomposte, che per gli operatori come siamo noi sono pericolosissime.

                            Io lavoro un poco dappertutto, ma per ovvie ragioni di comodità conosco molto nel dettaglio la situazione degli uffici regionali della mia regione. circa un anno fa tra i due assessorati competenti (industria per l'autorizzazione e ambiente per le procedure ambientali) c'è stato un feroce scambio di fax e di pareri strutturati su questo tema. L'assessorato industria reputava che dovessero andare all'autorizzazione comunale e quello ambiente (anche se non tutti i funzionari dei tavoli) che dovesse fare addirittura la VIA e che comunque dovevano fare la AU. Poi si sono rivolti al Ministero (gli uffici si sentono continuamente) e dopo qualche mese il decreto ha fatto uscire quello che vedete. Un paio di mesi prima già, però, una FAQ del GSE chiariva che la serra deve essere sempre coltivata.

                            Trovo che il rischio ci sia.

                            In Sicilia stiamo seguendo un grande impianto da 10 MW su ombrari alti (oltre 2,50 m) per un cliente che ha una grande impresa agricola e di allevamento su un suo suolo. Lui voleva fare una serra, noi lo abbiamo sconsigliato e abbiano definito un piccolo allevamento che si giova dell'ombra. Ma abbiamo chiesto la VIA e la AU. Per evitare che chiunque domani possa dire che la procedura non è giusta.
                            Ultima modifica di alvisal61; 09-04-2011, 17:29.

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                            • #74
                              Interessante, ma per quale motivo un ombraio sarebbe preferibile rispetto ad una serra?

                              quale è secondo te il tempo stimato perchè questo impianto da 10MW ottenga la AU e la VIA, perchè poi per costruirlo fisicamente ci potrebbe volere anche un annetto.

                              Certo che se L'autorizzazione unica richiedesse un tempo ragionevole tipo 3-6 mesi anche io non cercherei scorciatoie e farei comunque la richiesta di AU. Al massimo la regione mi potrebbe rispondere che la competenza sotto il MW e su serra è comunale e a questo punto si risolve tutto.

                              comunque concordo che sarà molto interessante vedere cosa dirà il nuovo conto energia e che termini userà.

                              ciao e grazie ancora
                              Nicola

                              Commenta


                              • #75
                                In parte è per la coltivazione. La serra è un dispositivo per massimizzare la produzione tramite il controllo del clima. Quasi tutte le piante hanno bisogno della radiazione solare per crescere bene e la loro produttività è in rapporto con questa. Alcune hanno bisogno di ombra in alcune stagioni, ma non in tutte. Per cui non è facile trovare una coltivazione in cui la serra con copertura fotovoltaica sia efficiente. Alcuni professori di agraria (nella nostra squadra c'è una società specializzata di agronomi) escludono del tutto che ne esistano in generale.

                                Se io faccio un dispositivo la cui effettiva ragione di essere sta nel valore del suo tetto potrei ricevere l'obiezione che si tratta di una serra "disfunzionale" e quindi che non sia una serra. Questa linea di ragionamento, supportata da perizie del servizio agricoltura regionale, è stata seguita in almeno un caso nel Lazio con conseguenze di natura anche penale.

                                Di fronte a questa linea di ragionamento i nostri agronomi hanno cercato una forme di uso del suolo agricolo che avesse bisogno di ombra (in parte), poi ne abbiamo parlato con il cliente e abbiamo trovato un "piccolo allevamento" nel quale gli animali mangiano piante che crescono tra un ombraio e l'altro (gli ombrari coprono spazi di lavoro comunque presenti nel normale lay-out produttivo di questi allevamenti) e poi vengono raccolti e commercializzati. L'impianto è stato progettato vicino ad un mercato generale che ha una sezione idonea.


                                Quindi è preferibile soltanto perchè il progetto complessivo "agricolo-industriale-energetico" richiedeva un ombrario. Se avessimo fatto tutto ciò sotto serra (in nord africa si fa anche sotto serra) avremmo avuto bisogno di serre così importanti da rischiare l'incompatibilità urbanistica. Ed inoltre sarebbero costate di più.

                                Purtroppo in Sicilia i tempi sono lunghi (non quelli della procedura, ma quelli per attivarla) noi abbiamo fatto vicino Palermo un impianto da 5 MW (anche in quel caso una "fattoria solare", anche se diversa) che ora è in funzione e ci mettemmo 14 mesi, di cui gli ultimi 6 a litigare con la Sovrintendenza.
                                In altre regioni le AU si chiudono in 6-9 mesi.

                                Comunque non ti consiglio di avviare direttamente una AU, ma di fare un quesito (ben scritto, in modo che capiscano bene e la risposta copra le obiezioni della eventuale "diligence" finale).

                                Commenta


                                • #76
                                  Autorizzazione o concessione ??

                                  salve a tutti, e soprattutto anch'io ringrazio Alvisal e nGrasso per le considerazioni fatte.

                                  non ho ancora del tutto letto bene il decreto 06/08/2010, ma all'art.20 c. 5 è specificato che "Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del d.m. 19/02/97 le serrre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura ........ La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile."
                                  dunque mi sembra che le serre come le intendiamo siano TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3 del DM 19/02/97
                                  Per quanto riguarda invece le novità del nuovo decreto rinnovabili DL 28/11 circa la procedura abilitativa semplificata, all'art. 6 comma 11 è previsto che “continua ad applicarsi” la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai punti 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art 12 della 387/03 e nello specifico al punto 12.2 .a).1 e per quanto dirò in seguito le serre fotovoltaiche dovrebbero continuare ad essere finanziabili

                                  Adesso vorrei invece porre attenzione all'iter autorizzativo per gli impianti di piccola taglia !!!! ( e ce ne vuole chiamarlo “piccolo” ….. una distesa di circa 8.000 mq di pannelli), poiché forse il problema, qui in Sicilia, sia proprio di natura urbanistica e legato al cosiddetto "provvedimento abilitativo comunale" tanto ricorrente nel P.E.A.R.S. 2009

                                  E' bene ricordare infatti, in riferimento alle "serre fotovolatiche" nel caso di impianti al di sotto di 1 MW di potenza – oltre alla regolarità urbanistica il titolo abilitativo è condicio sine qua non per l'ottenimento del N.O. LLPP all'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

                                  Cerchiamo di fare quadrare il cerchio.
                                  In Sicilia in linea con il P.E.A.R.S 2009 si evince quanto segue:


                                  IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRA INFERIORI AD 1MW SU AREE AGRICOLE


                                  a) Possono essere realizzati ai sensi dell'art 19 punto b) impianti definiti integrati …. ai sensi dell'art 2 c. 1 lett ….. b3)* del dm 19/02/97 di potenza fino a 1 MW


                                  * punto b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e' l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 (vedi decreto 06/08/2010 sopra)


                                  b) Possono essere realizzati ai sensi dell'art 24 gli impianti fotovoltaici totalmente ….... integrati ….. ove essi siano installati …..... su superfici, edifici, faabbricati, strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo …..


                                  e fin qui tutto chiaro: le serre possono essere autorizzate ai sensi dei punti a) e b) con un PROVVEDIMENTO COMUNALE


                                  Fatte salve le condizioni a contorno da soddisfare, quali la “...valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale....e che venga realizzata …. una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza non inferiore a 10 m, costituita da vegetazione autoctona …...(art. 20) , e la “ … verifca della immunità da effetti di desertificazione …ed effettività delle coltivazioni sottostanti continuativamente condotte.” (art. 23) mi chiedo:
                                  QUALE TITOLO ABILITATIVO COMUNALE????


                                  All'inizio tanti, se non tutti, hanno intrapreso la strada della D.I.A.e molti Comuni l'hanno accettata rilasciando il N.O. di competenza; ma in seguito alcune amministrazioni hanno incominciato a regolamentarsi utilizzando come linee guida il P.E.A.R.S., entrando più nel dettaglio con l'introduzione di maggiori specifiche che hanno portato miglioramenti e/o restrizioni alle stesse (altezza, larghezza, distanze reciproche delle stecche, percentuale di ombreggiamento........ ) e di conseguenza presupponendo che lo stesso Ente debba emettere un provvedimento di “Autorizzazione” o “Concessione” in conformità alle vigenti norme in materia Urbanistico-edilizia.
                                  Autorizzazione o Concessione ????
                                  e per rispondere con certezza e determinazione alle richieste degli uffici tecnici - tal volta ingiustificate altre effettivamente ragionevoli - bisogna prima capire effettivamente cosa si intende per SERRE AGRICOLE …........ e qui sta il vero problema!


                                  Normativa nazionale
                                  D.P.R. 380/01 e s.m.i.
                                  Art. 6 Attività edilizia libera
                                  1 Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, …. i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
                                  -
                                  -
                                  e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola




                                  Normativa regionale
                                  L.R. 37/85
                                  Art. 6 Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
                                  Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione o comunicazione al Sindaco le seguenti opere:
                                  -
                                  -
                                  costruzioni di serrre.


                                  Già è evidente la differenza, poiché le normativa oggi vigente nella nostra regione nulla dice circa la natura e/o consistenza delle serre.


                                  Pertanto a seguito della stessa 37/85 molti comuni hanno fatto queste considerazioni :
                                  nel caso di impianto su serra le opere da realizzare sono di due tipi
                                  • il primo rigaurda la realizzazione della serra per la produzione agricola, che ai sensi del citato art. 6, opere in manutenzione ordinaria, non richiede di alcuna autorizzazione o comunicazione.
                                  • Il secondo riguarda la realizzazione di tutte le opere necessarie per la produzione di energia che complessivamente possono essere assimilate tra le opere previste all'art. 5 della stessa LR 37/85 “ impianti prefabbricati ad una sola elevazione e ad uso non abitativo (es cabine, inverter) e dunque soggette ad autorizzazione edilizia.



                                  Pertanto è stata rilasciata una Autorizzazione Edilizia ai sensi dell'art 5 della L.R. 37/85 ed in riferimento al P.E.A.R.S. 2009


                                  Oggi qualcuno incomincia a pensare alle serre come vere e proprie costruzioni da assoggettare a Concessione Edilizia … e con tutte le conseguenza che ne comporta!!!!


                                  Leggevo nel post di ISERTEC del 14/07/2010 circa la posizione assunta dal Comune di Castelvetrano nella cui nota allegata riporta “..... stabilisce infatti 'A.R.T.A. (a mezzo di svariati pareri rimessi a partire da mese di marzo c.a. - ma quale anno? - …... che le serre fotovolatiche, in quanto stabilmente ancorate al suolo (tramite l'utilizzo di materiali diversi come cemento, metallo o altro) e non legate ad esigenze meramente stagionali, ma comtinuative nel tempo, si concretizzano come 'nuova costruzione' e pertanto soggette al rilascio della concessione edilizia.”


                                  Inoltre più di un dirigente di un ufficio tecnico comunale riscontra perplessità davanti a progetti di serre “fotovoltaiche” con elementi in fondazione in cls a maglia regolare e strutture in elevazione in IPE/HEA 120 …. ritenendoli dei veri e propri capannoni .. e dopo .....una volta trascorsi i 20 anni …


                                  effettivamente c'è da pensare ….. ma considerando esclusivamente quello che ci passa il governo … ( premesso che non sono riuscito a trovare nemmeno un parere rimesso dall'A.R.T.A. , sia nel sito ufficiale che in rete - ho provato anche a mettermi in contatto con Palermo ma senza alcun esito – e dunque chiedo a chi ne abbia qualcuno in possesso di condividerlo) …. a prescindere penso che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non stabilisce alcunchè ma esprime un parere …. in questo caso di natura tecnico-urbanistica che rimane però solamente un parere.. infatti (segue la nota del comune di Castelvetrano) “ In assenza di specifica previsione normativa che disciplini appositamente questa tipologia di serre soggette a titolo abilitativo edilizio, ritiene l'A.R.T.A., che ai fini …..” dunque ritiene.... non è da considerare legge.


                                  Ad oggi non esiste un riferimento normativo in Sicilia che specifichi la natura dei materiali e/o le modalità costruttive delle serre agricole o strutture da considerare tali.
                                  Pertanto è il Dirigente che si deve assumere tutte le responsabilità!?!


                                  Per assimilazione potremmo prendere in esame il provvedimento della Regione Sardegna che stabilisce all'Allegato n. 4 della Delibera G.R. n. 25/40 del 1-7-2010 Criteri per la individuazione delle serre fotovolatiche effettive e controlli dove al punto 1) Caratteristiche delle serre argricole a regime edilizio definisce che “La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.
                                  La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. …......Ogni serra fissa, purchè volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia”



                                  In conclusione sono del parere che in Sicilia le serre fotovolatiche inferiori ad 1 MW debbano essere soggette al titolo abilitativo comunale dell'Autorizzazione Edilizia e devono essere considerate come vere e proprie strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo, almeno fino quando non ci sarà una nuova normativa chiara ed esplicativa.

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                                  • #77
                                    Vince 66,
                                    Grazie del tuo interessantissimo contributo.
                                    Me lo studierò e ci ragioniamo.

                                    Il riferimento nel DM lo conoscevo, infatti non ho mai pensato che il GSE non conceda l'incentivo. Occorre distinguere tra incentivazione e autorizzazione. Il punto è se e come si devono autorizzare.
                                    Diciamo anche, provvisoriamente (poi dopo pranzo ci ragiono ordinatamente), che se faccio una struttura edilizia con tetto (rispettando indici di fabbricazione del Regolamento Edilizio comunale, immagino) poi la copro con i pannelli, dopo la costruzione, non credo ci siano problemi. Naturalmente i collegamenti elettrici non coperti dalla AU potrebbero essere critici ("Regio Decreto").

                                    La mia allusione alla difficoltà di bancabilità non era astratta ma concreta, nel senso che alcuni nostri clienti (contro il nostro parere) hanno poco meno di due anni fa avviato una decina di progetti di serre fotovoltaiche in basilicata (regione nella quale non li seguiamo noi) con la DIA. Nell'ambito di un programma ben fatto di coltivazione associato ad un player nazionale (una grande Coop).
                                    Solo alcune sono arrivare a termine, ma non hanno ancora trovato un fondo disponibile a finanziarle (preciso: a comprarle).

                                    Magari sono stati sfortunati, ma la diligence (che abbiamo visto solo di striscio) mi dicono sia stato un incubo.
                                    Ultima modifica di alvisal61; 10-04-2011, 11:44.

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                                    • #78
                                      Dunque. La questione è sicuramente complessa.

                                      Partiamo dalla normativa nazionale:
                                      1- sicuramente le serre sono da considerare integrate (anche se prendono una tariffa intermedia) ad una struttura edilizia;
                                      2- con riferimento al D, Lgs 28/2011 la citazione completa è"11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. ..").

                                      Quindi la domanda da farsi è: Quali sono gli impianti ivi previsti?

                                      Nelle Linee Guida (DM 10 settembre 2010)
                                      11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali

                                      11.3. Sono realizzabili mediante Dia gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. ... Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
                                      ...
                                      11.7. La locuzione "utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
                                      11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

                                      Inciso: DPR 380/2001
                                      Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
                                      (articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)
                                      1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
                                      a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
                                      e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

                                      2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
                                      d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
                                      (lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2011)


                                      12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

                                      Fotovoltaico
                                      12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
                                      a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
                                      i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
                                      ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
                                      iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ne casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.
                                      b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001):
                                      i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
                                      ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
                                      iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

                                      12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
                                      a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 icembre 2010):
                                      i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
                                      ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
                                      b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.
                                      Ultima modifica di alvisal61; 10-04-2011, 17:19.

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                                      • #79
                                        Ora, dato che il DM 6 agosto 2011 specifica che le serre non sono edifici, tutte le definizioni di cui sopra non sono applicabili.
                                        Cioè, il pannello fotovoltaico è sicuramente integrato al fine del riconoscimento di una specifica tariffa (intermedia), ma non è su un edificio ai fini della procedura di autorizzazione. Il DM del 1997 non specificava nulla sulla procedura, solo che (art. 5 c8) gli impianti integrati non erano soggetti alla normativa ambientale di VIA.
                                        E' il TU sull'edilizia (DPR 380/2001) che articolava la manutenzione ordinaria o straordinaria dalla quale derivava la procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un testo sul quale hanno spesso rimesso le mani e sul quale, però si appoggia l'art. 11.8 delle Linee Guida nel precisare che si applica ad edifici esistenti (in altre parole nelle serre fotovoltaiche mancano entrambi i requisiti).

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                                        • #80
                                          Veniamo alla Sicilia.

                                          Si citano norme come il PEAR che sono del 2009 e una Legge Regionale del 1985. Tutte queste norme si dovranno adeguare alle Linee Guida come statuite in legge dal D.Lgs. 28/2011.
                                          Ho parlato qualche giorno fa con l'Ufficio Legislativo del Ministero Sviluppo Economico che ha detto due cose in materia:
                                          - che vede con molta attenzione e preoccupazione alla mancanza di recepimento delle Linee Guida da parte di molte regioni (anche se ricordo che come previsto nel DM dal 1 gennaio 2011 è comunque vigente anche dove non è stata adeguata la normativa regionale), e che su questo aumenteranno la pressione;
                                          - che in caso registrino recepimenti difformi si riservano di sollevare conflitti (come sapete c'è stata una raffica di sentenze della Corte Costituzionale contro le leggi regionali non conformi).

                                          Ciò premesso, le norme citate effettivamente indicano che le serre in quanto integrate (e su questo "non ci piove"), se inferiori a 1 MW, si possono fare con il titolo abilitativo comunale.

                                          A questo punto sono perfettamente d'accordo con l'analisi che ne segue. Il titolo abilitativo più corretto è probabilmente una Autorizzazione Edilizia (in alcuni casi questo potrebbe essere un grosso problema, o meglio richiedere veramente tanto terreno).

                                          Se, però, non si usa la PAS (e non mi pare si possa), dato che la DIA non c'è più per le FER, bisogna anche autorizzare separatamente l'elettrodotto.

                                          In merito ho prima omesso di sottolineare che dopo la Sovrintendenza (che è stata al limite della denuncia) l'altro ente che nella AU da 5 MW che abbiamo fatto in Sicilia ci ha fatto perdere a tratti la pazienza è stato il genio e l'Assessorato Lavori Pubblici.

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                                          • #81
                                            Originariamente inviato da alvisal61 Visualizza il messaggio
                                            Veniamo alla Sicilia.

                                            Si citano norme come il PEAR che sono del 2009 e una Legge Regionale del 1985. Tutte queste norme si dovranno adeguare alle Linee Guida come statuite in legge dal D.Lgs. 28/2011.
                                            Normalmente l'adeguamento delle regioni dovrebbe sempre andare nel senso della semplificazione procedurale.

                                            Cerco di spiegare meglio:
                                            Se la normativa regionale prevede un iter autorizzativo più complesso di quella Nazionale allora dovrà adeguarsi.

                                            Ma se la normativa regionale prevede già procedure semplificate rispetto a quella nazionale, ed è stata una scelta strategica del governo di quella regione (a maggior ragione se a statuto speciale) non si capisce perchè dovrebbe mai adeguarsi, e ancora di più, in condizioni di conflitto tra le norme locali e nazionali, non si capisce quale norma sia da applicare.

                                            Proprio il caso in esame.
                                            Dal momento che dal 2011 dovrebbe essere vigente anche la norma Nazionale (perchè la regione non si è adeguata) ma la regionale è già più favoreole, riterrei di potermi riferire alla regionale; se la norma regionale fosse meno favorevole potrei invece invocare la Nazionale che è vigente anche essa.

                                            Questo è il pensiero che ho espresso.
                                            Comunque è diventata una discussione di estremo itneresse.

                                            Saluti

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