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    Vorrei porre un quesito :
    Questo ciò’ che si trova sul Web :
    “ Buone notizie in arrivo per gli investitori nel fotovoltaico, o almeno così sembra secondo quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani. Le rassicurazioni vanno tutte nella direzione della cosiddetta legge “salva Dia” o – se preferite - della legge 129 del 13 agosto 2010.
    La proroga sta per arrivare, secondo alcune indiscrezioni che indicano Paolo Romani come l’ancora di salvezza del fotovoltaico in difficoltà dopo la “salva Dia”. Una circolare del ministero dovrebbe infatti riportare una nuova regola: gli impianti per i quali i tempi di impugnazione della Dia siano decorsi prima della pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte non dovranno rispettare quel termine dei 150 giorni, proprio come era stato chiesto a gran voce in questi mesi.”
    In Toscana la legge regionale n° 71/09 è stata dichiarata per alcuni punti ( tra cui le soglie di potenza per imp.Fotovltaici ) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n° 313 il 3 Novembre 2010 ( ed ancora ad oggi la sentenza non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ).
    Secondo voi , se la Circolare di cui si parla sopra recitasse quanto sopra detto, per le Dia Toscane per impianti sopra i 20 KW sino ai 200 KW , presentate prima del 3 Novembre 2010 o addirittura prima della pubblicazione della sentenza n° 313 del 3 novembre 2010 , ci sarebbe da stare tranquilli e quindi la proroga auspicata dalla Circolare sarebbe applicabile ? Sole le Dia presentate dopo tali date avrebbero problemi ?

  • #2
    Originariamente inviato da ROSSANO1974 Visualizza il messaggio

    Una circolare del ministero dovrebbe infatti riportare una nuova regola: gli impianti per i quali i tempi di impugnazione della Dia siano decorsi prima della pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte non dovranno rispettare quel termine dei 150 giorni, proprio come era stato chiesto a gran voce in questi mesi.”
    I tempi di impugnazione dovrebbero arrivare fino ad un massimo di 120 giorni qualora si faccia ricorso al Capo dello Stato (se non ricordo male).
    Ora vi chiedo:
    se questa circolare fosse quella definita, significa che affinchè la DIA sia valida, c'è la necessità che la DIA sia stata protocollata almeno 120 giorni prima della sentenza. Però, mi è sempre stato detto che, ad oggi, le DIA per le quali sono decorsi i 30 giorni con silenzio assenzo da parte del Comune prima della pubblicazione della sentenza sono già procedure valide che non rientrano nella sentenza.

    Ciò sarebbe un vero e proprio passo indietro.
    Mi sbaglio??

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    • #3
      la Legge 129/2010 che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate dalla normativa statale a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"(art. 1 quater).
      SCUSATE MA NN MI SEMBRA CHE LA NORMATIVA PARLI DI CASI SPECIFICI IN CUI LE LEGGI REGIONALI SIANO STATE DICHIARATE INCOSTITUZIONALI...IO LA INTERPRETO SEMPLICEMENTE CHE DAL MOMNETO DELL'USCITA DELLA NORMA ENTRO IL 16 GENNAIO TUTTI GLI IMPIANTI MAGGIORI DI 20 KW CHE SONO STATI AUTORIZZATI IN DIA NELLE REGIONI NELLE QUALI QUESTO ERA POSSIBILE DEVONO ESSERE ALLACCIATI ....QUINDI I CALCOLI DI CUI PARLATE SE PRIMA O DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PROPRIO NN LE CAPISCO,
      SEMPLICEMENTE SE IN UNA REGIONE VI ERA UNA NORMATIVA CHE POI è STATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE SE LA DIA E' PRECEDENTE NN CI SONO PROBLEMI MENTRE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA è IMPLICITO CHE NN SI POSSANO PRESENTARE NUOVE DIA E QUINDI NN ESSENDO AVVIATE IN CONFORMITA' A DISPOSIZIONI REGIONALI NN RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELLA LEGGE 129.....La Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n, 313 ha puntualizzato, inoltre, che la legge 129/2010 (conversione del Dl 105/2010,"sblocca-reti") che ha previsto una "sanatoria" per impianti "fuori soglia" realizzati con Dia, è misura straordinaria e temporanea, non pertinente al caso in esame, in quanto non tocca il principio che le soglie ex Dlgs 387/2003 sono principio generale non derogabile dalle Regioni
      Ultima modifica di Enalt; 21-11-2010, 00:07.

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