Vendita di energia da fotovoltaico:
è reddito d'impresa per i condòmini
La cessione dietro compenso dell’elettricità, derivante dall’accordo tra i proprietari dello stabile, individua l’esistenza di una società di fatto tra gli aderenti all’iniziativa
Configura un'attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. La risoluzione 84/E del 10 agosto chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...e0bf0947234c4e
L'attività commerciale
Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano già state individuate (circolare 46/E del 2007) nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l'energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, viene ceduta totalmente alla rete del Gse.
Il caso in questione pone soluzione alla richiesta di chiarimenti riguardante la tassazione degli impianti che, secondo i criteri precedenti, svolgono attività commerciale in relazione all'energia venduta.
Il soggetto da tassare
Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo (articoli 1117 e seguenti del cc), non può configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia. Va perciò individuato a chi attribuire il reddito.
La risoluzione evidenzia che anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un'attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l'intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto.
A prescindere dalle modalità con cui si perfeziona l'intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell'elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi.
Nel caso specifico, però, restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall'investimento.
Le conclusioni
La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73).
Anche ai fini dell'Iva, come per le imposte dirette, la società tra i condòmini si manifesta come autonomo soggetto d'imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
r.fo.
pubblicato Venerdì 10 Agosto 2012
è reddito d'impresa per i condòmini
La cessione dietro compenso dell’elettricità, derivante dall’accordo tra i proprietari dello stabile, individua l’esistenza di una società di fatto tra gli aderenti all’iniziativa
Configura un'attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. La risoluzione 84/E del 10 agosto chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...e0bf0947234c4e
L'attività commerciale
Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano già state individuate (circolare 46/E del 2007) nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l'energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, viene ceduta totalmente alla rete del Gse.
Il caso in questione pone soluzione alla richiesta di chiarimenti riguardante la tassazione degli impianti che, secondo i criteri precedenti, svolgono attività commerciale in relazione all'energia venduta.
Il soggetto da tassare
Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo (articoli 1117 e seguenti del cc), non può configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia. Va perciò individuato a chi attribuire il reddito.
La risoluzione evidenzia che anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un'attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l'intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto.
A prescindere dalle modalità con cui si perfeziona l'intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell'elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi.
Nel caso specifico, però, restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall'investimento.
Le conclusioni
La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73).
Anche ai fini dell'Iva, come per le imposte dirette, la società tra i condòmini si manifesta come autonomo soggetto d'imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
r.fo.
pubblicato Venerdì 10 Agosto 2012