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Legislazione FV complanari su edifici in aree vincolate

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  • Legislazione FV complanari su edifici in aree vincolate

    Ecco il mio tentativo di esegesi della legislazione relativa ad installazioni complanari su edifici in aree vincolate.

    DLG 115:
    DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
    [...]
    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
    [...]
    Vediamo quali sono le eccezioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all’articolo 3, comma 3, lettera a):
    TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
    [...]
    Art. 3.
    Ambito di intervento
    [...]
    3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
    categorie di edifici:
    a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
    parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
    beni culturali e del paesaggio;
    [...]
    In realta' e' solo un riferimento all'amplissimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
    Dunque dobbiamo escludere dalla semplificazione normativa relativa al fotovoltaico del DLG 115:"gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
    parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)" del decreto legislativo 42.

    La parte seconda di tale legge riguarda i beni culturali:
    [...]
    PARTE SECONDA
    Beni culturali

    TITOLO I
    Tutela

    Capo I
    Oggetto della tutela

    Articolo 10
    Beni culturali

    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
    [...]
    Seguono altri commi, pero' direi che gli edifici che ricadono in quest'ambito sono molto particolari.

    Ecco l'intero articolo 136:
    Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
    [...]
    Articolo 136
    Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
    1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
    a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali(*);
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
    c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici(*)
    d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri](**) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
    (*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
    (**) N.d.R.: Termini soppressi dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
    [...]
    Ma noi dobbiamo escludere solo quanto alle lettere (b) e (c):
    [...]
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
    c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
    [...]
    Ecco dunque finalmente le eccezioni al DLG 115.

    Direi che e' d'interesse soprattutto la lettera (c), in particolare per gli edifici nei centri storici.

    Ma rimangono fuori un sacco di edifici che pur siti in zone vincolate non rientrano nelle lettere (b), (c) citate.
    Dunque per tutti questi altri edifici 'normali' si applica la semplificazione prevista dal DLG 115.

    Ecco un link al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    ciao
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.

  • #2
    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
    Ecco il mio tentativo di esegesi della legislazione relativa ad installazioni complanari su edifici in aree vincolate...................ciao


    Ciao Toninon,
    esercizio complicato il Tuo .........classico esempio di legge "semplificata" ................
    In Italia oggi il problema maggiore e' la gestione delle escort (nn le Ford.....) e di tutto cio' che ci gira intorno.
    Nn sara' mai troppo tardi, quando il Parlamento si decidera' veramente ad usare la falce.....
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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