Ecco il mio tentativo di esegesi della legislazione relativa ad installazioni complanari su edifici in aree vincolate.
DLG 115:
Vediamo quali sono le eccezioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all’articolo 3, comma 3, lettera a):
In realta' e' solo un riferimento all'amplissimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Dunque dobbiamo escludere dalla semplificazione normativa relativa al fotovoltaico del DLG 115:"gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)" del decreto legislativo 42.
La parte seconda di tale legge riguarda i beni culturali:
Seguono altri commi, pero' direi che gli edifici che ricadono in quest'ambito sono molto particolari.
Ecco l'intero articolo 136:
Ma noi dobbiamo escludere solo quanto alle lettere (b) e (c):
Ecco dunque finalmente le eccezioni al DLG 115.
Direi che e' d'interesse soprattutto la lettera (c), in particolare per gli edifici nei centri storici.
Ma rimangono fuori un sacco di edifici che pur siti in zone vincolate non rientrano nelle lettere (b), (c) citate.
Dunque per tutti questi altri edifici 'normali' si applica la semplificazione prevista dal DLG 115.
Ecco un link al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
ciao
DLG 115:
DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
[...]
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
[...]
[...]
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
[...]
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
[...]
Art. 3.
Ambito di intervento
[...]
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio;
[...]
[...]
Art. 3.
Ambito di intervento
[...]
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio;
[...]
Dunque dobbiamo escludere dalla semplificazione normativa relativa al fotovoltaico del DLG 115:"gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)" del decreto legislativo 42.
La parte seconda di tale legge riguarda i beni culturali:
[...]
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
[...]
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
[...]
Ecco l'intero articolo 136:
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
[...]
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali(*);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici(*)
d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri](**) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
[...]
[...]
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali(*);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici(*)
d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri](**) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
[...]
[...]
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
[...]
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
[...]
Direi che e' d'interesse soprattutto la lettera (c), in particolare per gli edifici nei centri storici.
Ma rimangono fuori un sacco di edifici che pur siti in zone vincolate non rientrano nelle lettere (b), (c) citate.
Dunque per tutti questi altri edifici 'normali' si applica la semplificazione prevista dal DLG 115.
Ecco un link al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
ciao
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