STAVO RIGUARDANDO gli specchietti per l'eventuale impianto sull'altra ns consociata , ma penso di aver preso lucciole per lanterne ( per non usare un'altro eufemismo ) a riguardo la maggiorazione del 5% sull'autoconsumo .
visto che già con il mio impianto copro il 55-60% con autoconsumo simultaneo , mentre la produzione copre il 90% del consumo totale , sto autoconsumo come è inteso papale papale dal gse?
QUESTO E QUELLO CHE C'è SCRITTO SUL SITO GSE
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non
cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati)
della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta
dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
visto che già con il mio impianto copro il 55-60% con autoconsumo simultaneo , mentre la produzione copre il 90% del consumo totale , sto autoconsumo come è inteso papale papale dal gse?
QUESTO E QUELLO CHE C'è SCRITTO SUL SITO GSE
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non
cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati)
della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta
dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
Autoproduttori di energia elettrica
L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16
marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in
misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della
società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei
soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura
autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99.
In termini generali, per stabilire se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di
autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto con quella autoconsumata nello stesso
periodo temporale. SI INTENDE L'ENERGIA CONSUMATA NELL'ANNO A CUI è RIFERITA LA PRODUZIONE PER CUI AUTOCONSUMO + ACQUISTO , O L'AUTOCONSUMO SIMULTANEO .
A titolo esemplificativo e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso
sito l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia
immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia
prodotta non sia inferiore a 0,7. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio
di scambio sul posto.
PER CUI CHI SCEGLIE L'SSP è ESCLUSO DALLA MAGGIORAZIONE DEL 5% PER AUTOCONSUMO ?
CHI MI PUò TOGLIERE QUESTI DUBBI? GRAZIE
marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in
misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della
società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei
soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura
autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99.
In termini generali, per stabilire se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di
autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto con quella autoconsumata nello stesso
periodo temporale. SI INTENDE L'ENERGIA CONSUMATA NELL'ANNO A CUI è RIFERITA LA PRODUZIONE PER CUI AUTOCONSUMO + ACQUISTO , O L'AUTOCONSUMO SIMULTANEO .
A titolo esemplificativo e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso
sito l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia
immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia
prodotta non sia inferiore a 0,7. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio
di scambio sul posto.
PER CUI CHI SCEGLIE L'SSP è ESCLUSO DALLA MAGGIORAZIONE DEL 5% PER AUTOCONSUMO ?
CHI MI PUò TOGLIERE QUESTI DUBBI? GRAZIE
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