Sono un artigiano ed ho una ditta individuale.
Vorrei realizzare, sul tetto del mio capannone, un impianto fotovoltaico do 100 Kw in regime di SSP.
Secondo quanto ho letto nella circolare 46/e dell'agenzia delle entrare dovrei rientrare in questa categoria:
Visto che in parte venderò l'energia prodotta e in parte la utilizzerò per l'azienda, devo pagare o no le tasse sull'incentivo riguardante la parte di energia che autoconsumerò.
Esempio:
Produco 100.000 kw
60.000 kw vengono venduti
60.000 x 0,40 € (incentivo) + 60.000 x 0,10 € (vendita)
In totale avrò un ricavo di 30.000 € i quali concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto
esercizio sia per quanto riguarda il contributo che per quanto riguarda la vendita.
Vorrei realizzare, sul tetto del mio capannone, un impianto fotovoltaico do 100 Kw in regime di SSP.
Secondo quanto ho letto nella circolare 46/e dell'agenzia delle entrare dovrei rientrare in questa categoria:
9.6 Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione
professionale, che utilizza l’impianto nell’ambito della propria attività
e vende l’energia prodotta in eccesso
professionale, che utilizza l’impianto nell’ambito della propria attività
e vende l’energia prodotta in eccesso
La vendita di energia in esubero da parte di un lavoratore autonomo o di un’associazione professionale dà luogo ad un’attività commerciale.
In tal caso, ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’IVA si applica separatamente per l’esercizio dell’attività d’impresa e per l’esercizio di arti e professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume di affari.
Di seguito si evidenziano gli ulteriori profili della disciplina fiscale della fattispecie:
In tal caso, ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’IVA si applica separatamente per l’esercizio dell’attività d’impresa e per l’esercizio di arti e professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume di affari.
Di seguito si evidenziano gli ulteriori profili della disciplina fiscale della fattispecie:
a) Tariffa Incentivante
a.1)
a.1)
IVA: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, sono esclusi dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto oggettivo (vedi paragrafo 6).
a.2)
II.DD.: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante,
concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto
esercizio, in proporzione alla quantità di energia ceduta.
concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto
esercizio, in proporzione alla quantità di energia ceduta.
a.3)
IRAP: la tariffa incentivante, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, rileva anche ai fini IRAP, sempre come contributo in conto esercizio.
a.4)
Ritenuta del 4 per cento – Art. 28 del DPR n. 600 del 1973: la tariffa incentivante, per la parte commisurata all’energia ceduta, è assoggettabile alla ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973 [(vedi paragrafo 9.2.1.2) lettera a.4)].
b) Ricavi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
Ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA valgono le medesime
considerazioni svolte in precedenza per le cessioni di energia derivanti dall’utilizzazione di impianti fotovoltaici che si considerano realizzate nell’esercizio di attività di impresa [(vedi paragrafo 9.2.1.2 lettera
considerazioni svolte in precedenza per le cessioni di energia derivanti dall’utilizzazione di impianti fotovoltaici che si considerano realizzate nell’esercizio di attività di impresa [(vedi paragrafo 9.2.1.2 lettera
b)].
Conseguentemente i ricavi della cessione dell’energia concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA.
L’impianto utilizzato costituisce bene strumentale all’attività
professionale ed a quella di impresa. La deduzione delle quote di ammortamento del costo dell’impianto va ripartita, tenendo conto dell’effettivo utilizzo, tra l’attività di impresa relativa alla vendita dell’energia e quella professionale,
secondo le regole dell’ammortamento proprie di ciascuna categoria di reddito (reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo). Un criterio di ripartizione utilizzabile può essere quello che fa riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta.
Si precisa, infine, che qualora nel caso in esame l’impianto sia utilizzato anche per uso familiare (o personale), la deduzione del relativo costo di acquisto
o di realizzazione spetterà in misura non superiore al 50 per cento (da ripartire tra l’attività professionale e quella d’impresa); il restante 50 per cento rimarrà, infatti, indeducibile, in quanto il bene viene utilizzato anche a fini privati.
Conseguentemente i ricavi della cessione dell’energia concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA.
L’impianto utilizzato costituisce bene strumentale all’attività
professionale ed a quella di impresa. La deduzione delle quote di ammortamento del costo dell’impianto va ripartita, tenendo conto dell’effettivo utilizzo, tra l’attività di impresa relativa alla vendita dell’energia e quella professionale,
secondo le regole dell’ammortamento proprie di ciascuna categoria di reddito (reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo). Un criterio di ripartizione utilizzabile può essere quello che fa riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta.
Si precisa, infine, che qualora nel caso in esame l’impianto sia utilizzato anche per uso familiare (o personale), la deduzione del relativo costo di acquisto
o di realizzazione spetterà in misura non superiore al 50 per cento (da ripartire tra l’attività professionale e quella d’impresa); il restante 50 per cento rimarrà, infatti, indeducibile, in quanto il bene viene utilizzato anche a fini privati.
c) Iva pagata all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene
Per quanto riguarda l’IVA che il titolare dell’impianto paga all’atto
dell’acquisto o realizzazione del bene si fa presente che la stessa è detraibile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, in relazione ad entrambe le attività esercitate, lavoro autonomo e attività d’impresa, a condizione che, come già precisato sopra, le due attività siano gestite con contabilità separate.
dell’acquisto o realizzazione del bene si fa presente che la stessa è detraibile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, in relazione ad entrambe le attività esercitate, lavoro autonomo e attività d’impresa, a condizione che, come già precisato sopra, le due attività siano gestite con contabilità separate.
Visto che in parte venderò l'energia prodotta e in parte la utilizzerò per l'azienda, devo pagare o no le tasse sull'incentivo riguardante la parte di energia che autoconsumerò.
Esempio:
Produco 100.000 kw
60.000 kw vengono venduti
60.000 x 0,40 € (incentivo) + 60.000 x 0,10 € (vendita)
In totale avrò un ricavo di 30.000 € i quali concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto
esercizio sia per quanto riguarda il contributo che per quanto riguarda la vendita.
Restanti 40.000 kw vengano utilizzati dall'attività.
40.000 kw x 0,40 € (incentivo)
In totale avrò un ricavo di 16.000 concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio ?
Grazie
40.000 kw x 0,40 € (incentivo)
In totale avrò un ricavo di 16.000 concorrono alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio ?
Grazie
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