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TICA - realizzazione in proprio della connessione

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  • TICA - realizzazione in proprio della connessione

    Salve a tutti, non ho trovato alcun post relativo all'art.16 comma 6 del "nuovo" TICA. Qualcuno mi sa dire se l'esempio nel seguito è coerente a tale articolo?

    Impianto PV 5,0 MW
    distanza CP = 10 km
    CS lontana
    corrispettivo art. 12 per linea aerea = 457.250 €

    La STMG prevede la connessione in antenna ad una linea MT adiacente al sito.
    Costo medio soluzione standard: 100.000 € (valore a caso)

    Il richiedente richiede al gestore di realizzare in proprio l’impianto di rete; versa comunque il 30% di 457.250 € Al termine dei lavori dell’impianto di rete tale somma viene restituita dal gestore al richiedente, ma:
    100.000 € - 457.250 € = -357.250 € negativi quindi versati dal richiedente al gestore al termine dei lavori? E' davvero così? Ha senso?


    Riporto l'art.16 comma 6 del TICA attuale:

    16.6 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell’atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c) e il corrispettivo per la connessione di cui all’articolo 12 o i costi di cui al comma 7.5 ove applicato.
    Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.

    La vecchia versione del TICA recitava invece:

    15.4 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l’impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all’articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all’articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero.
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