FINANZIARIA 2008 DETRAZIONI DEL 55% PER CALDAIE A BIOMASSA - EnergeticAmbiente.it

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FINANZIARIA 2008 DETRAZIONI DEL 55% PER CALDAIE A BIOMASSA

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  • FINANZIARIA 2008 DETRAZIONI DEL 55% PER CALDAIE A BIOMASSA

    (ANSA) - ROMA, 5 DIC - Bonus energia anche per le caldaie ecologiche, quelle cioe' che utilizzano combustibile realizzato con scarti del legno o dell'agricoltura. La norma, che e' stata approvata con un emendamento all'articolo 2 della Finanziaria, estende cosi' anche agli ''impianti di climatizzazione invernale non a condensazione'' la detrazione Irpef del 55% riconosciuta per la sostituzione di ''caldaie a condensazione''. Lo sconto potra' essere fatto valere entro il limite massimo di 2 milioni di lire all'anno.

  • #2
    CITAZIONE (lorisoko @ 5/12/2007, 07:38)
    Lo sconto potra' essere fatto valere entro il limite massimo di 2 milioni di lire all'anno.

    2 milioni di lire?? :blink:
    Sicuro che la notizia sia recente? ..... <img src=">

    Ely

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    • #3
      Recentissima, in effetti la notizia avrebbe bisogno di ulteriori ragguagli.
      La dicitura "combustibile realizzato con scarti del legno o dell'agricoltura" non dice niente.
      In questa news, sempre dell'ANSA, si parla di pellets:
      http://www.ansa.it/opencms/export/site/not...l_41215153.html
      Sarebbe interessante leggere il testo esatto dell'emendamento, ma non lo trovo.
      Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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      • #4
        Si ok, ma perchè si parla di 2 milioni di lire?
        In Europa non si usa l'euro???

        Ely dubbiosa :blink:

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        • #5
          Si leptone probabilmente è un errore dell' Ansa l'agenzia che da le informazioni.

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          • #6
            Per l'ufficialità dobbiamo aspettare lunedì che passi la finanziaria 2008?
            Terra

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            • #7
              Ecco il testo dell'emendamento:
              http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp...=10897&iDCat=27
              Come al solito non si capisce una mazza, ( intera/parziale? non a condensazione?); sarà divertente leggere il decreto attuativo.
              Io dico che fanno a posta, così la gente si scatena in interpretazioni sui forum.
              Che ci sia lo zampino di eroyka!!
              I due milioni di "euro" si riferivano alla copertura economica disponibile per l'attuazione del provvedimento.
              Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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              • #8
                tratto dal testo:
                "spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009”

                spese x caldaie a condensazione + spese x caldaie non a condesazione = tutte le caldaie

                o no?

                a cosa è servita l'agevolazione per le caldaie a condensazione?
                se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene

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                • #9
                  Salve!
                  mio primo msg in questo forum, registrato appena visto e che andro a girarmi ora.

                  A proposito di questo emendamento...mi sto chiedendo:

                  "..impianto di climatizzazione invernale non a condensazione.." non potrebbe significare anche, ad es., un multisplit a pompa di calore?

                  ...chissa perche' sempre complicato e'..

                  buona settimana
                  Filippo

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                  • #10
                    Dalla lettura dell'emendamento anche le PDC.
                    Presumo che ci sarà una caccia all'interpretazione semplicemente pazzesca!!
                    Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                    • #11
                      mah che si capisce, beh dai i voi monumenti avrete di che divertirvi nell'estrapolare il significato

                      buon lavoro

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                      • #12
                        Per spegnere facili entusiasmi ricordo a tutti che il comma 347 si applica solo per la sostituzione di "impianti termici".
                        Ricordo che "impianto termico" è un impianto costituito anche da più fonti di calore, ma con potenza nominale complessiva non inferiore a 15 kW.

                        Corrispondentemente la potenza nominale della caldaia/PDC generatore di calore in genere non potrà essere inferiore a tale valore.

                        Quindi occhio alle varie stufe e idrostufe a legna/pellets e altra biomassa.

                        Attenzione un cliente insisteva per installare una caldaia a condensazione di potenza massima 12 kW, mi sono accorto appena in tempo che stavo per firmare una cavolata
                        Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                        • #13
                          Ho notato che la certificazione EN 303-5 è riferita sia a caldaie a biomassa classe 1 che caldaie a biomassa classe 3.
                          Domanda: Entrambe rientrano nella detrazione del 55%? Oppure le sole classe 3?

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                          • #14
                            CITAZIONE (Gobbialberto @ 14/12/2007, 15:02)
                            Domanda: Entrambe rientrano nella detrazione del 55%? Oppure le sole classe 3?

                            Ti sei chiesto perchè nella nuova Finanziaria 2008 hanno inserito questo emendamento, sottolineo la parola emendamento, al comma 347.
                            Ti rispondo perchè le caldaie a biomassa erano teoricamente detraibili, secondo quelle teste fini dell'Agenzia delle Entrate, con il comma 344.
                            Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?
                            Quindi il discorso certificazione 303-5 è assolutamente inutile.
                            Occorre vedere ora cosa si inventano per far tirare i forum nel decreto attuativo relativo alla nuova Finanziaria 2008, sempre se passa.
                            Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                            • #15
                              CITAZIONE (dotting @ 10/12/2007, 11:17)
                              Dalla lettura dell'emendamento anche le PDC.
                              Presumo che ci sarà una caccia all'interpretazione semplicemente pazzesca!!

                              Una settimana fa l'avevo pronosticato, copio e incollo:
                              Bonus 55% ad ampio raggio
                              Non solo chi sostituisce la caldaia a condensazione, ma anche chi rimpiazza, del tutto o in parte, la caldaia non a condensazione ha diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% delle spese sostenute. Stesso bonus per chi installa pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici "a bassa entalpia" (quelli che sfruttano il sottosuolo come "serbatoio termico"). Le agevolazioni spettano fino al 31 dicembre 2010, salvo che per la sostituzione di caldaie non a condensazione (31 dicembre 2009).


                              Tratto dal Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, la pagina:
                              http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_u...&giornale=27800
                              Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                              • #16
                                Dot, sei un veggente!

                                Anche se non sono del tutto d'accordo con questo ampliamento... siamo sicuri che giovi alla diminuzione delle emissioni... mah, ho dei dubbi.

                                Ciao.
                                Roy
                                Essere realisti e fare l'impossibile

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                                • #17
                                  Diciamo che le biomasse "dicono" che hanno un bilancio di CO2 in pareggio.
                                  Le PDC considerato che il rendimento di produzione dell'energia elettrica in Italia è circa 1:2,5, quando superano un COP di 2,5 hanno complessivamente un rendimento superiore al 100%, non è che siano malaccio neanche loro.

                                  L'ideale sarebbe stato legare il finanziamento del 55% per le pompe di calore all'installazione di fotovoltaico, le perdite di trasmissione sono una frazione del 2,5 largamente dovuto alla generazione, ed attuando il sistema di generazione distribuita.
                                  Naturalmente senza quel casino del conto energia e studiando un meccanismo di compensazione, nel senso tu installi una PDC di 1 kW, mi metti un impianto FV da 1 kWp, se sei in Sardegna devi cedere al tuo fornitore di energia elettrica 1500 kWh anno, se sei a Milano 1200 kWh e così via.
                                  Scusate per la seconda parte mi sono accorto che ho scritto mentre dormivo e sognavo.
                                  Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                                  • #18
                                    Diciamo che le mie remore sono principalmente nel dare contributi alla sostituzione e manutenzione delle caldaie non a condensazione. Se uno deve cambiare la caldaia è giusto che lo faccia con le migliori in commercio, se vuole l'aiuto statale... altrimenti fa la sua scelta con i suoi soldi!

                                    Per il resto direi che mi trovo d'accordo con te.

                                    Un caro saluto.
                                    Roy
                                    Essere realisti e fare l'impossibile

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                                    • #19
                                      CITAZIONE (tekneri @ 9/12/2007, 09:25)
                                      a cosa è servita l'agevolazione per le caldaie a condensazione?

                                      a nulla visto che 3/4 dei commercianti con incentivi in vigore provvedono a gonfiare i listini per spolparseli loro!!

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                                      • #20
                                        Salve a tutti, sono l'ing. Marco Agostinelli e mi occupo tra l'altro di risparmio energetico.
                                        Volevo solo inserire alcune informazioni in modo che tutti possano beneficiarne.

                                        04/01/2008
                                        Finanziaria 2008: tutte le novità in vigore
                                        Agevolazioni fiscali per gli immobili e per il risparmio energetico
                                        È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
                                        Ricordiamo le numerose le misure per la casa e il risparmio energetico:

                                        Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
                                        Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
                                        La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
                                        Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui.
                                        Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
                                        Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

                                        Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a condensazione
                                        La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009.

                                        Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari
                                        Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
                                        Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
                                        Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.


                                        Un saluto.

                                        MA

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                                        • #21
                                          CITAZIONE
                                          Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

                                          Cosa significa ? a chi mi devo rivolgere per avere la detrazione sull'installazione di una caldaia a pellet ?

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                                          • #22
                                            Ciao, sono Marco Agostinelli.
                                            Ti rispondo riportando qto indicato nelle correzioni al D. M. 19.02.2007:

                                            03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.

                                            I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

                                            Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.

                                            Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.


                                            La caldaia a pellett si configura inoltre come uno strumento per la produzione del calore per il quale non è direttamente prevista la detrazione (cosa invece lecita direttamente per pannelli solari, caldaie a condensazione e non, sostituzione di infissi) ma che in base all'articolo 3.1 della circolare n. 36 del 31 maggio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate e che di seguito riporto in colore blu, può essere fatta rientrare negli interventi compresi nel comma 344 della finanziaria 2007.

                                            3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
                                            (articolo 1, comma 344)
                                            344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative
                                            ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
                                            conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
                                            climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
                                            valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
                                            legislativo 19 agosto 2005, n. 192
                                            Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000
                                            euro.
                                            Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di
                                            riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo
                                            1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di
                                            prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
                                            il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto
                                            ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato
                                            C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto
                                            legislativo 311 del 2006).
                                            Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
                                            quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
                                            indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che
                                            lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
                                            energia primaria per la climatizzazione invernale.
                                            Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
                                            legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la
                                            climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria
                                            globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
                                            riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
                                            Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
                                            dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
                                            l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
                                            climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
                                            La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007
                                            indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza
                                            menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre
                                            tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le
                                            "parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata
                                            porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per
                                            fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno
                                            energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni
                                            immobiliari che lo compongono.
                                            Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che
                                            la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda
                                            qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla
                                            prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
                                            energetica richiesta dalla norma.
                                            Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
                                            di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non
                                            a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,
                                            con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli
                                            impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le
                                            caratteristiche indicate nei commi successivi.
                                            .

                                            Per avere la detrazione del 55% delle spese sostenute per l'istallazione della caldaia a pellet può rivolgersi ad esempio ad un ingegnere iscritto all'albo professionale (come il sottoscritto) per la redazione dell'AQE (attestato di qualificazione energetica) necessario per usufruire della detrazione stessa.

                                            Un saluto.

                                            MA

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                                            • #23
                                              IngMago stai facendo un pò di confusione.
                                              Abbi la pazienza di leggere qualche mio intervento precedente, perchè stai facendo disinformazione, copio e incollo:
                                              Ti sei chiesto perchè nella nuova Finanziaria 2008 hanno inserito questo emendamento, sottolineo la parola emendamento, al comma 347.
                                              Ti rispondo perchè le caldaie a biomassa erano teoricamente detraibili, secondo quelle teste fini dell'Agenzia delle Entrate, con il comma 344.
                                              Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?


                                              Hai firmato nel 2007 una sola asseverazione per sostituzione di "impianto termico" con una caldaia a biomassa, senza intervenire sull'involucro edilizio, rispettando il comma 344 della Finanziaria 2007?

                                              Le cose cambiano completamente con la Finanziaria 2008, il testo dell'emendamento:
                                              a) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 347 si applicano, anche per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009".

                                              Come ho già detto a questo punto rientra nel semplice comma 347 la sostituzione diun "impianto termico" esistente con FORSE una caldaia a pellets o pompe di calore ad alta efficenza.

                                              Il FORSE sara sciolto solo dopo l'uscita dei decreti attuativi previsti per febbraio.
                                              Fino ad allora stai un pò calmino.
                                              Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                                              • #24
                                                L'impegno che l'AIEL associazione italiana energia legno si è presa con tutti gli operatori del settore era di fare pressione affinche le caldaie a biomassa legnosa ricadessero senza problemi nella detrazione, del 55%, staremo a vedere.
                                                Comunque visto l'andamento di aumenti del petrolio e di conseguenza del gas, i presupposti del settore saranno sicuramente cresita.
                                                Pur sapendo che la lobbi delle caldaie a gas e molto potente non vedranno di buon occhio questo tipo di incentivi che ricadrà anche se di poco in negativo per i loro bilanci.
                                                Saluti

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                                                • #25
                                                  Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?


                                                  A me risulta, io ho comprato una caldaia a biomassa e il tecnico mi ha firmato l´asseverazione, la mia abitazione da classe G e´magicamente passata in classe A............

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                                                  • #26
                                                    Ma hai spedito per posta o hai trasmesso telematicamente all'ENEA dopo il 2 dicembre, perchè fino a quella data non risultava pervenuta alcuna richiesta.

                                                    Certo che è veramente un mago il tuo "tecnico abilitato", sicuramente avrà fatto riferimento alla documentazione fasulla presente sul sito della nota ditta che vende caldaie Therm........
                                                    Per passare da G ad A ha messo a zero l'energia primaria prodotta da fonti rinnovabili, un artificio creativo.

                                                    Comunque tu sei in una botte di ferro, quando l'AdE nel 2008 con la presentazione della dichiarazione fiscale ti respingerà la richiesta di detrazione, ricordati che in base al comma 348 punto a): il tecnico abilitato risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione
                                                    Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Salve, rispondo a Dotting che mi invita a stare calmino.

                                                      Innanzitutto non sto assolutamente facendo una gara a chi ne sa di più: ho alcune informazioni e le metto a disposizione di tutti.
                                                      Non è mia intenzione fare disinformazione anche perchè non ne vedo il motivo nè il vantaggio che ne potrebbe derivare.
                                                      Detto questo, mi sono limitato a citare riferimenti dell'Agenzia delle Entrate a chi (credo fosse l'utente trottola) chiedeva informazioni circa la caldaia a pellet.
                                                      Ora: credo che tu, dotting, nel caso fossi un mio collega dovresti essere animato da un sanospirito di collaborazione e non certo dall'intenzione di dare voti o sentenze.
                                                      Quindi cortesemente cerchiamo di mantenere toni corretti con l'idea di fondo del forum.

                                                      Sono d'accordo con te qdo affermi che con la nuova finanziaria (2008) le suddette menti abbiano cercato di fare chiarezza, ma fino all'uscita dei decreti attuativi contenenti anche le linee guida rimaniamo appesi alla personale interpretazione.

                                                      Buon lavoro.

                                                      MA



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                                                      • #28
                                                        Io a suo tempo ho sfruttato la detrazione del 43% acquistando un caminetto a legna con riscaldamento aria e rendimento > 90%, con lo scopo di integrare il riscaldamento a gas e sfruttare gli scarti del bosco di mio suocero.

                                                        Funzionamento eccellente e risparmio notevole... ma...

                                                        Dall'anno scorso in Lombardia è vietato accendere caminetti e stude da ottobre a settembre, a meno che non abbiano un filtro antiparticolato o che non si abbia altro mezzo di riscaldamento.

                                                        Tralasciando le considerazioni sul FAP che genera particelle PM<1 ancora più nocive del PM10, mi chiedo comunque se tale divieto (Lombardia) si applichi anche alle stufe a biomassa, dato che non ne ho ancora vista una con il FAP...

                                                        Io personalmente mi sento un po' preso in giro: da una parte mi incentivi all'acquisto (e ancora non ho preso tutti i soldi: ci vogliono 10 anni) e dall'altra mi vieti di accenderlo?

                                                        Al forum l'ardua sentenza...

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                                                        • #29
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                                                          La caldaia a pellett si configura inoltre come uno strumento per la produzione del calore per il quale non è direttamente prevista la detrazione (cosa invece lecita direttamente per pannelli solari, caldaie a condensazione e non, sostituzione di infissi) ma che in base all'articolo 3.1 della circolare n. 36 del 31 maggio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate e che di seguito riporto in colore blu, può essere fatta rientrare negli interventi compresi nel comma 344 della finanziaria 2007.

                                                          Questa è disinformazione, un ingegnere che supporta questa emerita stronzata scritta da un ente l'Agenzia delle Entrate, che di Fabbisogno Energetico Primario e comma 344 ed argomenti correlati, non ha alcuna competenza tecnica nel senso che al suo interno non ha le figure professionali che possano scrivere una riga di tecnico su questo argomento, fa disinformazione.
                                                          La stessa Agenzia delle Entrate più volte sollecitata ad una risposta scritta sulla possibilità di porre a zero l'Energia Primaria prodotta da fonti rinnovabili, si è defilata alla grande, dichiarando di non essere ente tecnico competente e rimandando il quesito all'ENEA.

                                                          Alla fine sembra che FORSE con la Finanziaria 2008 il Governo, come forse su pressione dei produttori di caldaie a biomassa, abbia risolto il problema con il famoso emendamento all'art.2.

                                                          Ti ricordo che quegli stessi ignoranti non tecnici dell'Agenzia hanno fatto impazzire i "tecnici abilitati" con la loro pittoresca interpretazione delle norme UNI 12975, ignorando alla grande che tali norme non esistono e ci è voluto il milleproroghe per tacitarli per sempre e fargli fare l'ennesima figura di *****.

                                                          Di fronte a queste dichiarazioni un ingegnere non deve limitarsi a riportare pedissequamente quanto riportato da un ente tecnicamente incompetente, ma deve leggere ed interpretare in base alle sue conoscenze tecniche, facendo informazione.
                                                          Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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                                                          • #30
                                                            C'è di certo da imparare da un collega come te e questa cosa mi fa piacere.
                                                            Voglio allora citarti le seguenti domande e risposte presenti sul sito dell'ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm)

                                                            11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?
                                                            R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto edifici".

                                                            20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
                                                            R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto attuativo possono usufruire della detrazione del 55%. La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da inviare in copia all'ENEA). Inoltre l'art. 1, c. 20 della Finanziaria 2008 concede, a partire dal 1/1/08 e sino al 31/12/09, la detrazione fiscale del 55% anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione: si è in attesa di un apposito decreto attuativo che stabilisca le modalità per il riconoscimento del beneficio.

                                                            27. D - Vorrei installare una caldaia alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
                                                            R- Lei ha ragione. Fonti del MSE hanno precisato che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dall’articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%). La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato. Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

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