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    Comma 4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Finanziaria 2007, ndr), è sostituito dai seguenti:<br><br>382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalit&agrave; è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.<br><br> 382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad l MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.<br><br>382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad l MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalit&agrave;, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruit&agrave; della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.<br><br>382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruit&agrave; della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.<br><br>382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.<br><br>382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater, viceversa qualora venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avr&agrave; diritto all’emissione di certificati verdi.<br><br>382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit&agrave; con le quali gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilit&agrave; e la rintracciabilit&agrave; della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies.<br><br><br><br>
    Ciao,


    -Illo41100-

  • #2
    Sembrerebbe che se non si usa Biomassa entro i 70 km dall&#39;impianto o si e&#39; in qualche consorzio di zona non si abbia diritto ad alcun tipo di Cv o incentivo.<br><br>La vedo dura per questo tipo di impianto .<br><br>Ciao
    Ciao,


    -Illo41100-

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    • #3
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 19/11/2007, 21:54)</div><div id="quote" align="left">Comma 4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Finanziaria 2007, ndr), è sostituito dai seguenti:</div></div><br>scusa non capisco....legge 27 dicembre 2007 n.296?<br>ma il 27 dicembre 07 non deve ancora arrivare?

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      • #4
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 19/11/2007, 22:18)</div><div id="quote" align="left">Sembrerebbe che se non si usa Biomassa entro i 70 km dall&#39;impianto o si e&#39; in qualche consorzio di zona non si abbia diritto ad alcun tipo di Cv o incentivo.<br><br>La vedo dura per questo tipo di impianto .<br><br>Ciao</div></div><br>ma è una tua supposizione o hai notizie a proposito?<br><br>Sto facendo un investimento indirizzato verso questi impianti e l&#39;olio mi verr&agrave; fornito da una filiera al di sopra dei 70 km.<br>più o meno un 200 km.<br>cioè, so fottuto? dimme che è una tua supposizione.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3de979a2a2553e5186604e1b9918b184.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3de979a2a2553e5186604e1b9918b184.gif" alt="">

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        • #5
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sebinoS @ 20/11/2007, 10:29)</div><div id="quote" align="left">ma è una tua supposizione o hai notizie a proposito?<br><br>Sto facendo un investimento indirizzato verso questi impianti e l&#39;olio mi verr&agrave; fornito da una filiera al di sopra dei 70 km.<br>più o meno un 200 km.<br>cioè, so fottuto? dimme che è una tua supposizione.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b9c32acc6295de316f5a92780c2f7302.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b9c32acc6295de316f5a92780c2f7302.gif" alt=""></div></div><br>Premetto , che questa e&#39; solo un documento &quot;ufficioso&quot; , che deve ancora diventare legge ( cioe&#39; essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale)<br><br>Si devono ancora definire i concetti di filiera corta ed intesa di filiera , ma comunque l&#39;intenzione e&#39; quella di non fare usare ad esempio dell&#39;olio chesso&#39; proveniente dai paesi dell&#39;est.... ma prodotti locali , meglio se prodotti e trasformati dalla azienda stessa.<br><br>Chiedevo comunque se qualcuno ne sapeva qualcosa di piu&#39; ... ti posto di nuovo due passaggi importanti... in particolamodo &quot; che la biomassa DEVE avere origine agricola.<br>Quindi scarti da segherie , e/o comunque altri scarti di lavorazioni industriali... niente.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica</div></div><br>........<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">viceversa qualora venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avr&agrave; diritto all’emissione di certificati verdi.</div></div><br>.......<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">sono stabilite le modalit&agrave; con le quali gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilit&agrave; e la rintracciabilit&agrave; della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies</div></div><br>Ciao<br><br><br><br>
          Ciao,


          -Illo41100-

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          • #6
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (viky69 @ 20/11/2007, 10:04)</div><div id="quote" align="left">scusa non capisco....legge 27 dicembre 2007 n.296?<br>ma il 27 dicembre 07 non deve ancora arrivare?</div></div><br>Scusa , io ho fatto un copia-incolla... c&#39;e&#39; un&#39;errore di battitura, e&#39; del 27 dicembre 2006 e dice :<br><br><br>382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d&#39;intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all&#39;articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:<br> a) incentivare l&#39;impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all&#39; articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;<br> b) incentivare l&#39;impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall&#39;agricoltura, dalla zootecnia, dalle attivita&#39; forestali e di trasformazione alimentare, nell&#39;ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;<br> c) incentivare l&#39;impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
            Ciao,


            -Illo41100-

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            • #7
              grazie della precisazione in realt&agrave; avevo capito che trattavasi di piccolo errrore ma avevo gi&agrave; inviato il post sorry <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/47e0eb3158980c83d601f22f12c9f62a.gif" alt=""><br><br>In ogni caso leggendo il testo della finanziaria 2008 approvato al Senato mi sembra di capire che<br><br>(estratto Tabella 2 articolo 52 comma 3)<br><br>6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo ................ 22<br>7 Biomasse e biogas prodotti da attivita&#96; agricola, allevamento e forestale da filiera corta *<br><span style="font-size:8pt;line-height:100%">* E&#96; fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di<br>energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti<br>agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese<br>filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del<br>2005 oppure di filiere corte.</span><br><br>Quindi sembra che per le biomasse diverse da quelle di cui al punto 7 sia prevista l&#39;incentivazione con certificati verdi di durata quindiciennale alla tariffa di 22 Eurocent al KWh.<br>Per quelle ricadenti nel punto 7 (a quanto hai cortesemente riportato nei tuoi post) si applica la distinzione tra impianti minori e maggiori ad 1 MWe e il concetto di tariffa unica di 30 Eurocent al KWh nonchè il principio di filiera corta ecc...

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              • #8
                1)mi sembra di capire ke si vuole spingere su 2 opzioni:<br>filiera regolata da contratti di fornitura e quindi stabilit&agrave; di mercato<br>filiera corta entro 70 km<br>l&#39;utilizzo di scarti delle lavorazioni non mi sembra diverso da prima.<br>interpreto correttamente?<br><br>2)<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">382-ter. [..] La tariffa omnicomprensiva (€ 0.30/Kwh) di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruit&agrave; della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.</div></div><br>= sento puzza di bruciato<br><br>3)non mi è molto chiaro l&#39;art 382-quater. mi potreste spiegare voi?<br><br><br><br>

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                • #9
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (viky69 @ 21/11/2007, 09:51)</div><div id="quote" align="left">In ogni caso leggendo il testo della finanziaria 2008 approvato al Senato mi sembra di capire che<br><br>(estratto Tabella 2 articolo 52 comma 3)<br><br>6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo ................ 22<br>7 Biomasse e biogas prodotti da attivita&#96; agricola, allevamento e forestale da filiera corta *<br><span style="font-size:8pt;line-height:100%">* E&#96; fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di<br>energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti<br>agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese<br>filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del<br>2005 oppure di filiere corte.</span></div></div><br>mi potresti dare il link della tabella per favore?

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                  • #10
                    ...è uscito un emendamento successivo a quello citato, nel quale quel meraviglioso coefficiente di 1.80 per ogni fonte rinnovabile, si è trasformato in diversi coefficienti in relazione alla fonte... per le biomasse è diventato 1.10 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a7e9fc696a293d726f450de12396877c.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a7e9fc696a293d726f450de12396877c.gif" alt=":angry:"><br><br>vedi <a href="?t=10782104" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10782104</a><br><br>

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                    • #11
                      Di seguito il link dal quale scaricare la versione definitiva approvata dal senato il 15/11/2007.<br>Ovviamente non è ancora legge (approvazione in questi giorni alla camera dei deputati ecc..)<br><br><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/finanziaria2008/S_1817_approvato.pdf?uuid%3D3ffcf7f6-96ab-11dc-a1e6-00000e251029" target="_blank">finaziaria 2008 Senato</a> Capo IX pag 71 del documento.<br>le tabelle si trovano alla fine pag 154 e pag 155.<br>

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                      • #12
                        Come al solito se non si complicano le cose non siamo contenti.<br><br>Vedo gia&#39; gli &quot;upgrade&quot; fatti al volo di questi articoli, per sanare buchi legali....<br><br>Ho gia&#39; letto 3 interpretazioni diverse.... e non e&#39; ancora LEGGE &#33;&#33;
                        Ciao,


                        -Illo41100-

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                        • #13
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 21/11/2007, 20:20)</div><div id="quote" align="left">Vedo gia&#39; gli &quot;upgrade&quot; fatti al volo di questi articoli, per sanare buchi legali....</div></div><br>Ciao Illo ,<br><br>così : &quot; brevi mano &quot;<br><br>a quanto siamo con il valore dei C.V. circa, ci sono modifiche rispetto alla normativa precedente ?<br><br>Devo aggiornare il businnes plan . ( se ti ricordi io non ho filiera agricola )<br><br>Grazie ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4a32775aae6d66adb4df59dd884dfca3.gif" alt=":shifty:"><br><br>
                          Siamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.

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                          • #14
                            Quest&#39;anno e&#39; di 137,5 euro al mwh.... per l&#39;anno prossimo se la mia interpretazione della legge e&#39; giusta ammenoche&#39; non hai la filiera corta o usi le quote OMNICOMPRENSIVE , i Cv per le biomasse varranno meno...<br><br>Ciao
                            Ciao,


                            -Illo41100-

                            Commenta


                            • #15
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 21/11/2007, 21:35)</div><div id="quote" align="left">Quest&#39;anno e&#39; di 137,5 euro al mwh.... per l&#39;anno prossimo se la mia interpretazione della legge e&#39; giusta ammenoche&#39; non hai la filiera corta o usi le quote OMNICOMPRENSIVE , i Cv per le biomasse varranno meno...<br><br>Ciao</div></div><br>sono nuovo del forum, suppongo che non si possa bestemmiare....<br><br>scherzo, ovviamente, anche se devo ammettere che ho una paura folle di aver sbagliato investimento....voi che ne pensate? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/365238fb6243794f049c357679bedc9e.gif" alt=""><br>

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                              • #16
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sebinoS @ 22/11/2007, 09:29)</div><div id="quote" align="left">sono nuovo del forum, suppongo che non si possa bestemmiare....<br><br>scherzo, ovviamente, anche se devo ammettere che ho una paura folle di aver sbagliato investimento....voi che ne pensate? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ee9948750dc4aac54c43b190a123fab4.gif" alt=""></div></div><br>secondo me... devi/dobbiamo &quot;solo&quot; aspettare la pubblicazione in GU della Finanziaria... ed incrociare le dita per 1 mese circa&#33;<br><br>però.. giusto per parlare, come possono pretendere di incentivare le fonti rinnovabili con un meccanismo che ancora la remunerazione a 180€MWh??? (mi riferisco ad uno degli emendamenti che ho letto (riportato nel topic legislazione...) e spero vivamente che cestinino&#33 in questa maniera nessuno che abbia fatto un minimo di conti investirebbe&#33; è logico pensare che la classe politica che <u>propone </u>questi meccanismi non ne sa proprio nulla della materia oppure appartiene a lobby che ha interesse a bloccare lo sviluppo delle rinnovabili.. ma a questo punto, almeno non li chiamassero &quot;incentivi&quot; perchè sarebbe proprio un&#39;offesa all&#39;intelligenza degli italiani ... questi rischiano il linciaggio&#33;<br><br><span class="edit">Edited by paolo76xxx - 22/11/2007, 13:24</span>

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                                • #17
                                  Ciao a tutti,<br>il valore dei 70 km probabilmente deriva da questo (file allegato)<br>Lo so che non è legge ma avete fonti migliori ...postatele&#33;<br>Per la tracciabilit&agrave; del materiale il tutto è ancora in discussione quindi è presto per stracciarsi le vesti&#33;<br>Ciao ciao (complimenti a Illo che si da sempre da fare)<br>Rem<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (paolo76xxx @ 22/11/2007, 12:54)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sebinoS @ 22/11/2007, 09:29)</div><div id="quote" align="left">sono nuovo del forum, suppongo che non si possa bestemmiare....<br><br>scherzo, ovviamente, anche se devo ammettere che ho una paura folle di aver sbagliato investimento....voi che ne pensate? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7259db94390a1fe3c8be49282833e246.gif" alt=""></div></div><br>secondo me... devi/dobbiamo &quot;solo&quot; aspettare la pubblicazione in GU della Finanziaria... ed incrociare le dita per 1 mese circa&#33;<br><br>però.. giusto per parlare, come possono pretendere di incentivare le fonti rinnovabili con un meccanismo che ancora la remunerazione a 180€MWh??? (mi riferisco ad uno degli emendamenti che ho letto (riportato nel topic legislazione...) e spero vivamente che cestinino&#33 in questa maniera nessuno che abbia fatto un minimo di conti investirebbe&#33; è logico pensare che la classe politica che <u>propone </u>questi meccanismi non ne sa proprio nulla della materia oppure appartiene a lobby che hanno interesse a bloccare lo sviluppo delle rinnovabili.. ma a questo punto, almeno non li chiamassero &quot;incentivi&quot; perchè sarebbe proprio una presa in giro al popolo italiano (non quello del nano)... questi rischiano il linciaggio&#33;</div></div><br>Non capisco perchè si deve pensare che 180 euro/MWh sia un prezzo così folle per due motivi:<br>- il primo perchè ci sono dei coefficienti che premiano le &quot;vere&quot; rinnobaili e non le assimilabili<br>- la seconda è che stanno facendo le &quot;prove&quot; dei 100 dollari/barile quindi se vediamo il costo evitato dell&#39;energia di una centrale media del parco italiano i prezzi non sono così lontani<br>Assurdo è incentivare ancora gli impianti autorizzati con il vecchio Cip6 dove si bruciava di tutto e di più.<br>Altra cosa: all&#39;estero queste cose ci sono da anni, vedi il conto energia da noi si grida allo scandalo mentre in Genrmania era (molti anni fa) 1 Marco = 1 kWh<br>Ciao<br>Rem<br><br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/word.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=93880365">Downloa d attachment</a><br>scheda_decreto_legge_fiscale_Assoelettrica.d oc ( Number of downloads: 61 )</div></center><br>
                                  "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
                                  (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
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                                  • #18
                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (remtechnology @ 22/11/2007, 13:14)</div><div id="quote" align="left">Non capisco perchè si deve pensare che 180 euro/MWh sia un prezzo così folle per due motivi:<br>- il primo perchè ci sono dei coefficienti che premiano le &quot;vere&quot; rinnobaili e non le assimilabili<br>- la seconda è che stanno facendo le &quot;prove&quot; dei 100 dollari/barile quindi se vediamo il costo evitato dell&#39;energia di una centrale media del parco italiano i prezzi non sono così lontani<br>Assurdo è incentivare ancora gli impianti autorizzati con il vecchio Cip6 dove si bruciava di tutto e di più.<br>Altra cosa: all&#39;estero queste cose ci sono da anni, vedi il conto energia da noi si grida allo scandalo mentre in Genrmania era (molti anni fa) 1 Marco = 1 kWh<br>Ciao<br>Rem</div></div><br>1) i 180 €/MWh per un impianto a biomasse.. non è un incentivo dal punto di vista finanziario&#33; per quanto riguarda i coefficienti... io spero tanto che passi quanto scritto nel file che hai allegato dove non sono menzionati i 180€/MWh ed i coefficenti sn = per tutte le fonti = 1.8&#33; questo si sarebbe incentivante.. ricordiamoci che la soluzione alla riduzione di CO2 non può essere ricercata solo in 1 tipo di fonte rinnovabile... (poi mi devo sentire dire che se dovessimo sostituire il gasolio col biodiesel, per produrre la quantit&agrave; necessaria al parco macchine italiano, non basterebbe mettere a coltura l&#39;intera italia&#33;...ostruzionismo dei poveri&#33<br><br>2) il costo è &quot;evitato&quot; solo per le centrali a fonti fossili, gi&agrave; esistenti ... ma se devo costituire un IAFR ex novo, stai tranquillo che guadagno di + lasciando i soldi in c/arancio che con 180€/MWh ..<br>

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                                    • #19
                                      Premesso che ho anch&#39;io il Conto Arancio e ne sono contento ma la questione del costo evitato non è così.<br>Facciamo un piccolo ripasso, il valore non comprensivo di IVA dei Certificati Verdi stabilito dal GSE è inteso come il costo medio dell&#39;energia CIP6 acquistata dal GSE nell&#39;anno 2007 e il ricavo derivante dalla cessione della energia nell&#39;anno 2007.<br>Il costo medio dell&#39;energia CIP6 deriva dal prezzo medio del paniere dei combustibili in Italia, detto appunto il costo evitato, la formula te la risparmio.<br>Nel file che ti ho passato c&#39;è scritto un valore di 0,30 euro/kWh per 15 anni che sono ben di più della quota CV+energia ...<br>Non so il Conto Arancio quanto mi dar&agrave; tra 10 anni ma sono SICURO che tra 10 anni l&#39;energia richiesta sar&agrave; maggiore e la disponibilit&agrave; sar&agrave; minore, una recente agenzia di stampa ha battuto la notizia che nel 2050 la richiesta di energia mondiale sar&agrave; il doppio&#33;<br>Scommetto una birra, scegli tu il bar dove ci troviamo tra dieci anni<br>Ciao<br>Rem<br>
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                                      • #20
                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (remtechnology @ 22/11/2007, 14:31)</div><div id="quote" align="left">Nel file che ti ho passato c&#39;è scritto un valore di 0,30 euro/kWh per 15 anni che sono ben di più della quota CV+energia ...</div></div><br>se fossi sicuro di 0,30 €/kwh omnicomprensiva per 15 anni non esiterei alla costruzione di un impianto.<br>Tuttavia mi sembra ke le cose si stiano complicando...<br><br>

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                                        • #21
                                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (remtechnology @ 22/11/2007, 14:31)</div><div id="quote" align="left">Premesso che ho anch&#39;io il Conto Arancio e ne sono contento ma la questione del costo evitato non è così.<br>Facciamo un piccolo ripasso, il valore non comprensivo di IVA dei Certificati Verdi stabilito dal GSE è inteso come il costo medio dell&#39;energia CIP6 acquistata dal GSE nell&#39;anno 2007 e il ricavo derivante dalla cessione della energia nell&#39;anno 2007.<br>Il costo medio dell&#39;energia CIP6 deriva dal prezzo medio del paniere dei combustibili in Italia, detto appunto il costo evitato, la formula te la risparmio.<br>Nel file che ti ho passato c&#39;è scritto un valore di 0,30 euro/kWh per 15 anni che sono ben di più della quota CV+energia ...<br>Non so il Conto Arancio quanto mi dar&agrave; tra 10 anni ma sono SICURO che tra 10 anni l&#39;energia richiesta sar&agrave; maggiore e la disponibilit&agrave; sar&agrave; minore, una recente agenzia di stampa ha battuto la notizia che nel 2050 la richiesta di energia mondiale sar&agrave; il doppio&#33;<br>Scommetto una birra, scegli tu il bar dove ci troviamo tra dieci anni<br>Ciao<br>Rem</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bac31a2ce2f10ca873ef14ea5d8c3834.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bac31a2ce2f10ca873ef14ea5d8c3834.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bac31a2ce2f10ca873ef14ea5d8c3834.gif" alt=""><br><br>la scommessa è troppo facile.. la birra te la offro subito&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f1f8806052f8998417cb59388fa3e605.gif" alt="image"><br><br>ok.. premesso che il c/arancio non ce l&#39;ho... però, se non ho capito male.. il discorso non era sullo 0,30 euro/kWh che si trova sul &quot;tuo&quot; file (che, ribadisco, è un grandissimo incentivo... e cmq 0.30 è riferito esclusivamente a IAFR di potenza elettrica non superiore a 1 MWh.. per gli altri è stabilito solo il numero d CV che il GSE emette (<i>1.80*produzione di Energia Elettrrica dell&#39;IAFR</i>) ).. ..ma su un meccanismo che, praticamente, fissa il totale degli incentivi (=CV+vendita energia elettrica) a 0.180 euro/kWh... a questo punto farei una scommessa.. fammi un business plan per un IAFR, (olio vegetale) di potenza superiore a 1MWh (ed inferiore ai 6/7MWh) che dal punto di vista finanziario possa reggere... il bar sta a palermo, diciamo zona &quot;champagneria&quot; per risparmiare.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0be8270cd036e0528c0734db6b2d53fd.gif" alt=":P"><br><br><span class="edit">Edited by paolo76xxx - 22/11/2007, 15:42</span>

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                                          • #22
                                            l&#39;art 382 e sviluppi riguarda solo le associazioni agricole . per i produttori non vincolati a filiere locali o accordi di di programma valgono ( per ora, del doman non v&#39;è certezza ) i contenuti del capo IX<br>Art. 30.<br>(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)<br>1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all&#39;articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell&#39;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.<br>2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell&#39;articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br>3. L&#39;articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell&#39;energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.<br>Art. 30-bis.<br>(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)<br>1. Ai sensi dell&#39;articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell&#39;aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica e il gas, tenendo conto dell&#39;effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.<br>2. All&#39;articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».<br>Art. 30-ter.<br>(Norme per l&#39;incentivazione dell&#39;energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)<br>1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalit&agrave; è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalit&agrave; di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br>2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell&#39;articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all&#39;obbligo della quota minima di cui all&#39;articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L&#39;immissione dell&#39;energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell&#39;articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.<br>3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entit&agrave; variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella 2 allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell&#39;ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l&#39;energia elettrica è remunerata, con le medesime modalit&agrave;, alle condizioni economiche previste dall&#39;articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruit&agrave; della remunerazione ai fini dell&#39;incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.<br>4. All&#39;articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attivit&agrave; produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».<br>5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d&#39;obbligo di cui all&#39;articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell&#39;ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.<br>6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell&#39;articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell&#39;energia elettrica definito dall&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica e il gas in attuazione dell&#39;articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell&#39;anno precedente e comunicato dalla stessa Autorit&agrave; entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruit&agrave; della remunerazione ai fini dell&#39;incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.<br>7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell&#39;obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell&#39;Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell&#39;anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all&#39;obbligo della quota minima dell&#39;anno precedente di cui all&#39;articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell&#39;anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.<br>8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l&#39;attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per le lettere b) e c) del presente comma di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:<br>a)sono stabilite le modalit&agrave; per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalit&agrave; per l&#39;estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;<br>b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all&#39;allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;<br>c) sono stabilite le modalit&agrave; con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilit&agrave; e la rintracciabilit&agrave; della filiera, anche ai fini dell&#39;applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;<br>d) sono aggiornate le direttive di cui all&#39;articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell&#39;articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.<br>9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all&#39;articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.<br>10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.<br>11. L&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica e il gas definisce:<br>a)le modalit&agrave; di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;<br>b) le modalit&agrave; con le quali le risorse per l&#39;erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell&#39;energia elettrica.<br>12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:<br>a)il comma 6 dell&#39;articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;<br>b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell&#39;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br>13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all&#39;obbligo della quota minima di cui all&#39;articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.<br>14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.<br>15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all&#39;articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.<br>TABELLA 1 (Articolo 30-ter)<br>• • Fonte • Coefficiente<br>• 1 • Eolica • 1,00<br>• 1-bis • Eolica offshore • 1,10<br>• 2 • Solare ** • **<br>• 3 • Geotermica • 0,90<br>• 4 • Moto ondoso e maremotrice • 1,80<br>• 5 • Idraulica • 1,00<br>• 6 • Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo • 1,10<br>• 7 • Biomasse e biogas prodotti da attivit&agrave; agricola, allevamento e forestale da filiera corta * • *<br>• 7-bis • Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell&#39;energia termica in ambito agricolo * • *<br>• 8 • Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente • 0.80<br>* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell&#39;ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.<br>** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell&#39;articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.<br>TABELLA 2 (Articolo 30-ter)<br>• • Fonte • Entit&agrave; della tariffa (euro cent/kWh)<br>• 1 • Eolica • 22<br>• 2 • Solare ** • **<br>• 3 • Geotermica • 20<br>• 4 • Moto ondoso e maremotrice • 34<br>• 5 • Idraulica diversa da quella del punto precedente • 22<br>• 6 • Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo • 22<br>• 7 • Biomasse e biogas prodotti da attivit&agrave; agricola, allevamento e forestale da filiera corta * • *<br>• 8 • Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente • 18<br>* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell&#39;ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.<br>** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell&#39;articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.<br>Art. 30-quater.<br>(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)<br>1. All&#39;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;<br>b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;<br>c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l&#39;autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalit&agrave; di cui al comma 4 e previa concessione d&#39;uso del demanio marittimo da parte della competente autorit&agrave; marittima»;<br>d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;<br>e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione degli impianti» sono inserite le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l&#39;obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;<br>f) al comma 5 le parole: «di cui all&#39;articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all&#39;articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;<br>g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacit&agrave; di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivit&agrave; di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#39;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#39;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacit&agrave; di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attivit&agrave;»;<br>h) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunit&agrave; montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all&#39;articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;<br>i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali».<br>2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell&#39;iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attivit&agrave; previste dal terzo periodo del comma l dell&#39;articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall&#39;articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.<br>3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all&#39;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell&#39;articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attivit&agrave; sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br>4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:<br>«Tabella A (Articolo 12)<br>Fonte Soglie<br>1 Eolica 60 kW<br>2 Solare fotovoltaica 20 kW<br>3 Idraulica 100 kW<br>4 Biomasse 200 kW<br>5 Gas di discarica, gas residuati dai processi<br>di depurazione e biogas 250 kW».<br>Art. 30-quinquies.<br>(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell&#39;elettricit&agrave; da fonti rinnovabili)<br>1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica ed il gas.<br>2. Al comma 2 dell&#39;articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:<br>f-bis) sottopongono a termini perentori le attivit&agrave; poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;<br>f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell&#39;articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell&#39;articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall&#39;Autorit&agrave; per l&#39;energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;<br>f-quater) prevedono l&#39;obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l&#39;energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;<br>f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell&#39;energia elettrica prodotta;<br>f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalit&agrave; di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;<br>f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite societ&agrave; terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».<br>3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell&#39;energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.<br>Art. 30-sexies.<br>(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)<br>1. Il Ministro dello sviluppo economico, d&#39;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell&#39;energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l&#39;obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall&#39;Unione europea.<br>2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell&#39;efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell&#39;obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.<br>3. Ogni due anni, dopo l&#39;entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, il Ministro delle sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne d&agrave; comunicazione con relazione al Parlamento.<br>4. Nel caso di inadempienza dell&#39;impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell&#39;obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all&#39;invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalit&agrave; di cui all&#39;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br>5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell&#39;obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.<br>6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attivit&agrave; per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l&#39;efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.<br>Art. 30-septies.<br>(Impianti fotovoltaici)<br>1. Nell&#39;ambito delle disponibilit&agrave; di cui all&#39;articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell&#39;applicazione dell&#39;articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell&#39;impianto, di cui all&#39;articolo 2, comma 1, lettera b3) del medesimo decreto.<br>2. L&#39;autorizzazione di cui al comma 3 dell&#39;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l&#39;esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell&#39;impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.<br><br><br><br>Non fatemi prendere degli spaventi che ho in ballo 5 impianti da 18 Mwe. Se domani devo cambiare mestiere mi metto a fare il pescatore come nosybe

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                                            • #23
                                              Il mio file è quello che ho trovato in consultazione in Assoelettrico, sono iscritto e spendiamo i soldi per qualcosa..., finchè non diventano leggi sono d&#39;accordo che è bene essere cauti.<br>A dire il vero ho chiamato anche il GSE l&#39;altro giorno per sapere se hanno recepito il documento e mi hanno risposto che quando vedrò pubblicato le tabelle nuove allora avranno recepito le nuove norme.Quando si dice essere gentili a questo mondo.<br>Comunque i &quot;segnali&quot; anche se incerti e non ancora legge sono positivi e quindi possiamo dire che le cose speriamo che cambino sempre in meglio.<br>Sono ottimista cosa volete farci ;-)<br>Per Sulzer: l&#39;art 30 è pubblicato in Hydro da un pò, non potevi mettere il link così spaventi le persone che sono propense a realizzare un impianto, scherzo...<br>Per Paolo: ok per la birra a Padova pago io ...<br>Rem
                                              "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
                                              (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
                                              Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

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                                              • #24
                                                ... ecco il 180 €/MWh... mi perseguita&#33;&#33;&#33; se passa sta cosa propongo una rivoluzione.. <span style="color:blue"><b>NON CHIAMATELI INCENTIVI&#33;</b></span><br><br>SONO INDIGNATO&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cca8d3997549e2ebd62f862829b3c027.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cca8d3997549e2ebd62f862829b3c027.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cca8d3997549e2ebd62f862829b3c027.gif" alt=":angry:"><br><br><i><span style="font-size:8pt;line-height:100%">cmq non l&#39;ho letto tutto.. resto nella speranza che mi è sfuggito qualcosa, domani rileggerò meglio... </span></i><br><br><span style="color:gray"><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><i>***<br>Cortesemente evitate di utilizzare il rosso nei messaggi perchè si confonde con gli eventuali interventi dei moderatori. Grazie.<br>Leptone<br>***</i></span></span><br><br><span class="edit">Edited by leptone - 22/11/2007, 12:50</span>

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                                                • #25
                                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (remtechnology @ 22/11/2007, 13:14)</div><div id="quote" align="left">Non capisco perchè si deve pensare che 180 euro/MWh sia un prezzo così folle per due motivi:<br>- il primo perchè ci sono dei coefficienti che premiano le &quot;vere&quot; rinnobaili e non le assimilabili<br>- la seconda è che stanno facendo le &quot;prove&quot; dei 100 dollari/barile quindi se vediamo il costo evitato dell&#39;energia di una centrale media del parco italiano i prezzi non sono così lontani<br>Assurdo è incentivare ancora gli impianti autorizzati con il vecchio Cip6 dove si bruciava di tutto e di più.<br>Altra cosa: all&#39;estero queste cose ci sono da anni, vedi il conto energia da noi si grida allo scandalo mentre in Genrmania era (molti anni fa) 1 Marco = 1 kwh</div></div><br>Rem ,<br><br>La proposta di legge parla di DIFFERENZA tra 180 ed il valore medio di cessione.<br>Dal risultato , moltiplicato per il coefficente della biomassa ( cioe&#39; 1,1 ) ottieni il valore del CV<br>Supponendo il valore medio di cessione per il 2007 di 0,081 centesimi di euro/kwh viene fuori:<br><br>180 - 81= 99 euro al megawatt<br><br>99 * 1,1 = 108.9 valore dei Cv per le biomasse.<br><br>Se calcoli , che poi deve essere venduto.... non dico che ci sputo sopra , ma non hai neppure tanto margine..<br><br>Io spero sinceramente di essermi sbagliato nella comprensione del meccanismo......<br><br>Ciao<br>
                                                  Ciao,


                                                  -Illo41100-

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Dice anche che gse compera tutti i certificati invenduti alla media di fine anno e entro fine anno, è finita la storia degli uffici di trading che ti dicono o fai lo sconto o niente

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                                                    • #27
                                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sulzer @ 22/11/2007, 22:35)</div><div id="quote" align="left">Dice anche che gse compera tutti i certificati invenduti alla media di fine anno e entro fine anno, è finita la storia degli uffici di trading che ti dicono o fai lo sconto o niente</div></div><br>con quel meccanismo... adesso lo sconto lo fai a fine anno, direttamente al GSE&#33;

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                                                      • #28
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                                                        • #29
                                                          ... lo sconto me lo farebbero &quot;alla fonte&quot; ancorando gli incentivi tot. a 180 ..<br><br>cmq la tua analisi mi ha fatto aprire un pò gli occhi.. sn pienamente d&#39;accordo su tutto, solo qualche dubbio:<br><br>1) come mai i la met&agrave; dei CV è rimasta invenduta??? in teoria non dovrebbe funzionare che i soggetti &quot;obbligati&quot; dovrebbero acquistare la quantit&agrave; di CV emessi? Se sono rimasti invenduti l’offerta dei CV è superiore alla domanda??<br><br>2) hai detto &quot;<i>se poi i conti non tornano è un altro discorso</i>&quot; ma su questo non sono d&#39;accordo.. si sta parlando di incentivi, non di meccanismi per disincentivare gli speculatori..<br>capisco tutte le regole del mercato secondo le quali se aumenti gli incentivi, gli speculatori (cinesi e inglesi) si fanno &quot;i bagni&quot; ma.. a quel punto il meccanismo non dovrebbe essere quello di diminuire gli incentivi, cosi facendo io che sto progettando un IAFR, non vedendo + la convenienza economica a farlo, non lo faccio&#33; Si dovrebbero scoraggiare solo i comportamenti speculativi… Non saprei se è possibile ma, nella mia ignoranza, ad esempio, attuare tutta una serie di altri meccanismi per fissare il prezzo delle materie prime (olio) sarebbe forse un possibile rimedio agli speculatori..perchè non si muovono in tal senso?

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                                                            La normativa che regola i Certificati Verdi è partita nel lontano 1999 con il primo Decreto Bersani e la liberarlizzazione della vendita di energia elettrica. I meccanismi precedenti erano più comodi ai fini del finanziamento da banca o leasing, cosa che adesso è più complesso.Tieni conto che siamo nel 2007 e la questione dei CV, un meccanismo flessibile, è stato ben digerito ma pochi anni fa andare in banca e apralre di queste cose era ben dura.<br>Nel 2006 i CV erano eccedenti rispetto alle richieste perchè a fare parte dell&#39;Italia c&#39;era anche la Svizzera, ennesima regione italiana, che ha messo in crisi molti venditori.Comunque non è che sono rimasti invenduti i CV, comunque si hanno 3 anni per venderli, ma c&#39;è stato un certo boom di nuovi impianti rinnovabili che è stato supoeriore all&#39;aumento previsto di 0,35% al biennio.<br>Adesso si parla di un aumento dello 0,7 % che potrebbe riequilibrare e anche dell&#39;obbligo del GSE di acquistare i titoli non venduti.Non è chiaro a che prezzo perchè se è il prezzo massimo non mi rompo (come adesso) a fare una gara per vendere i CV quando senza fare fatica il GSE me li ritira.<br>I costi di tali costi vengono come sempre &quot;socializzati&quot; e quindi pagheremo tutti in bolletta non solo sulla aliquota A3.<br>Per chiudere e cercare alla tua risposta, ammesso che abbia delle risposte, sul perchè non si muovono in un senso o nell&#39;altro è che ogni decreto, delibera, circolare, provvedimento, D.Lgs, si deve tenere conto delle lobby che si muovono.<br>Ogni provvedimento, vedi la Delibera 280/07 dell&#39;AEEG, salva un pò tutti e rende scontenti un pò tutti.<br>Ricordiamoci che se passa per intero l&#39;Art. 30 bene per la partita energetica ma tali costi ce li troveremo in bolletta e di riflesso su molti altri prodotti.<br>Aspettiamo che venga pubblicata e dopo discutiamo.<br>Ciao<br>Rem
                                                            "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
                                                            (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
                                                            Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

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