Recupero sottotetto regione lazio l.r. 13/2009 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Recupero sottotetto regione lazio l.r. 13/2009

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Recupero sottotetto regione lazio l.r. 13/2009

    buon giorno a tutti, orima domanda in questo forum spero di aver azzeccato la sezione giusta.
    Sto cercando di farmi un quadro chiaro, sintetico e soprattutto a prova di errore per applicare correttamente in questa miriade di leggi la normativa per il recupero dei sottotetti nella regione lazio. Naturalmente ho bisogno di una mano per chiudere il cerchio.

    Ci provo:
    L.R. 16 Aprile 2009, n. 13
    Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

    Art. 4L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
    Art. 6 Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento
    termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6
    (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio
    idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

    L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia
    Art. 4 omissis (parla di riutilizzo acqua...)

    Art. 5(Fonti energetiche rinnovabili)
    1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui,
    rispettivamente, all ’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria
    l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
    a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
    b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non
    inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno
    100 metri quadrati.

    3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché
    eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.

    ORA QUI L'AIUTO CHE VI CHIEDO E' CHE ALTRE NORME DEVO RISPETTARE? E COME SI INSERISCONO?
    GRAZIE
Attendi un attimo...
X