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    quesito secco
    enorme palazzo storico in un centro storico, peraltro almeno in parte vincolato ex l 1089/39
    unico numero civico e unica particella.
    dalla pubblica via si entra in un grande cortile dove si incontrano una prima scala, che dá accesso a un certo numero di UI, e poi -alla fine di questa area cortilizia e carrabile- una seconda scala, che dá accesso ad altre UI
    i due corpi fabbrica, chiamiamoli cosí, sono confinanti ma ben distinti.
    il palazzo era di proprietá di un unico soggetto, quindi adesso dei due figli. ciascuna scala dá accesso a UI di tutti e due.

    non vi é dubbio che il tutto sia un condominio, al quale manca il CF, l`amministratore, il regolamento e tutto il resto dato il rapporto tra i due proprietari.
    unica fogna, unico contatore acqua, enne contatori delle altre utenze.

    adesso é diventato interessante capire se puó considerarsi condominio la zona retrostante dell`immobile, cioé le UI alle quali si ha accesso dalla scala n. 2, perché su questa porzione sarebbe effettuabile un intervento ex dl 34, cioé cappotto (o impianto centralizzato) e molti trainati e conseguire il doppio salto, impossibile se si considera tutto il palazzo.

    interpelli e faq specifiche non ne ho trovate, se non la 94 del febbraio 2021 che mi sembra favorevole

    https://www.agenziaentrate.gov.it/po...d-1da495c00fd2

    viene recepita l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in ordine al cd. supercondominio, in base alla quale s'intende per tale la fattispecie legale che si
    riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con i fabbricati

    ..
    il pezzo che mi interessa

    Tanto premesso, si fa presente che nella citata circolare n. 30/E del 2020,rispondendo al quesito 5.2.4, è stato precisato che qualora in un condominio costituitoda più edifici, la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta ilmiglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuniedifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere alSuperbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all'interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. In tale caso, la verifica del rispetto deirequisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascunedificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositiA.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi

    é configurabile l`intervento sul condominio rappresentato dalle UI alle quali si accede dalla seconda scala?
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