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Responsabilità distributore-installatore

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  • Responsabilità distributore-installatore

    Mi domando, e mi scuso se non ho trovato un thread che abbia già trattato l'argomento, quale siano le responsabilità di un commerciante-installatore di moduli fotovoltaici.
    Mi spiego meglio. Stanno nascendo tante aziende che producono moduli in Italia. Quali responsabilità e quali doveri avranno installatori e commercianti fra 15-20 anni qualora i moduli producano al di sotto dei dati garantiti? Se quelle aziende che oggi producono-assemblano fra venti anni non ci saranno più chi risponderà di eventuali difetti?

  • #2
    Ciao

    non sono nè un commerciante nè un installatore ma, a mio giudizio, un installatore che ti propone un modulo ti indica le garanzie del fornitore sulla qualità dello stesso... quindi non penso possa risponderne l'installatore. Se nel frattempo quel commerciante è fuori mercato, presumo che non ne riponderà nessuno.
    Sta a te, quando ti viene proposto un modulo da un installatore, scegliere il giusto prodotto..... Normalmente installatori seri propongono prodotti seri.
    A volte installatori a caccia di guadagni facili, propongono prodotti scadenti (o palesemnte non garantiti) a prezzi di mercato..... succede nel fotovoltaico come in qualsiasi altro campo.

    Bisogna fare molta attenzione nella scelta dell'impresa a cui ci si affida.

    Ciao
    luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
    “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita” A. Einstein

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    • #3
      ciao

      secondo me la garanzia fornita da un produttore di moduli sul decadimento del rendimento viene trasferita all'acquirente tramite il venditore per tutto il periodo di validità. Tra 15-20 anni, o anche prima, se fallisce il produttore non credo che sarà possibile rifarsi sul rivenditore per far onorare la garanzia; mi piacerebbe però sapere come regolarsi se, viceversa, fallisce il rivenditore: è sufficente rivolgersi alla casa madre? ...mah!

      Come dettagliato da luciexpo sono concorde nel partire dal principio di rivolgersi a ditte serie per l'installazione e che forniscano materiali di pari serietà e credo che la difficoltà maggiore, parlando di realizzazioni residenziali, sia proprio individuare la serietà nel vasto panorama di installatori
      Ovviamente poi nessuno ha la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà tra 15-20 anni;

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      • #4
        La garanzia segue il prodotto quindi la garanzia su moduli, inverter, etc., è quella data dal produttore degli stessi.

        La garanzia sul buon montaggio e funzionamento dell'impianto, invece, è data dall'installatore.

        Quindi, nel primo caso la sorte dell'installatore è indifferente mentre, nel secondo, è essenziale.

        Non ho idea se lo facciano sugli impianti piccoli, ma so per certo che su quelli di grandi dimensioni tanto i produttori quanto gli installatori spesso rilasciano dei "performance bond", una sorta di assicurazione sul corretto funzionamento per X anni.

        Federico

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        • #5
          Quanto alla garanzia prevista al precedente punto x (rendimento), decorsi i primi cinque anni (periodo nel
          quale troverà comunque applicazione il termine di cui al precedente punto x), questa sarà priva
          di effetto in caso di reclamo presentato dal compratore oltre trenta giorni dal prodursi del
          fenomeno lamentato. Ai fini della data del reclamo fa fede esclusivamente il timbro postale di
          ricezione. Compatibilmente con la durata della garanzia, si applicano i termini di prescrizione
          abbreviata di cui alle disposizioni applicabili del codice civile.

          Caspita, nemmeno un mese di tempo per rendersene conto! Ogni 20 gg tocca fare le misure?

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          • #6
            In verità, fotoflash, basta che tu dica che te ne sei accorto entro i 30 giorni precedenti all'invio della comunicazione...

            Federico

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            • #7
              il testo dice 30 giorni dal prodursi del fenomeno lamentato, non dal rilievo del fenomeno lamentato. Un tecnico esperto potrebbe essere in grado di dimostrare che il guasto antecedeva di 30 giorni la lamentela, sopratutto attraverso i dati di produzione.

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              • #8
                Dipende se il fenomeo ha prodotto immediatamente delle conseguenze visibili o meno. Se, ad esempio, ti si rompe un pannello durante un mese di pioggie più o meno intense e frequenti, voglio proprio vedere come fai a capire se si è rotto o meno fino a quando non arriva il sole.

                Federico

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                • #9
                  Il discorso garanzia cambia in funzione del soggetto acquirente:
                  PRIVATO a usi privati: la garanzia (qualsiasi) la presta il rivenditore che è tenuto a garantire tutto quanto indicato nel contratto di acquisto (inteso anche come documentazione fornita al cliente tipo depliant, ecc.). In aggiunta deve garantire la conformità della cosa all'uso tipico a cui è destinata. OGNI PATTO CONTRARIO E' NULLO.
                  AZIENDA (non privato in generale) = vale quanto riportato nel contratto di acquisto del bene/prodotto/servizio. Se per esempio indichi una garanzia di rendimento a anni senza indicare che è il produttore che lo garantisce e non tu, tu sei il responsabile dell'affermazione e poi ti potrai rivalere sul produttore.

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