Probabilmente conviene iniziare a separare gli argomenti per dottore altrimenti si crea un gran casotto con evidenti difficoltà per tutti sia di interazione che di focalizzazione delle risposte alle tante domande ed si troppi dubbi che ognuno di noi ha.
Devo dire che il Legislatore non ha proprio il dono della semplificazione, la stessa circolare mi sembra molto pasticciata, in alcuni punti sembra non rispettare la Legge della quale la stessa circolare è figlia, addirittura in altri punti rinnega una prassi della stessa agenzia che sembrava consolidata (ad esempio quando si afferma che un multi proprietario “vale 1”, mentre diversi interpelli, anche recenti, indicavano agli interpellanti - contribuenti - che per i massimali di spesa si applicano le condizioni iniziali, quindi se partivo da 4 u.i. per ricavarne 2 i massimali erano riferiti a 4 unità - adesso invece ci si rifà ad una sola u.i.).
Tra le varie mi turba, e non poco, questo passaggio:
Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Ma cosa intendono? Il credito è fruito dal giorno 10 del mese successivo ma comunque MAI prima del 1º gennaio anno successivo.
Qualcuno mi fa capire in qualche circostanza questo credito si potrebbe fruire ad esempio l’11 dicembre 2020?
Nel cassetto fiscale del cessionario (ad esempio Banca, Fornitore, Provider energetico, etc.) quando diamine compare?
È una questione prioritaria poiché in base alla comparsa prima, ed alla fruizione dopo, i potenziali cessionari possono valorizzare il credito in un certo modo.
Diversamente se facessi lavori, anticipati con la liquidità della mia azienda, ovvero con scopertura bancaria o finanziamento a breve termine, il SAL del 30% la banca me lo paga anche se non compare nel loro cassetto fiscale o, ammesso che compaia, se lo potrà fruire solo dopo il mese di gennaio anno successivo?
Devo dire che il Legislatore non ha proprio il dono della semplificazione, la stessa circolare mi sembra molto pasticciata, in alcuni punti sembra non rispettare la Legge della quale la stessa circolare è figlia, addirittura in altri punti rinnega una prassi della stessa agenzia che sembrava consolidata (ad esempio quando si afferma che un multi proprietario “vale 1”, mentre diversi interpelli, anche recenti, indicavano agli interpellanti - contribuenti - che per i massimali di spesa si applicano le condizioni iniziali, quindi se partivo da 4 u.i. per ricavarne 2 i massimali erano riferiti a 4 unità - adesso invece ci si rifà ad una sola u.i.).
Tra le varie mi turba, e non poco, questo passaggio:
Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Ma cosa intendono? Il credito è fruito dal giorno 10 del mese successivo ma comunque MAI prima del 1º gennaio anno successivo.
Qualcuno mi fa capire in qualche circostanza questo credito si potrebbe fruire ad esempio l’11 dicembre 2020?
Nel cassetto fiscale del cessionario (ad esempio Banca, Fornitore, Provider energetico, etc.) quando diamine compare?
È una questione prioritaria poiché in base alla comparsa prima, ed alla fruizione dopo, i potenziali cessionari possono valorizzare il credito in un certo modo.
Diversamente se facessi lavori, anticipati con la liquidità della mia azienda, ovvero con scopertura bancaria o finanziamento a breve termine, il SAL del 30% la banca me lo paga anche se non compare nel loro cassetto fiscale o, ammesso che compaia, se lo potrà fruire solo dopo il mese di gennaio anno successivo?
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