5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensidell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditidi cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spesesostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad unammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesadi euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gliaventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti siaeseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ilpredetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva disistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui almedesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo ecomunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema diaccumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia nonauto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione diqualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia edi rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentiviper lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva disistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui almedesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo ecomunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema diaccumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia nonauto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione diqualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia edi rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentiviper lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Dando per scontato di non superare i 48.000 euro , puo' essere utile riempire il tetto di pannelli fotovoltaici da 360/400W eventualmente facendo il passaggio alla trifase? oppure rimanere comunque sui 6kW AC ma aumentato i kW DC fino a quanto consente l'inverter?
Non e' ancora chiarissimo se nei 48.000 euro e' compreso anche il costo della batteria; se cosi' fosse come bilanciare tra pannelli e batterie?
Visto l'assenza dello SSP, conviene installare i pannelli est/sud/ovest piuttosto che concentrarli tutti a sud ? questo per estendere il piu' possibile nella giornata la produzione piuttosto che avere picchi elevati durante le ore centrali
Quali ottimizzazioni per fare in modo di migliorare la produzione in inverno?
invece per il condominio, detto che non e' chiarissima l'interpretazione del DL, che ragionamenti si possono fare? riempire tutto il tetto con pannelli 360/400W con inverter trifase (se c'e' almeno un ascensore la trifase dovrebbe esserci gia') o dimensionare in modo diverso?
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