Bonus Facciate e cappotto


La domanda sorge spontanea: (diceva Lubrano)

ma se l'intervento ( + del 10% intonaco) "Bonus Facciata" obbliga a fare il Cappotto Termico e si beneficia della detrazione del 90% , perchè mai è contemplata fra le agevolazioni la Riqualificazione Energetica dello stesso Cappotto Termico al 65% ???
Perchè dovrebbero esistere 2 detrazione diverse per lo stesso intervento???

Il Cappotto Termico Esterno o è detraibile al 65% , oppure al 90% ...delle 2 l'una!!!

Resta il fatto che a rispondere sia un impiegato , e la sua risposta non ha alcun valore o certezza della regola, poteva far senza rispondere e limitarsi a ribadire l'attesa del documento/guida ufficiale pubblicato prossimamente dall'AdE.
 
Quella risposta non ha valore in caso di contenzioso. Aspetta la circolare oppure fai interpello.
 
Anche per le finestre esiste, puoi chiedere Ecobonus o ristrutturazione (che dall’anno scorso sono entrambe al 50% ma prima l’ecobonus era al 65%)

ciao Axoduss
a me non sembra la stessa cosa , perchè a riferimento degli infissi (finestre) le regole da rispettare erano diverse , nella detrazione del 50% potevo mettere le finestre che volevo senza nessun requisito a riferimento del Risparmio Energetico , nella detrazione del 65% gli infissi dovevano rispettare i requisiti di trasmittanza termica U (espressa in W/m2K) indicati dall'apposita tabella indicata dal Ministero.

Nel "nostro" caso , Cappotto Termico , la norma a riferimento richiesta è sempre la stessa , ovvero , che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

E' questo il motivo della domanda da me espressa nel post precedente.
Avere gli stessi requisiti di intervento determinati dalla legge e avere 2 differenti detrazioni , non ha senso alcuno ,...a questo punto uno dei 2 è superfluo.

L'unica cosa che mi viene in mente , ma è discriminante e forse contestabile , è avvantaggiare chi risiede in Zona A/B specifiche , rispetto a tutti gli altri ...mah ,.. in questo Paese tutto è possibile , anche le cose che fanno indignare!!
 
Io ricordo che in Parlamento avevano chiesto di legare questa detrazione all’efficienza energetica visto il periodo in cui viviamo, infatti ti obbligano al rispetto della trasmittanza minima nel caso in cui devi intervenire già sul 10% dell’intonaco (non necessariamente è un cappotto). Se devi solo imbiancare non sei obbligato al rispetto.

Comunque è evidente che non è scritta in modo chiaro e pulito
 
Semplice, il 65 % vale al di fuori delle zone contemplate dal 90 %.
Comunque bisogna aspettare perchè comunque il 90 % cambia radicalmente o quasi tempo di ritorno e tipo di investimento.
 
Semplice, il 65 % vale al di fuori delle zone contemplate dal 90 %.
Comunque bisogna aspettare perchè comunque il 90 % cambia radicalmente o quasi tempo di ritorno e tipo di investimento.

Io credo che questa sia la risposta più sensata...

E senza andare subito a pensare male e vedere dietrologie. Diciamo che la ratio del provvedimento sarebbe quella di contribuire al decoro degli edifici agevolando [in maniera consistente] il loro rifacimento di natura estetica ed è pensata primariamente per i centri abitati e storici in particolare dove si vedono certi palazzi che fanno schifo e cadono a pezzi, letteralmente. E trattandosi di palazzi e condomini le cui superfici sono molto grandi e si richiedono ponteggi anche una sola tinteggiatura diventa un esborso enorme per chi vi risiede. Ergo non solo no cappotto ma neppure tinteggiatura o rifacimento di cornicioni etc...
Visto il momento contingente si è pensato di farla anche funzionale ad un efficientamento energetico, tramite l'inserimento del rispetto dei valori del decreto MiSe che qualcuno ha citato poco sopra.
Fermo restando che non è una misura universale ma pensata principalmente per le zone urbane, ergo zona A + B... Dunque l'agevolazione al 65% continua a riferirsi a tutte le altre zone che non sono coperte da tale classificazione. Non c'è una sovrapposizione delle misure, quanto una loro particolarizzazione geografica.

Piuttosto -anche questo è già stato suggerito- la risposta fornita dall'Agenzia non ha valore legale. Si tratta di una interpretazione sicuramente fondata fornita da un impiegato addetto che sicuramente si baserà sulla sua conoscenza e sull'orientamento dell'Agenzia. Ma se un domani qualcosa cambiasse e si dessero circolari attuative diverse che escludessero i cappotti dal bonus poi questa risposta non sarebbe impugnabile.
Per avere un qualcosa di più concreto bisogna utilizzare lo strumento dell'interpello... o attendere le circolari, che non dovrebbero comunque tardare...


Mio malgrado io che sto per affrontare una corposa ristrutturazione non rientro in zona B nè A...
:cry:
 
Io sto leggendo tutte le informative varie e mi sembra proprio che il cappotto sia detraibile al 90. Rispettando tutte le condizioni varie ovviamente
 
Dire oggi che le cose sono chiare non ha nessun fondamento , ma proprio nessuno!!
Solo il fatto che manchi ancora la Detrazione Dedicata per fare il bonifico al 90% la dice lunga sulle certezze .
Anche le Banche non sono aggiornate , così come i professionisti.

Fermo restando e consapevole che la certezza sarà la Normativa Attuativa della Legge "Bonus Facciate" che pubblicherà l'AdE , questa settimana si è espressa a proposito FEDERARCHITETTI rispetto al "EcoBonus" .

L'interpretazione è variegata ,la leggiamo:

In risposta alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla possibilità di accedere contemporaneamente, sia al “bonus facciate” che ad altri benefici fiscali, quali in particolare il cosiddetto “ecobonus” nel caso di rifacimento di intonaci in quantità superiore al 10% della superficie della facciata, ribadisco che i due benefici fiscali non sono incompatibili tra loro, ed anzi possono essere sommati, con le rispettive differenti modalità, come anche quelli derivanti da interventi di ristrutturazione.
Devo tuttavia precisare quanto segue:


  1. Il calcolo del 10% della superficie delle facciate, oltre il quale si rende obbligatorio l’utilizzo di materiali che garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008 (rivestimento a cappotto) va fatto sulle superfici disperdenti degli intonaci, e quindi non sulle pareti dei vani scala, e non sulle superfici delle finestre
  2. Per la detrazione fiscale delle spese relative all’eventuale rivestimento a cappotto è lo stesso comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio che rimanda al cosiddetto ecobonus, come precisato all’ultimo capoverso che dice che, “in tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In altri termini confermo che in tal caso e per tale tipo di spesa il beneficio fiscale al quale si accede è quello relativo all’efficientamento energetico e NON al “bonus facciate”.

Quanto sopra precisato considerato che


  • la quantità di intonaco soggetta a rifacimento viene spesso determinata in corso d’opera, previa bussatura e demolizione, e che, difficilmente può essere definita in fase di progettazione;
  • il rivestimento a cappotto si esegue con il fissaggio di pannelli isolanti su sottofondo adeguatamente preparato, poi completati da una rasatura (intonachino) di qualche millimetro di spessore, con interposta retina porta-intonaco,
  • per il rivestimento a cappotto è comunque necessario l’utilizzo del ponteggio che era stato previsto per il lavoro di tinteggiatura della facciata,

ritengo che, in mancanza comunque, per il momento, di circolari dell’Agenzia delle Entrate, assumendo una interpretazione più favorevole al contribuente, le spese sostenute per il ponteggio e per l’intonachino possano essere ammesse al beneficio del bonus facciate. Ove si volesse invece avere un atteggiamento più prudente si potrebbe allora splittare tali spese proporzionalmente imputandole pro quota, in parte al rifacimento facciate e in parte all’efficientamento energetico con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65%. Sarà questo uno dei compiti ai quali saranno chiamati i Colleghi Direttori dei Lavori.
Per ulteriori dubbi o chiarimenti interpretativi si rimanda alle Circolari esplicative che l’Agenzia delle Entrate vorrà emanare, sperabilmente in tempo utile per mettere i contribuenti in condizione di fare le scelte più corrette ed opportune e non solo sul piano fiscale.
A cura di arch. Giancarlo Maussier
Segretario Nazionale Federarchitetti

Bonus facciate o Ecobonus? chiarimenti e indicazioni sulla fruizione delle detrazioni fiscali
 
Interpretazione data anche dll'ADE in varie occasioni, e secondo da ritenersi definitiva
Che poi buonsenso vuole sia la piu pratica e attuabile
Secondo me eh!!........e non solo a quanto vedo
 
Due domande :
una come farebbe chi ha casa in citta, casomai casa in stile liberty con vari fronzoli attorno finestre , cordoli etc , con facciata a filo marciapiedi , come fà a prendersi i 5-10cm di marciapiede se obbligatorio il cappotto ?
Poi esiste cessione del credito sul rifacimento facciata condominiale ?
 
Interpretazione data anche dll'ADE in varie occasioni, e secondo da ritenersi definitiva
Che poi buonsenso vuole sia la piu pratica e attuabile
Secondo me eh!!........e non solo a quanto vedo

Per capire , magari non ho notizie di merito:
dove si possono leggere le "interpretazioni" definitive che AdE ha chiarito??
Le poche risposte le da ricollegandosi alla Normativa priva di attuazione e specificando alla fine che è solo un informativa priva di responsabilità giuridica.
Allo stato dell'arte ,non c'è nulla ma nulla di chiaro per nessuno...purtroppo.
 
Due domande :
una come farebbe chi ha casa in citta, casomai casa in stile liberty con vari fronzoli attorno finestre , cordoli etc , con facciata a filo marciapiedi , come fà a prendersi i 5-10cm di marciapiede se obbligatorio il cappotto ?
Poi esiste cessione del credito sul rifacimento facciata condominiale ?

Belle domande Spider ... :dry:
Non c'è ancora una definizione di "facciata" , cosa si intenda per la norma .
E poi è una legge discriminante , perchè il 90% alle aree A/B e niente alle C !??
Le tasse le paghiamo tutti.
 
Per capire , magari non ho notizie di merito:
dove si possono leggere le "interpretazioni" definitive che AdE ha chiarito??

Lo ho linkate anche su qualche post, sul forum
Se sono definitive non so.......................ma se quelle "definitive" arrivano fra 5 anni.....................................
 
ma è cosi difficile fare una legge che sia chiara e duri più di 6 mesi???
ma si rendono conto del casino fatto con queste mezze frasi...chissà quanti condomini hanno lavori fermi aspettando l'illuminazione dall'alto.
E poi tutto così cervellotico ,l'area a la b la c...col risultato che il condominio in brera da 10k al mq2 potrà dedurre al 90% quello in periferia al 65..bruscolini proprio
 
Riporto:

"L’agevolazione riguarda, in pratica,tutti i lavorieffettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè siasulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
."
 

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