Ti cito semplicemente i presupposti prima della delibera:
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prevedere che il valore dell’energia elettrica immessa possa compensare il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata ad eccezione dell’Iva nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva =========== Ciao
Ciao!
OK.... non vuoi rispondere..... ehehehheehhe
forse però hai centrato il problema, il costo sostento è compensato dal valore dell'energia immessa..... Con l'energia che io ho prodotto, e che ho immesso nella rete, io mi rimborso IVA e accise. Io mi rimborso.... non è il GSE che mi rimborsa!
ESEMPIO prima della 184/08 UTENTE CHE IMMETTE PIU' ENERGIA DI QUELLA PRELEVATA:
Opr = 250,00 euro (al netto di IVA e accise)
Cei = 300,00 euro
Oe = 200,00 euro
In questo caso la "quota energia" rimborsata dal GSE è di € 200,00 con un credito residuo di € 100,00
ESEMPIO con la modifica apportata dalla 184/08 UTENTE CHE IMMETTE PIU' ENERGIA DI QUELLA PRELEVATA :
Opr = 285,00 euro (comprensivi di IVA e accise - utente senza P.I.)
Cei = 300,00 euro
Oe = 235,00 euro
In questo caso la "quota energia" rimborsata dal GSE è di € 235,00 con un credito residuo di € 65,00.
L'utente ha recuperato i 35 euro spesi per le imposte ma ha un minor credito e quindi, di fatto non è un reale rimborso del costo sostenuto per IVA e accise.
ESEMPIO prima della 184/08 UTENTE CHE IMMETTE MENO ENERGIA DI QUELLA PRELEVATA:
Opr = 250,00 euro (al netto di IVA e accise)
Cei = 190,00 euro
Oe = 200,00 euro
In questo caso la "quota energia" rimborsata dal GSE è di € 190,00
ESEMPIO con la modifica apportata dalla 184/08 UTENTE CHE IMMETTE MENO ENERGIA DI QUELLA PRELEVATA:
Opr = 285,00 euro (comprensivi di IVA e accise - utente senza P.I.)
Cei = 190,00 euro
Oe = 235,00 euro
In questo caso la "quota energia" rimborsata dal GSE è sempre di € 190,00.
L'utente non recupera in nessun caso IVA e accise.
Il problema è che la 184/08 ha modificato solo l'art. 4 lettera c del comma 4.2 (disponendo che IVA e accise devono essere incluse in Opr) e non ha modificato l'art. 5 comma 5.3 e comma 5.4 che dettano le regole di calcolo.
La 184/08 avrebbe dovuto dire:
all'art. 5 comma 5.3 dopo le parole "la parte variabile dell'onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento" vengono aggiunte: ""NONCHE' DELLE SPESE SOSTENUTE PER IVA E ACCISE""
all'art. 5 comma 5.4 dopo le parole "sottraendo all'onere Opr, di cui al comma 4.2, lettera c) vengono aggiunte: ""LE SPESE SOSTENUTE PER IVA E ACCISE,""
Solo con queste possibili future modifiche vi sarà un reale rimborso di IVA e accise.
Così facendo IVA e accise verrebbero calcolate in Cus (costi variabili) come è giusto che sia, limitatamente all'energia scambiata e senza incidere su un eventuale credito residuo dato da maggiori immissioni in rete.
.... Vabbè rob 74 dimmi qualcosa ti prego!!!!!!!!
Ciao